NUOVA DIRETTIVA SULL’ORARIO DI LAVORO. DIRITTI INDEROGABILI, APPLICAZIONE, FLESSIBILITA’, BUONSENSO E POSSIBILI CORRETTIVI. di Gianluca Taccalozzi

lunedì 16 maggio 2016

NUOVA DIRETTIVA SULL’ORARIO DI LAVORO. DIRITTI INDERIGABILI, APPLICAZIONE, FLESSIBILITA’, BUONSENSO E POSSIBILI CORRETTIVI. di Gianluca Taccalozzi.

La recente direttiva sull’orario di lavoro sta facendo discutere comandanti, rappresentanza e personale e vivaddio se ogni tanto si discute (e si decide) anche su argomenti delicati ed impopolari che troppo spesso vengono elusi e rimandati.

La nuova circolare si è inserita in un contesto di completa anarchia e deregolamentazione della materia che aveva generato evidenti disfunzionalità e comportamenti spesso al limite della legalità.

La pressoché assoluta discrezionalità nella pianificazione dell’orario di lavoro, infatti, aveva piegato la pianificazione dell’orario di lavoro e, peggio, dell’orario di servizio a fattori estranei alle esigenze di servizio, quali il budget di ticket, l’esistenza di una mensa o le sole esigenze del personale. Sul punto è il caso di ricordare che l’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l'erogazione dei servizi ed è cosa ben diversa dall’orario di lavoro.

La stessa assoluta discrezionalità, unita alla confusione delle norme di attuazione, aveva inoltre comportato evidenti profili di iniquità. Nei reparti a ridotta proiezione operativa e consistenti budget di straordinario e ticket, infatti, quella ampia discrezionalità era stata paternalisticamente utilizzata per accontentare ogni desiderata del personale (corsi di sommelier, pratiche sportive o solo qualche ticket e qualche ora di straordinario in più). Nei reparti di dimensioni ridotte e/o a spiccata proiezione operativa, sprovvisti di mensa e con budget di straordinario e ticket molto limitati, quella stessa ampia discrezionalità è stata, al contrario, utilizzata soprattutto per esigenze operative e/o di economicità (es. imposizione della pianificazione con tre corte e due lunghe, oppure turni in quinta con due pianificazioni giornaliere di 5 ore e 7 ore in luogo delle canoniche 6 ore, per diminuire le spese di vitto).

In questo senso, la nuova direttiva mette ordine nella materia, non consente le pianificazioni fuori dalle regole ed individua, seppur indirettamente, un orario di servizio comune a tutti i reparti della Guardia di Finanza, basato esclusivamente sulle esigenze di servizio. Se correttamente applicata, inoltre, la stessa direttiva dovrebbe consentire non già una riduzione delle spese dedicate per il vitto, ma una loro più efficiente distribuzione, in favore dei reparti a più spiccata proiezione operativa con maggiori esigenze di lavoro straordinario emergente e turnazioni h24.

Ciò premesso e tralasciando le novità e gli effetti positivi introdotti dalla nuova direttiva che pur ci sono (attribuzione di competenze sull’articolazione dell’orario di lavoro al Co.Ba.R. o introduzione di alcune tutele previste dal d.lgs. n. 66/2003), ritengo doveroso concentrare l’attenzione sulle segnalazioni critiche emerse in questo primissimo breve periodo di applicazione, anche e soprattutto in considerazione del parere espresso da Co.Ce.R. sulla stessa circolare.

Alcune delle criticità segnalate fanno riferimento all’impossibilità di pianificare turni giornalieri superiori a 9 ore (12 o 24 ore) o minori di 6 ore (4 ore) e all’impossibilità di rinunciare all’adeguata pausa dopo 6 ore di lavoro continuative. Le stesse segnalazioni, al fine di consentire o riconsentire tali pianificazioni, preludono alla richiesta di eliminare dalla circolare i riferimenti al d.lgs. n. 66/2003 (sic!).    

Con riferimento a tali osservazioni ritengo necessario esprimere alcune considerazioni di carattere generale sul ruolo della rappresentanza e sulla portata di alcuni diritti che, a mio avviso, non possono e non devono mai essere derogati o barattati.

L’orario di lavoro rappresenta una delle più importanti conquiste ottenute dal personale delle Forze di Polizia. Leggi, contratto e norme applicative tutelano tale diritto. In questo senso, dobbiamo essere coscienti che ogni deroga discrezionale, ogni disapplicazione, ogni forzatura, anche se accettata o invocata in buona fede per andare incontro al personale (o parte di esso), finisce inevitabilmente per indebolire le regole, privilegiando gli interessi particolari a discapito di quelli collettivi.

A tal proposito, proprio per tutelare gli interessi collettivi e generali ed evitare che possano essere derogati o barattati per rispondere ad interessi particolari, nel diritto del lavoro esistono principi come l’irrinunciabilità al trattamento economico o alle ferie o l’inderogabilità in pejus del contratto collettivo.

Senza contare che la stessa deroga discrezionale da un lato accontenta e dall’altro inevitabilmente danneggia. Per esempio, il turno da 4 ore del venerdì, da un lato accontentava il pendolare settimanale e dall’altro danneggiava il pendolare giornaliero. Oppure il turno da 12 o 24 ore, da un lato accontentava il “fortunato” pendolare impiegato in quei reparti e per quei servizi (rari) dove era consentito e dall’altro costituiva un elemento di inaccettabile “iniquità” rispetto al pendolare che era impiegato in reparti ed in servizi (quasi tutti) dove una simile soluzione non era consentita.

Sulla base di tali premesse, a garanzia dei diritti collettivi e delle regole che li tutelano, da rappresentante ritengo di non poter accettare deroghe discrezionali che consentano pianificazioni dell’orario di lavoro che prevedano turni giornalieri superiori a 9 ore (e addirittura di 24 ore) e/o turni giornalieri inferiori a 4 ore o che prevedano la possibilità di rinunciare all’adeguata pausa dopo 6 ore di lavoro consecutive.

Non a caso simili pianificazioni, a mia conoscenza, non sono previste o consentite in nessun’altro contratto ed in nessun’altra amministrazione, compresa la Polizia di Stato. E’ infine il caso di ricordare che alcune di queste pianificazioni (12 o 24 ore giornaliere o rinuncia all’adeguata pausa) erano già fuori dalle regole e non erano consentite nemmeno prima di questa circolare, anche se di fatto erano in qualche modo “tollerate”.

Un’altra serie di critiche, sicuramente più condivisibili, è invece relativa alla rigidità della nuova direttiva in tema di flessibilità e, più in particolare, all’inadeguatezza della flessibilità consentita dalla nuova direttiva di rispondere ad alcune esigenze del personale (assistenza a figli disabili, padri separati, pendolarismo, ecc.).  

In questo senso, credo che un intelligente utilizzo dello strumento del “recupero ore”, possa in larga parte continuare a rispondere alle esigenze di flessibilità operative e/o del personale.  

La nuova circolare, infatti, incide solo sulla pianificazione (parte sinistra IP1Web) e non sull’esecuzione (parte destra dell’IP1Web) e, di conseguenza, consente di usare il meccanismo del “r.o.” per continuare a rispondere alle esigenze di servizio e del personale.

Ecco che molti dei casi segnalati (assistenza figli disabili, padri lavoratori, ecc.) possono ancora trovare soluzioni di “buonsenso”, pur rispettando i limiti imposti dalla circolare. E’ ovvio che si tratta di soluzioni che prevedono un accordo tra comandante (deve accogliere le domande di r.o.) ed il finanziere (deve presentare domanda di r.o.), ma è altrettanto vero che anche la precedente flessibilità presupponeva condizioni simili: una domanda di flessibilità del finanziere ed una concessione del comandante.

Alcuni esempi:

  • necessità di terminare il servizio ogni giorno alle 14,00 o comunque non più tardi delle 15,00, in reparti/articolazioni pianificati su 5 giorni; la soluzione potrebbe essere la seguente:

orario pianificato (parte sinistra IP1Web): lun. 8/14; mar. 8/18; mer. 8/14; gio. 8/18; ven. 8/14; sab. “sc”; orario eseguito (parte destra IP1Web): lun. 8/14; mar. 8/14 + 3 ore “r.o.”; mer. 8/14; gio. 8/14 + 3 ore “r.o.”; ven. 8/14; sab. 8/14.  

In sostanza ogni sabato si producono 6 ore di straordinario che possono essere utilizzate per “compensare” le due lunghe.

  • necessità di uscire prima delle 17,15 tutti i giorni in reparti o articolazioni pianificate su 5 giorni:

    orario pianificato (parte sinistra IP1Web): lun. 8/14; mar. 8/18; mer. 8/14; gio. 8/18; ven. 8/14; orario eseguito (parte destra IP1Web): lun. 8/14 + 2 ore di str.; mar. 8/16 + 2 ore “r.o.”; mer. 8/14 + 2 ore str.; gio. 8/16 + 2 ore “r.o.”; ven. 8/14;

    In sostanza si effettuano 2 ore in più nelle corte per compensare due ore in meno nelle lunghe ed il servizio può terminare tutti i giorni alle ore 16,15.

E così via.

Ciò nonostante, credo sia opportuno correggere la circolare ed in particolare il paragrafo 7. - flessibilità, ammettendo tra le possibilità di orario flessibile, la pianificazione su 5 giorni con tre lunghe da 8 ore e due corte da 6 ore, ovvero una tipologia di pianificazione che rispetta il contratto ed i diritti fondamentali e non a caso è prevista anche in numerosi altri contratti di lavoro. In questo senso ho condiviso la delibera Co.Ce.R. 2/181/11° dello scorso 5 maggio. In questo senso, mi rammarico di non aver colto tale opportunità in sede di parere espresso sulla direttiva.

Una terza serie di segnalazioni riguarda invece la sola applicazione della circolare. A tal riguardo, credo che molte delle criticità segnalate derivino dalla mancanza di direttive di accompagnamento e spiegazione che, nel caso di cambiamenti così repentini inerenti materie che non sono patrimonio comune e diffuso tra comandanti e personale, erano e sono necessarie per far metabolizzare le novità, chiarire i dubbi ed uniformare le interpretazioni.

Ciò premesso, fermo restando che le disposizioni di attuazione/interpretazione ufficiali li dovrà fornire lo Stato Maggiore, mi sembra utile fornire alcuni chiarimenti in ordine alle citate segnalazioni ed a quella che personalmente ritengo sia la corretta applicazione della circolare, ovvero quella che mi ha portato a condividerne i contenuti. Resta inteso che qualora l’interpretazione eventualmente prodotta dallo Stato Maggiore sia difforme, quella condivisione verrebbe evidentemente rimessa in discussione.

Si segnala che taluni comandanti, in caso di pianificazioni su 5 giorni, pianifichino o (ri)pianifichino  autoritariamente e sistematicamente “6 ore” sul giorno previsto come assenza (licenza, festività, riposo legge, ecc). Si tratta di un problema che parte da un’interpretazione, a mio avviso, non propriamente corretta della circolare.

La nuova direttiva, infatti, nell’affermare che le legittime assenze abbattono il pianificato giornaliero e nello stabilire che le festività ricadenti nella giornata di sabato non incidono sull’abbattimento dell’orario settimanale d’obbligo, rende necessario fissare la pianificazione “ordinaria” di ogni singolo finanziere, almeno per quanto riguarda i giorni della settimana destinati alle c.d. “lunghe”.

In sostanza, il comandante di reparto o il responsabile dell’articolazione dovrebbe fissare un planning di pianificazione (a valenza almeno annuale) dove sono stabiliti e fissati i giorni di lunga (9 ore) di tutti i finanzieri dipendenti. Su quella pianificazione ordinaria fissa sarà quindi possibile chiedere la flessibilità prevista dal paragrafo 7 della circolare, che altrimenti non avrebbe alcun senso.

Ogni settimana, poi, come previsto dal paragrafo 6 della circolare, il comandante dovrebbe poi pianificare l’orario di lavoro nel rispetto di quel planning ordinario, almeno per quanto riguarda le giornate destinate alle lunghe.

La pianificazione settimanale potrà quindi essere modificata (in particolare nello spostamento dei rientri) rispetto a quella “ordinaria”, solo in presenza di emergenti esigenze di servizio (di quella settimana) o di emergenti esigenze del personale (per quella settimana).

In tal caso, la pianificazione temporaneamente modificata rispetto al planning ordinario è partecipata al personale interessato entro le ore 12 del venerdì antecedente. Resta inteso che per quella settimana, in caso di legittima assenza, si dovrà abbattere il pianificato giornaliero previsto dalla settimana modificata e non quello previsto nel planning ordinario fisso.

Al contrario la pianificazione settimanale non può e non deve essere modificata rispetto a quella ordinaria solo al fine di “giocare” sul peso dell’assenza, sia a favore dell’amministrazione (6 ore) sia a favore del dipendente (9 ore).

Da qui la necessità del un planning di pianificazione fisso per garantire la neutralità della giornata di assenza.

Alcuni esempi sono utili a chiarire meglio il concetto:

Fissato un planning di pianificazione dell’orario di lavoro di un reparto “A”; il comandante “Y” ed il finanziere “X” sanno che il finanziere “X” svolge la seguente pianificazione: lun. 8/14; mar. 8/18; mer. 8/18; gio. 8/14; ven. 8/14.

Quindi, in caso di festività, licenze o altre legittime assenze dal servizio l’orario settimanale d’obbligo è abbattuto di quante ore sono previste nel pianificato del giorno previsto dal planning fisso (6 o 9 ore).

Ora poniamo che in una determinata settimana il comandante “Y” sa che il giovedì successivo il finanziere “X” dovrà partecipare ad un tipo di servizio (arresto, perquisizione, ecc.) che richiede presumibilmente più tempo di 6 ore e va iniziato prima del ordinario inizio dei lavori (ore 6 invece che ore 8). Bene, in questo caso il comandante “Y” pianificherà al finanziere “X” la seguente turnazione: lun. 8/14; mar. 8/18; mer. 8/14; gio. 6/16; ven. 8/14 e gliela comunicherà il venerdì precedente entro le ore 12.

Poniamo invece che in una determinata settimana sia il finanziere “X” che ha bisogno di fare la corta il mercoledì e chiede di spostare la lunga al giovedì. Bene, in questo caso il finanziere “X” chiede l’inversione dei rientri rispetto al planning fisso al comandante “Y” che se l’accorda pianificherà: lun. 8/14; mar. 8/18; mer. 8/14; gio. 8/18; ven. 8/14, comunicando al finanziare l’accettazione della modifica e la nuova pianificazione il venerdì precedente entro le ore 12.

Nei casi descritti, per quella settimana e solo per quella settimana, in caso di legittima assenza nella giornata di mercoledì si abbatteranno 6 ore anziché 9 ed in caso di legittima assenza di giovedì si abbatteranno 9 ore anziché 6.

Sempre con riferimento all’abbattimento dell’orario settimanale d’obbligo, pervengono osservazioni inerenti la novità introdotta dalla nuova direttiva circa il mancato abbattimento in caso di festività ricadenti nella giornata di sabato per pianificazioni su 5 giorni.

Anche in questo caso, per rendere tale novità coerente con il resto della circolare, occorre prevedere un planning di pianificazione fisso, almeno con riferimento ai giorni della settimana previsti di lunga.

La neutralità del sabato, infatti, presuppone che le festività ricadenti da lunedì a venerdì pesino sull’orario settimanale d’obbligo per 6 o 9 ore (con quest’ultima circostanza che compensa il mancato abbattimento dell’orario nel caso di festività ricadenti di sabato) e che tale opzione sia oggettiva (derivata appunto dal planning di pianificazione fisso) e non rimessa alla discrezionalità dei comandanti o dei dipendenti. E’ su queste basi che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso l’indicazione richiamata nella stessa direttiva.  

Altre segnalazioni, infine, riguardano il fatto che taluni comandanti non consentono al finanziere con orario giornaliero 8/14 chiamato a prestazioni di lavoro straordinario di maturare il diritto alla pausa/pranzo e quindi al vitto.

Secondo tale interpretazione, il comandante dovrebbe attendere le 14 per ordinare al finanziere la prestazione straordinaria. In quel momento, visto che il finanziere ha svolto un turno di 6 ore ma non ha coperto la fascia 14/15, secondo tale interpretazione, non avrebbe diritto alla pausa pranzo ma solo alla pausa di 15 minuti. Quindi, il finanziere ricomincia a lavorare in straordinario dalle 14,15 e, sempre secondo tale interpretazione, anche se supera le ore 15,00 non maturerebbe più il diritto al vitto o comunque non potrebbe più usufruirne, magari perché la mensa è già chiusa.

Ora, premesso che quel finanziere avrebbe comunque maturato il diritto al vitto o al ticket restaurant (se la mensa è chiusa), visto che non ha rinunciato alla pausa pranzo ed ha coperto l’orario 14/15, anche questa è un’interpretazione errata e pretestuosa del paragrafo 8 lettera d. numero (1) della circolare.

Se fosse stata questa l’intenzione della circolare, infatti, non avrebbe nessun senso e nessun significato la parola “alternativamente” indicata nella stessa lettera d. e nemmeno il successivo numero (2) della stessa lettera d. che demanda al finanziere con orario 8/14 chiamato ad essere impiegato in prestazioni straordinarie la scelta di usufruire, alternativamente, dell’adeguata pausa o della pausa/pranzo.

Ne avrebbe senso la previsione sempre contenuta nel citato punto (2) secondo la quale lo stesso finanziere, qualora intenda optare per l’adeguata pausa, deve comunque produrre l’apposita dichiarazione di rinuncia alla pausa pranzo.

La corretta lettura della lettera d. del paragrafo 8, a mio avviso, è che il comandante per comunicare ed autorizzare il finanziere in turno 8/14 a proseguire l’attività in straordinario, non debba attendere il termine del turno (14,00), dia per scontato che la fascia 14/15 sarà coperta dal turno effettivamente eseguito e lasci al finanziere la facoltà di optare per l’adeguata pausa, in luogo della pausa/pranzo. Resta inteso che, qualora detto finanziere opti per la pausa pranzo e ne usufruisca prima delle ore 14 dovrebbe concludere il servizio quanto meno alle ore 16, altrimenti l’autorizzazione a proseguire in lavoro straordinario non avrebbe senso, visto che se il servizio terminasse alle ore 15 le ore complessive effettuate sarebbero comunque 6.

Gianluca Taccalozzi - Delegato CoCeR - Guardia di Finanza.

 

 


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