LEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINAREANCHE SE A DECIDERLA NON E' IL CAPODELL'UFFICIO DEL DIPENDENTE

sabato 04 marzo 2017

Valido il licenziamento del dipendente dell'Agenzia delle entrate anche se il procedimento disciplinare è condotto da un superiore gerarchico. Il provvedimento non è illegittimo purché il soggetto titolare del potere sia distinto dal responsabile della struttura nella quale il lavoratore è inserito. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 5317/2017, depositata ieri, ha respinto il ricorso del dipendente pubblico che aveva impugnato la decisione della Corte d’appello con cui era stata ribaltata la decisione dei giudici di primo grado sulla legittimità della sanzione espulsiva irrogata.

La figura del Direttore regionale delle entrate
Il caso origina da un procedimento disciplinare condotto dal Direttore regionale delle Entrate, figura gerarchicamente sovraordinata rispetto a tutto il personale della Direzione regionale delle Entrate. Tra le diverse contestazioni il ricorrente sosteneva soprattutto l’illegittimità di tale figura, in quanto l’essere il capo dell’ufficio per i procedimenti disciplinari un suo superiore gerarchico, non garantiva il requisito della terzietà rispetto all’attività istruttoria e all’irrogazione della sanzione espulsiva. Inoltre, il ricorrente asseriva che altro profilo di illegittimità della figura del responsabile per i procedimenti disciplinari fosse la sua composizione monocratica. 
La vicenda aveva preso il via dall’esistenza di un procedimento penale non ancora definitivo a carico del dipendente accusato di aver svolto attività di intermediazione nell’ambito dei propri uffici.

La discrezionalità dell’ente 
La Corte di cassazione ha respinto fermamente l’argomento dell’illegittimità dell’individuazione, fatta dall’amministrazione fiscale, del capo dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari. La Corte ha chiarito che l’ente ha piena discrezionalità nell’individuare la figura cui affidare l’ufficio in questione e anche nella scelta di optare per un organo non collegiale. 
Sul punto della terzietà, la Cassazione respinge il ricorso ricordando che l’unico limite, che impone il testo unico del pubblico impiego, è che non possa condurre la procedura disciplinare il capo della struttura in cui lavori il dipendente posto sotto giudizio. Quindi, nel caso specifico non c’è tale coincidenza per il solo fatto che il direttore generale è sovraordinato all’intero personale. La scelta dell’amministrazione, appuntatasi sulla figura di vertice, non comporta alcun rilievo negativo in termini di terzietà. 
Stessa ampia discrezionalità è lasciata dalla legge sulla composizione dell’organo disciplinare. Monocratico o collegiale può, infatti, essere tale organo, in quanto non vi è alcuna prescrizione normativa sul punto. 
In conclusione, in base alle proprie dotazioni di personale, l’amministrazione ben può decidere di affidare all’organo di vertice il potere disciplinare e deciderne il numero dei componenti.

La rilevanza disciplinare 
Il ricorrente pretendeva di sostenere che la legge imponesse l’affidamento delle funzioni disciplinari in via esclusiva. Cioé che nessuna altra funzione potrebbe svolgere il responsabile dell’ufficio disciplinare. Ma - come visto - la Cassazione ricorda che in termini di funzioni l’unico limite, per chi conduce il procedimento, è quello di non essere il capo immediatamente diretto del dipendente sottoposto alla procedura. Infine, il ricorso viene rigettato anche dove afferma che non si potesse procedere all’applicazione della sanzione espulsiva, prima della conclusione definitiva del processo penale. È, invece, sufficiente che la condotta sub iudice penale sia comunque stata acclarata e presa in considerazione nel procedimento interno all’amministrazione proprio per i suoi rilievi disciplinari, come la rottura del rapporto di fiducia tra ente e dipendente pubblico. La condotta tenuta dal dipendente, al di là delle vicende in sede penale, che potrebbero per diversi motivi portare anche a un’assoluzione non cambiano la situazione di infedeltà all’ente di appartenenza che il comportamento ha determinato. (FONTE Il Sole 24 ore)


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