LE DISPOSIZIONI SUI CONGEDI RETRIBUITI PER CHI HA FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

venerdì 13 aprile 2001

La legge nr. 388 del 23 dicembre 2000 (la finanziaria per il 2001), colmando una lacuna riguardante il panorama normativo che regolamenta le politiche sociali, ha introdotto l’istituto del “congedo retribuito”, riferendosi in particolare al lavoratore che assista un familiare in situazione di gravità, dal punto di vista della salute.

L’art. 80, infatti, dispone che “la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap, in situazione di “gravità”, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992, nr. 104, accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della medesima legge, da almeno 5 anni,  e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’art. 33, della citata  legge nr. 104/92 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, entro 60 giorni della richiesta (…) Il congedo fruito, alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni (…).

La fruizione dell’istituto di cui trattasi è rimasta sospesa fino al 15 marzo u.s., finchè l’INPS, con la circolare nr. 64, ha fornito i dettagli necessari a dare attuazione alla disposizione.

Si ritiene utile, pertanto, fornire le seguenti indicazioni, tratte dalla citata circolare:

GLI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto:

1)         i genitori (padre e madre), anche adottivi, che assistano il figlio disabile, il quale:

Ø                 si trovi nella condizione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge nr. 104/92) da oltre 5 anni;

Ø                 non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

2)         in caso di decesso dei genitori, i fratelli o le sorelle, anche adottivi, conviventi. 

DURATA E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni, che costituiscono anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata. La prestazione stessa può essere frazionata, in periodi, mesi, settimane, giorni, ma non mezze giornate o in ore.

La durata non può essere superiore al periodo di congedo, spettante per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 4 della legge nr. 53/2000, con il quale si cumula, ai fini del computo del limite massimo.

Non è mai possibile usufruire del raddoppio del periodo massimo, in caso di più figli disabili. Esaurito il bonus, il congedo retribuito, spetta all’altro genitore. 

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella  dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di altre indennità, quali tredicesima, premi, gratifiche, ecc.), sempre che la stessa, rapportata ad un anno, sia pari o inferiore al limite di 70 milioni .

In pratica, ai fini del limite massimo di erogabilità, la retribuzione del mese, se il mese è lavorato a tempo pieno, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, quindi , di Lire 191.780 (99,04 Euro).

Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile anche in giorni (interi), l’indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti di 70 milioni), è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l’ottenimento del congedo di cui trattasi - da avanzare secondo modelli già presenti presso le sedi INPS  (mod. hand 4 - congedi straordinari genitori) e  (mod. hand 5 - congedi straordinari fratelli):

1)            va prodotta all’INPS, in due copie, una delle quali deve essere restituita a vista (a stretto giro di posta, se inviata con tale mezzo), all’interessato con l’attestazione da parte dell’INPS della ricezione;

2)            deve essere poi consegnata al datore di lavoro, che è conseguentemente autorizzato, dal momento della ricezione, a concedere la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata. Eventuali dubbi circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente comunicati da parte del datore di lavoro all’INPS, affinché l’Istituto stesso assuma le decisioni finali.

L’INPS, dal canto suo, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le valutazioni di competenza, comunicando, con immediatezza, all’interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto.

In sostanza, non è previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell’ipotesi di esito positivo delle valutazioni anzidette.

Sulla domanda deve essere indicato il periodo di congedo che si intende fruire. In caso di modifica del periodo in precedenza fissato, deve essere presentata, con le modalità sopra indicate, una nuova domanda rettificativa della precedente.

Con la domanda deve essere prodotta dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio, con impegno a comunicare all’INPS ed al datore di lavoro eventuali modifiche ovvero con l’indicazione dei periodi fruiti.

Dovrà essere riportata con chiarezza la denominazione del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato.

Alla domanda va allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che, nel frattempo, non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap stesso, ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo.

Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora l’accertamento sanitario suddetto sia già in possesso dell’Istituto per una precedente domanda, presentata al medesimo  datore di lavoro: è sufficiente dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla permanenza delle condizioni di gravità.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda. Il datore di lavoro, se sussistono le condizioni previste, è tenuto ad accogliere la domanda anche se può procrastinare, per motivate esigenze di lavoro, il suo accoglimento per non più di 60 giorni.

Riportiamo in allegato il testo della circolare INPS. 

F.S.


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