LEGGIOGGI.IT: DEPENALIZZAZIONE: TUTTI I REATI CANCELLATI. DA QUANDO E CON QUALI SANZIONI?

lunedì 08 febbraio 2016

DA LEGGIOGGI.IT: DEPENALIZZAZIONE: TUTTI I REATI CANCELLATI. DA QUANDO E CON QUALI SANZIONI?

Tra le novità introdotte dal pacchetto depenalizzazioni trova posto l’abrogazione dei reati, tra gli altri, di ingiuria (articolo 594 c.p.), sottrazione di cose comuni (articolo 627 c.p.) e falsità in scrittura privata (articolo 485 c.p.).

DEPENALIZZAZIONI: QUALI REATI CANCELLATI?

Il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Questo comporta che il 6 febbraio 2016, chiunque commetterà reati come l’ingiuria, il danneggiamento semplice di beni altrui, la guida senza patente, gli atti osceni o contrari alla pubblica decenza, non potrà ricevere un procedimento penale, sporcando la propria fedina penale, ma soltanto (a seconda dei casi) una sanzione amministrativa di tipo pecuniario o una multa a seguito di un processo civile di risarcimento del danno azionato dalla vittima (è il caso dell’ingiuria o del danneggiamento).

Attenzione, però, perché la sanzione amministrativa sarà molto più pesante rispetto alle vecchie sanzioni penali.

In base alle nuove disposizioni viene sancita la depenalizzazione di tutti i reati per cui è stabilita la sola pena della multa o dell’ammenda, previsti al di fuori del codice penale.

Diventano, quindi, illeciti civili i reati di:

– ingiuria;

– falsità in scrittura privata;

– appropriazione di cose smarrite;

– furto da parte di un comproprietario;

con la previsione di una sanzione pecuniaria cha va da 100 fino a 8mila euro.

Tra i reati depenalizzati ci sono anche:

– omesse ritenute entro i 10mila euro;

– ostacolo ai revisori;

– coltivazione di stupefacenti per fini terapeutici.

DEPENALIZZAZIONI: QUALI REATI RIMANGONO?

Vengono, poi, depenalizzati anche e tutti i reati che invece sono presenti nel codice penale, fatta eccezione però per quelli previsti dalla normativa in materia di:

– salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,;

– ambiente territorio e paesaggio;

– sicurezza pubblica;

– giochi d’azzardo e scommesse;

– armi;

– elezioni;

– finanziamento ai partiti.

Viene, infine, escluso dal provvedimento anche il reato di immigrazione clandestina che sarà oggetto di un intervento organico specificatamente incentrato sul tema migranti.

DEPENALIZZAZIONE: QUALI SONO LE NUOVE SANZIONI?

Il decreto sulla depenalizzazione, come disposizione base, prevede l’irrogazione di:

– una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila  a 10mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5mila euro;

– una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20mila euro;

– una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20mila euro.

Il secondo decreto, invece, prevede la sostituzione della sanzione penale con una sanzione amministrativa e l’abbinamento con un risarcimento a vantaggio della vittima del reato. Non viene annunciato alcun criterio numerico, essendo commisurata la sanzione alla gravità della violazione e alla reiterazione dell’illecito.

DEPENALIZZAZIONE: COME FUNZIONA IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?

Con riferimento ai reati tramutati in illeciti amministrativi, l’autorità amministrativa competente avrà il compito di notificare gli estremi della violazione ai soggetti interessati.

Sarà ammissibile il pagamento in misura ridotta, pari cioè alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro 90 giorni.

DEPENALIZZAZIONE: COME FUNZIONA IL GIUDIZIO CIVILE?

Con riferimento ai reati trasformati in illeciti civili, la punizione viene a dipendere dalla circostanza che la vittima intraprenda o meno una causa civile per il risarcimento del danno.

Esclusivamente in questo caso, infatti, il giudice, in aggiunta alla condanna in favore della controparte, comminerà una multa da pagare alle casse dello Stato. Nel caso di inerzia della parte lesa, invece, non scatterà nemmeno la multa e il colpevole rimarrà impunito.

DEPENALIZZAZIONE: COME FUNZIONA IL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Circa i termini e le modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché per le forme per la riscossione dell’importo, sarà un apposito decreto da parte del ministro della Giustizia, di concerto con il Mef, a stabilirli.

Riguardo alle condizioni economiche del condannato, il giudice ha facoltà di disporre che il pagamento della sanzione pecuniaria civile venga fatto in rate mensili (da 2 a 8), dovendo ciascuna rata non essere inferiore a 50 euro.

Il condannato ha la possibilità di estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, attraverso un unico pagamento. Si ricorda, infine che per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è consentita alcuna forma di copertura assicurativa.

Si riporta di seguito una tabella indicante quali sono i principali reati oggetto del decreto di depenalizzazione approvato dal Governo.

REATO

VECCHIA PENA

NUOVA SANZIONE

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in scrittura privata (Art. 485)

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Sanzione civile da 200 a 12.000 €

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Sanzione civile da 200a 12.000 €

Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486. Atto

Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private

Sanzione civile da 200a 12.000 €

Uso di atto falso. Atto privato(Art. 489, co. 2)

Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo

Sanzione civile da 200a 12.000 €

Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490)

Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485

Sanzione civile da 200a 12.000 €

REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME

Atti osceni (Art. 527, co. 1)

Reclusione da 3 mesi a 3 anni

Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €

Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)

Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 €

Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 €

REATI CONTRO LA PERSONA

Ingiuria (Articolo 594)

Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato)

Sanzione civile da 100 a 8.000 € – Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sottrazione di cose comuni (Art. 627)

Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 €

Sanzione civile da 100 a 8.000 €

Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1)

Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 €

Sanzione civile da 100 a 8.000 €

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)

Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 €

Sanzione civile da 100 a 8.000 €

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto(Art. 652 commi 1-2)

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci)

Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informaz. o indicazioni mendaci)

Abuso della credulità popolare(Art. 661)

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 €

Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive(Art. 668, co. 1, 2 e 3)

Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità)

Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amm.va da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità)

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)

Ammenda da 258 a 2.582 €

Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)

Ammenda da 516 a 5.164 €

Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €

REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali(Art. 2 del Dl 463/1983)

Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 €

Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l’importo omesso è superiore a 10.000 € annui) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l’importo omesso è inferiore a 10.000 € annui)

REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)

Ammenda da 2.257 a 9.032

Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €

RICICLAGGIO

Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)

Multa da 2.600 a 13.000 €

Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €

Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)

Multa da 2.600 a 13.000 €

Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €

REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010)

Ammenda fino a 75.000 €

Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 €

REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)

Ammenda fino a 258 €

Sanzione amministrativada 5.000 a 10.000 €

REATI IN MATERIA DI ASSEGNI

Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)

Pena pecuniaria da 5 a 51 €

Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)

Multa fino a 51 €

Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)

Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni

Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE

Abusiva concessione in noleggio(Art. 171-quater del legge 633/1941)

Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 €

Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €

REATI IN MATERIA DI GUERRA

Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)

Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 €

Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000€

REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI

Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)

Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi

Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €

REATI IN MATERIA DI COMMERCIO

Installazione o esercizio di impianti

Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 €

Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del Dpr 43/1973)

Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73)

Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)

Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)

Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)

Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine

Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)

Multa fino a 258 €

Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

 

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