RENDITA AL FIGLIO SUPERSTITE IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO

martedì 22 novembre 2016

L’INAIL, con la circolare n. 42 del 2016, chiarisce i termini di spettanza al figlio superstite, in caso di nuovo matrimonio e adozione, della rendita prevista in caso di infortunio mortale occorso al genitore. In particolare, viene sostanzialmente equiparato lo status di figlio naturale a quello di figlio legittimo ed inoltre si prevede la permanenza del diritto alla rendita anche nel caso in cui l’altro genitore contragga un nuovo matrimonio e il figlio venga adottato dall’attuale coniuge.

Con la circolare n. 42 del 18 novembre 2016 l’INAIL prevede il riconoscimento di una quota pari al 40 della rendita al figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio.

Il provvedimento di prassi in commento prende le mosse dalla sentenza n.86/2009 con cui la Corte Costituzionale ha esteso al figlio naturale di una coppia non coniugata, ma stabilmente convivente,

il diritto a percepire il 40% della rendita in caso di infortunio mortale dell’assicurato.

Si trattava infatti di ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio orfano di entrambi i genitori e quello che non può usufruire dell’indiretto sostegno economico derivante dalla quota di rendita che spetterebbe all’altro genitore vivente perché quest’ultimo, non essendo coniugato, non ne ha diritto, a prescindere dal fatto che non sia stato mai contratto il vincolo del coniugio o che siano cessati gli effetti civili di detto vincolo

 


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