SOPPRESSIONE REPARTI GDF: GIUNTI I PAGAMENTI EX LEGE 86 AI FICIESSINI RICORRENTI. ECCO LE ISTRUZIONI PER GLI INTERESSATI AD AVVIARE ALTRE INIZIATIVE CON COSTI ADEGUATI E NESSUNA “QUOTA LITE”. LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO È QUINQUENNALE

venerdì 24 febbraio 2017

Siamo lieti di comunicare che i partecipanti ai ricorsi collettivi organizzati dalla Rete Legale per i soci Ficiesse e decisi con sentenze di accoglimento del TAR Piemonte n. 944 e n. 1036 del 2015 confermate dal Consiglio di Stato con ordinanze depositate il 16 giugno 2016 hanno ricevuto il pagamento degli importi ex lege 86/2001 (indennità di trasferimento) ai quali avevano diritto a seguito delle soppressioni di reparti della Guardia di Finanza del Piemonte avvenute negli anni  2011 e 2012.

Per eventuali altre iniziative della specie, si ricorda che il diritto al pagamento dell’indennità si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di  trasferimento*.

Per interrompere la prescrizione è necessario inviare prima del compimento di tale termine una dichiarazione analoga a quella che può essere scaricata da qui.

In linea più generale, raccomandiamo agli iscritti e simpatizzanti di Ficiesse di rivolgersi sempre alle Sezioni territoriali dell’Associazione prima di aderire a iniziative legali di qualunque genere e specie, specialmente se collettive.  Si eviteranno, in tal modo, i rischi di ricorsi temerari sostenendo costi legali controllati e, specialmente, fissati nell’esclusivo interesse dei ricorrenti iscritti all’Associazione.

 

 

(*) È importante ricordare che a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l’indennità in argomento NON COMPETE al personale trasferito ad altra sede di servizio “LIMITROFA”, da intendersi, con interpretazione letterale, come “confinante” con il Comune sede del reparto soppresso, anche se distante oltre dieci chilometri. Non compete, altresì, se il Comune del reparto di destinazione, sebbene non limitrofo rispetto a quello del Comune del reparto soppresso, sia distanza 10 chilometri o meno.


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