INPS: SI AL CUMULO TRA RETRIBUZIONE E PENSIONE

lunedì 14 novembre 2016

 
Con la circolare n. 195 del 10 novembre 2016, l’INPS interviene in relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni percepite in costanza di attività lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni. Ciò in quanto la disciplina che prevedeva la non cumulabilità tra lo stipendio e la pensione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in quanto non risultava individuato il limite dell’emolumento al di sotto del quale è possibile operare il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa speciale.
Nel silenzio del legislatore, la soluzione, invia amministrativa, individuata dall’INPS, in uno con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede che, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente, su richiesta degli interessati.
Una volta acquisita la domanda, la Sede provvederà al ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, fermi restando i limiti della prescrizione quinquennale.
In caso di ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto per i quali è stato esteso l’utilizzo dell’applicativo DicaWeb, la valutazione della richiesta è rimessa all’ufficio.
 
FONTE: http://www.ipsoa.it/

Tua email:   Invia a: