LALEGGEPERTUTTI.IT: CHE RISCHIO SE RIFIUTO LE ANALISI DEL SANGUE E SONO UBRIACO?

mercoledì 01 febbraio 2017

LALEGGEPERTUTTI.IT: CHE RISCHIO SE RIFIUTO LE ANALISI DEL SANGUE E SONO UBRIACO?

 01/02/2017

Guida in stato di ebbrezza: se il conducente, a seguito di incidente, viene trasportato in ospedale, il suo rifiuto di sottoporsi al prelievo del sangue fa scattare il reato.

Così come chi si rifiuta di eseguire l’alcoltest viene multato per guida in stato di ebbrezza e gli viene applicata la sanzione penale più elevata (quella prevista col tasso di alcol superiore a 1,5 ml), allo stesso modo non ci si può rifiutare di sottoporsi all’esame del sangue se, a seguito di un incidente, si viene trasportati al pronto soccorso dell’ospedale. In tali casi, infatti, si configura il reato di rifiuto e, di conseguenza, si risponde del reato di guida in stato d’ebbrezza. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Analisi del sangue e guida in stato di ebbrezza

Nel caso di ricovero del conducente presso l’ospedale a seguito di incidente stradale, la polizia giudiziaria può chiedere che vengano eseguiti i prelievi di sangue sul conducente sospettato di essere in stato di ebbrezza. I risultati delle analisi possono essere utilizzati nei confronti dell’automobilista per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica. Resta del tutto indifferente il fatto che l’interessato non abbia prestato il proprio consenso (ad esempio, se in condizioni ancora di incoscienza).

In ogni caso, sebbene il prelievo non può essere eseguito qualora il conducente neghi il suo consenso, in tale ipotesi scatta comunque il reato di rifiuto. L’illecito penale – ricorda la Cassazione – sussiste anche nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici previsti dal codice della strada [2], ossia quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente è stato ricoverato a seguito dell’incidente.

Pertanto, l’espresso rifiuto di sottoporsi ai prelievi del sangue, necessario a calcolare la quantità di alcol ingerita dall’automobilista, fa sì che i medici o gli infermieri dell’ospedale non possano imporre a quest’ultimo le analisi, tuttavia fa scattare ugualmente il reato di guida in stato d’ebbrezza. Proprio al pari di chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, anche se, in quest’ultimo caso, la Suprema Corte ha detto – con una sentenza apparsa discutibile a molti [3] – che, se il colpevole non è recidivo, può beneficiare della non punizione per «tenuità del fatto», circostanza che gli consente l’archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile con il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico previsto dal codice della strada [2]. (Laleggepertutti.it)

Note

[1] Cass. sent. n. 4236/17 del 30.01.2017.

[2] Art. 186 co. 5 cod. str.

[3] Cass. S.U. sent. n. 13682/2016.


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