DISPARITÀ MANIFESTA TRA CHI HA SUBITO INTEGRALMENTE IL BLOCCO RETRIBUTIVO 2011/15, (CLASSI E SCATTI) E RETRIBUZIONE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO “OMOGENEIZZAZIONE”. di Antomio Olivieri

martedì 20 settembre 2016

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

DISPARITÀ MANIFESTA TRA CHI HA SUBITO INTEGRALMENTE IL BLOCCO RETRIBUTIVO 2011/15, EX ART. 9, C. 21 , D.L. N.78/2010 (CLASSI E SCATTI) E RETRIBUZIONE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO “OMOGENEIZZAZIONE”, EX ART. 43, C. 21-23 E, ART. 43 TER , LEGGE 121/81. Di Antonio Olivieri

Il blocco retributivo pluriennale di cui trattasi , così come formulato dalla legge istitutiva, è da considerare , senza alcun dubbio , valevole erga omnes . L’art. 9 , c. 21 , del D.L. 78/2010, non può essere più chiaro: ”I meccanismi di adeguamento retributivi ( nel periodo di blocco) …  non danno comunque luogo a successivi recuperi “.

Nei fatti , però , non è così ! Le disposizioni in oggetto della Legge 121/81 prevedono il cosiddetto meccanismo di “omogeneizzazione” economica , in relazione all’anzianità di servizio maturata, al trattamento dirigenziale per i Direttivi (Ufficiali) ed al trattamento economico da Dirigente Superiore (Generale Brig.) per i primi Dirigenti ( Colonnelli ).

In buona sostanza, è previsto l’adeguamento retributivo corrispondente a quello di primo Dirigente/Dirigente Superiore, calcolato sulla base dell’integrale anzianità di servizio, senza alcun intermezzo, fin qui maturata. Da dove trae origine la disparità in argomento?

Orbene , gli Ufficiali e i Funzionari /Dirigenti più anziani che sono stati “ omogeneizzati “ ante blocco hanno subito in toto gli effetti del mancato riconoscimento delle classi/scatti maturati nell’arco dei 5 anni di durata della sospensiva di legge. Infatti, le somme sono state escluse non solo dagli emolumenti spettanti in servizio, ma, addirittura, dal calcolo relativo al trattamento pensionistico, un danno enorme e definitivo che si è esteso anche al t.f.r..

Invece, per gli altri, senza dubbio la grande maggioranza degli aventi causa, che hanno maturato o matureranno in avvenire il citato diritto all’omogeneizzazione, il blocco economico non ha sortito o sortirà alcun effetto . Nei fatti , per tutti costoro, innumerevoli, è come non fosse mai esistito, le classi/scatti maturati nei citati 5 anni sono stati pienamente considerati, finanziariamente recuperati e conteggiati nel trattamento economico, quindi nella pensione e nel t.f.r. da costoro percepiti.

Una palese , ingiusta e grave discriminazione economica nei confronti dei Servitori dello Stato più anziani , di sicuro in netta minoranza rispetto alla vasta platea degli aventi causa!

Come porre rimedio al clamoroso vulnus così generato?

Per sanare una volta per tutte l’ingiusta disparità di trattamento tra coloro che hanno una pensione più bassa causa il blocco e chi l’ha già o, in futuro l’avrà maggiore, non avendolo subito , sarebbe auspicabile inserire nella prossima legge di stabilità una clausola di salvaguardia per i contributi previdenziali non versati nel periodo del blocco medesimo.

Il costo dell’operazione, quantificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, non risulterebbe eccessivo e ogni ragione di eventuale , sacrosanto contenzioso sarebbe così dissolta alla radice.

Col. ( ris ) G. di F. ANTONIO OLIVIERI

 

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