DIVIETO DI ASSOCIAZIONE SINDACALE TRA MILITARI: PER IL TAR VENETO ESISTONO PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' E RINVIA GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

venerdì 01 dicembre 2017

DIVIETO DI ASSOCIAZIONE SINDACALE TRA MILITARI: PER IL  TAR VENETO ESISTONO PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' E RINVIA GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Anche per il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare). Il divieto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, sarebbe in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenze in data 2 ottobre 2014 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quinta sezione, nei casi “Matelly c. Francia” (ricorso n. 10609/10) e “Adefdromil c. Francia” (ricorso n. 32191/09); e in  contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30.

Il TAR ha disposto la sospensione del  giudizio e ordinato  la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con sentenza del 4 maggio 2017 n. 2043, ha già rimesso alla  Consulta il giudizio di costituzionalità. La Consulta dovrà esprimersi entro i prossimi mesi.


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