STATALI, AL VIA LA NORMA ANTI-FURBETTI (La Stampa)

venerdì 17 giugno 2016

La Stampa 15 giugno 2016 

PAOLO BARONI, FRANCESCA SCHIANCHI

ROMA

Sostiene Renzi che quello di oggi sarà un Consiglio dei ministri «interessante». E infatti dopo aver espletato l’iter parlamentare, raccolto tutti i pareri, dal Consiglio di Stato ai sindacati, la norma anti-furbetti, un po’ corretta e rivista oggi è pronta per il varo. Sono tre i decreti attuativi della legge Madia in rampa di lancio: oltre a questo, c’è il restyling della Conferenza dei servizi, allo scopo di rendere più celere la realizzazione delle opere pubbliche e poi, a favore dell’apertura di nuove imprese, arriva anche la nuova Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) «unica», o «Scia2» che mette ordine in un campo dove nel corso degli anni si sono accavallate centinaia di norme.

Il «processo» contro chi viene colto in flagrante o viene ripreso con le telecamere ad attestare una falsa presenza in servizio, compreso chi lo aiuta, resta sempre rapidissimo. Ma nel testo finale sono stati introdotti alcuni aggiustamenti. La sospensione dal servizio deve arrivare entro 48 ore dal fattaccio, ma non sarà più a stipendio zero come era invece previsto a gennaio. All’impiegato verrà infatti corrisposto un «assegno alimentare», che corrisponde a circa la metà dello stipendio tabellare, quindi senza conteggiare premi e indennità, allo scopo di evitare comunque al dipendente di trovarsi da un giorno all’altro totalmente senza reddito.  

La durata del procedimento resta di 30 giorni, ma anche qui vengono introdotti alcuni correttivi per consentire al lavoratore di difendersi. Secondo l’ultima bozza del decreto legislativo, dopo che gli sono state notificate sospensione e contestazione dell’addebito, il dipendente viene infatti convocato per difendersi. E’ previsto un preavviso di 15 giorni e la possibilità di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale. «Fino alla data dell’audizione, poi, il dipendente può inviare una memoria scritta, o in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni».

Ma per evitare rinvii all’infinito la nuova norma dispone che «il differimento» di questo termine «possa essere disposto solo una volta nel corso del procedimento». E comunque sia il procedimento disciplinare va sempre concluso nel giro di 30 giorni.  

Resta ovviamente in piedi il ruolo della Corte dei conti, che a sua volta ha tre mesi di tempo per contestare l’eventuale danno di immagine, con una sanzione minima pari a sei mesi dell’ultimo stipendio goduto, più interessi e spese. Infine è stata riscritta anche la sanzione a carico dei dirigenti che omettono di procedere contro dipendenti infedeli: per loro viene eliminato ogni automatismo di responsabilità penale ma si rinvia tutto all’autorità giudiziaria cui spetterà accertare «la sussistenza di eventuali reati». Al dlgs è stato infine aggiunto un terzo articolo, che chiarisce che queste norme anti-furbetti valgono per gli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto. E’ la prassi, ma nella prima stesura se ne erano dimenticati.  


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