PERVENUTO DAL TAR LAZIO AVVISO DI PERENZIONE DEI RICORSI 2009 E 2010 (BENEFICI ECONOMICI DA NASCITA FIGLI). CHI INTENDE CONTINUARE DEVE OBBLIGATORIAMENTE INVIARE LA DICHIARAZIONE CHE RICEVERA' DA LUNEDI' VIA EMAIL

sabato 14 maggio 2016

Abbiamo ricevuto dalla Rete Legale l’avviso che riportiamo di seguito riguardante le due serie di ricorsi collettivi avviati nel 2009 e nel 2010 riferiti ai cosidetti “Benefici demografici da nascita figli” (vgs. http://www.laretelegale.it/news.php?id_news=10 e http://www.laretelegale.it/news.php?id_news=25).

L’avviso consta di due parti: la prima, più sintetica, per comprendere rapidamente la parte di maggior rilievo del contenuto dell’avviso, la seconda più analitica per entrare nel dettaglio.

Si raccomanda agli interessati di leggere con attenzione entrambe.

 

TESTO EMAIL DEL 14 MAGGIO 2016 DE “LA RETE LEGALE” AL SITO FICIESSE.IT

Spettabile Associazione, vi preghiamo di avvisare tutti gli iscritti che hanno partecipato alle due serie dei cosidetti “Ricorsi collettivi per il riconoscimento dei benefici economici da nascita figli” che la prossima settima invieremo a ogni singolo ricorrente – ATTENZIONE: ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA COMUNICATO A SUO TEMPO NELLA “SCHEDA NOTIZIE” INVIATA – l’avviso che segue.

Specifichiamo fin da ora che per continuare nell’iniziativa - COME CONSIGLIA LO STUDIO LEGALE INCARICATO - è assolutamente necessario che ciascun partecipante faccia pervenire - ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO P.V. – la “Dichiarazione di perdurante interesse” che gli sarà inviata per email.

Attenzione: per i partecipanti che NON FARANNO PERVENIRE la “Dichiarazione di perdurante interesse” nel termine indicato L’INIZIATIVA ANDRÀ IN PERENZIONE CIOÈ SI ESTINGUERÀ.

Ciò vuol dire che eventuali esiti positivi dei ricorsi NON SI ESTENDERANNO A TALI RICORRENTI ma soltanto a quelli che avranno inviato la “Dichiarazione” entro il termine indicato.

Attenzione: è importante che ciascun ricorrente CONTROLLI L'INDIRIZZO EMAIL comunicato nella scheda notizie inviata nel 2009 o nel 2010 insieme alla procura e SE TALE INDIRIZZO NON E' PIU' ATTIVO comunichi il nuovo  a laretelegale@hotmail.it attraverso un messaggio col seguente oggetto: “RICORSO BENEFICI ECONOMICI. CAMBIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA” e ottenga dalla Rete Legale la seguente comunicazione di risposta: “Ricevuto, grazie”.

 

COMUNICAZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE

Gentili Partecipanti  ai ricorsi collettivi per il riconoscimento dei cosidetti “Benefici economici da nascita figli” presentati negli anni 2009 e 2010.

Vi informiamo che il TAR del Lazio ha inviato avvisi di perenzione (cioè di estinzione) dei ricorsi in argomento. Ciò vuol dire che per non far estinguere definitivamente detti ricorsi e, con essi, la pretesa economica che si è chiesto di riconoscere, È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO che ciascun singolo ricorrente SOTTOSCRIVA E FACCIA PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2016 allo Studio Legale Coronas, che sta seguendo il contesto, l’apposita “DICHIARAZIONE DI PERDURANTE INTERESSE”.

PER I RICORRENTI CHE NON FARANNO PERVENIRE NEL TERMINE ANZIDETTO LA “DICHIARAZIONE” IL RICORSO VERRÀ DICHIARATO ESTINTO ED EVENTUALI SUCCESSIVI ESITI POSITIVI NON SARANNO LORO RICONOSCIUTI.

Lo Studio Legale incaricato consiglia di presentare la dichiarazione e di proseguire nell'iniziativa per i motivi specificati nella comunicazione che segue.

Attenzione: la prossima settimana La Rete Legale invierà email a ciascun partecipante agli indirizzi di posta elettronica da questi comunicati nel 2009 o nel 2019 nella scheda notizie unita alla procura ad litem. CHI NEL FRATTEMPO AVESSE CAMBIATO INDIRIZZO EMAIL  DEVE COMUNICARLO A “LARETELEGALE@HOTMAIL.IT con un’email col seguente oggetto: ““Ricorso benefici economici. Cambio indirizzo di posta elettronica” e ricevere nei giorni immediatamente successivi dalla Rete Legale la risposta “Ricevuto, grazie.”

 

COMUNICAZIONE PIÙ ANALITICA DELLA SITUAZIONE

Gentili Partecipanti  ai ricorsi collettivi per il riconoscimento dei cosidetti “Benefici economici da nascita figli” presentati negli anni 2009 e 2010.

Vi informiamo che, in relazione ai ricorsi indicati in oggetto, da loro a suo tempo proposti per l’accertamento e la declaratoria del diritto ad ottenere i benefici economici per la nascita di figli, il TAR del Lazio, Sezione II, ha trasmesso  gli avvisi di perenzione previsti dall’art.82 del codice del processo amministrativo.

Questo significa che, se non sarà presentata una nuova domanda di fissazione d’udienza sottoscritta direttamente da ciascuno dei ricorrenti:

1)  per il ricorso n.1454/2009, entro il 9 luglio 2016;

2) per il ricorso n.6343/2010, entro il 04.11.2016;

3) per il ricorso n.6345/2010, entro il 04.11.2016;

4) per il ricorso n.6348/2010, entro il 04.11.2016;

5) per il ricorso n.6347/2010, entro il 04.11.2016;

6) per il ricorso n.6350/2010, entro il 04.11.2016;

7) per il ricorso n.6352/2010, entro il 04.11.2016;

8) per il ricorso n.6341/2010, entro il 04.11.2016.

I SUDDETTI RICORSI ANDRANNO IN PERENZIONE, CIOÈ SI ESTINGUERANNO DEFINITIVAMENTE, E CON ESSI LA PRETESA ECONOMICA FATTA VALERE

Al fine di consentire a ciascun ricorrente di decidere in ordine al da farsi, si fa presente quanto segue. 

Con sentenza n.6763/2011, il Consiglio di Stato s’è espresso negativamente in ordine alla spettanza dei benefici convenzionali per la nascita di figli al personale di livello non dirigente (non anche, invece, a quello di livello dirigenziale), in ragione della ritenuta incompatibilità del meccanismo degli aumenti periodici e degli scatti con il sistema retributivo introdotto dal 1° gennaio 1987.

Il suddetto negativo indirizzo è stato confermato da tutte le sentenze che si sono successivamente occupate della questione dei benefici demografici (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, 04.02.2014, n.497) ed analogo orientamento il Giudice amministrativo ha maturato, per le stesse ragioni, anche in ordine alla spettanza dei benefici convenzionali per il servizio prestato in zone d’intervento ONU. 

Nella più recente giurisprudenza, tuttavia, È EMERSO UN DISSENSO in ordine alla in tal modo istituita disparità di trattamento tra personale non dirigente e personale dirigente, quanto alla spettanza dei benefici convenzionali. 

Il TAR FRIULI VENEZIA GIULIA (ordinanza n.73/2015) ed il TAR ABRUZZO (ordinanza n.35/2016), poi, hanno sollevato una QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, per violazione dell’art.3 Cost., della normativa che prevede i benefici per il servizio prestato in zone di intervento ONU, che, se accolta, porterebbe al riconoscimento di questi benefici a tutto il personale, senza distinzione tra quello dirigente e non dirigente, in tal modo smentendo l’assunto che il meccanismo degli aumenti periodici e degli scatti non è compatibile con il sistema retributivo del personale non dirigente E, DUNQUE, RIAPRENDO LA STRADA AL POSSIBILE ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ANCHE DEI RICORSI PROPOSTI PER OTTENERE I BENEFICI DEMOGRAFICI.

Se prima che si prospettasse questa possibilità, non v’erano ragioni per tenere in vita i ricorsi in oggetto presentati di fronte al TAR del Lazio e, anzi, sarebbe stato senz’altro consigliabile lasciarli andare in perenzione (= estinguere), onde evitare una possibile condanna alle spese di giudizio, ORA SAREBBE INVECE OPPORTUNO TENERE PENDENTI QUEI RICORSI FINO ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CHE, SE FAVOREVOLE, POTREBBE CONDURRE ALLA LORO FAVOREVOLE DECISIONE. IL CHE È, APPUNTO, QUANTO SI CONSIGLIA DI FARE

Laddove, al contrario, la pronunzia della Corte Costituzionale fosse sfavorevole, sarebbe comunque possibile dichiarare poi il sopravvenuto disinteresse alla decisione della questione, sempre al fine di tentare di evitare possibili condanne alle spese di giudizio. 

Quanti di loro riterranno di condividere il suddetto suggerimento dovranno far pervenire, ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2016, la "Dichiarazione di perdurante interesse" compilata e sottoscritta.

 Nella settimana tra il 16 20 maggio 2016, La Rete Legale invierà  le istruzioni di dettaglio agli indirizzi di posta elettronica comunicati da ciascuno nella scheda/notizie all’atto del conferimento della procura ad litem.

I RICORRENTI CHE NEL FRATTEMPO DOVESSERO AVER CAMBIATO INDIRIZZO EMAIL dovranno comunicarlo al più presto scrivendo a “laretelegale@hotmail.it” con un’email col seguente oggetto: ““Ricorso benefici economici. Cambio indirizzo di posta elettronica” e ricevere nei giorni immediatamente successivi dalla medesima Rete Legale la risposta “Ricevuto, grazie.”

Ciascun ricorrente dovrà stampare, compilare, sottoscrivere ed inviare solo la scheda riferita al ricorso del quale fa parte.

ATTENZIONE: PER QUANTI NON INVIERANNO LA NUOVA DOMANDA DI FISSAZIONE D’UDIENZA ENTRO IL 10 GIUGNO 2016, SI RITERRÀ VENUTO MENO L’INTERESSE AL RICORSO E, DUNQUE, IL GIUDIZIO SI ESTINGUERÀ DEFINITIVAMENTE DECORSE LE DATE SOPRA RISPETTIVAMENTE INDICATE.

Anche in caso di disinteresse alla prosecuzione del giudizio, tuttavia, è gradita una espressa manifestazione di volontà in tal senso, ovvero una risposta alla presente comunicazione, fermo restando che, come appena avvertito, l’omesso riscontro, mediante l’invio della nuova domanda di fissazione d’udienza, entro il termine del 10 giugno 2016, sarà interpretata come rinuncia.


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