VITTIME DEL DOVERE:IL VITALIZIO DEVE ESSERE UGUALE A QUELLO PER LE VITTIME DI MAFIA E TERRORISMO

domenica 02 aprile 2017

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano la giurisdizione ordinaria e affermano il principio secondo cui la legislazione in materia è finalizzata da un intento perequativo. 

 

Chi si sacrifica per lo Stato non può essere discriminato rispetto alle altre vittime ritenute degne di tutela dall’ordinamento italiano. In buona sostanza è questo il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza 7761/17, pubblicata il 27 marzo, hanno rigettato il ricorso del Ministero della difesa. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, l’assegno mensile in favore delle vittime del dovere deve essere equiparato all’assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La vicenda parte dalla domanda proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di Firenze ai fini del riconoscimento dello status di “vittima del dovere” per la concessione dei benefici assistenziali. Il giudice ordinario condannava il ministero della Difesa e quello dell’Interno a riconoscergli lo status e i relativi benefici di legge così come la la Corte di appello toscana che confermava la prima sentenza anche in relazione all’ammontare del vitalizio. L’importante decisione  oltrechè confermare la correttezza dell’individuazione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro in relazione a tali vertenze, affronta l’evoluzione normativa comparandola anche con alcune decisioni amministrative. Gli ermellini ricordano, infatti, che «con l’articolo 4, comma 238, della legge 350/03 l’ammontare dell’assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stato raddoppiato; il dpr 243/06, emanato in base all’articolo 1, comma 565, della legge 266/05 all’articolo 4 ha affermato che l’assegno vitalizio dovesse essere corrisposto in un ammontare pari ad euro 258,23; tale disposizione avrebbe creato un’irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere: pertanto, il Consiglio di Stato, con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell’assegno indicata nell’articolo 4 del dpr 243/06 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare un’ingiustificata disparità di trattamento». In ragione di tali deduzioni in diritto, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: «L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all’articolo 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria». In termini economici, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello  "Sportello ei diritti"  si tratta del riconoscimento formale di un sostanziale raddoppio del beneficio economico relativo all’assegno mensile che per le amministrazioni dello Stato doveva essere pari ad € 258,00 soggette a perequazione, mentre con la sentenza in questione si conferma quell’orientamento secondo cui l’importo dev’essere pari ad € 500,00 soggette a perequazione ossia l’importo elevato dalla L. 350 del 2003. È bene ricordare che l’espressione “vittime del dovere”, non è solo una locuzione di circostanza, ma individua, nella legislazione italiana, gli appartenenti alle forze di polizia italiane ed alle forze armate italiane caduti o che abbiano contratto infermità invalidanti nell’adempimento del loro dovere. Nella disciplina prevista dal D.P.R. n. 243/2006 è previsto un particolare elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti ad essere vittime nello svolgimento del proprio dovere che sono: i magistrati ordinari della magistratura italiana, gli appartenenti alle forze armate italiane: all’Aeronautica Militare, all’Arma dei Carabinieri, all’Esercito Italiano, alla Marina Militare, alla Guardia di Finanza; gli appartenenti alle forze di polizia italiane: al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia Municipale. La normativa prevede, inoltre, la corresponsione di un assegno di invalidità in genere a tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni. Sono equiparati agli individui suddetti, coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 

Fonte: http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=3&id=377576


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