1978-2018: COME QUARANT’ANNI FA LA RAPPRESENTANZA MILITARE "IMBROGLIÒ" LE NAZIONI UNITE (MA LE COSE POTREBBERO PRESTO CAMBIARE) – di Simone Sansoni

lunedì 22 gennaio 2018

1978-2018: COME QUARANT’ANNI FA LA RAPPRESENTANZA MILITARE "IMBROGLIO’" LE NAZIONI UNITE (MA LE COSE POTREBBERO PRESTO CAMBIARE) – di Simone Sansoni

Il 2018 sarà un anno denso di eventi importanti per i diritti civili dei Finanzieri: alla fine di aprile inizieranno le procedure per il rinnovo degli organismi della rappresentanza militare (R.M.), dopo ben sei anni e due proroghe, mentre solo un paio di settimane prima, il 10 di quel mese, la Corte Costituzionale deciderà nuovamente (dopo quasi vent’anni) sulla legittimità del divieto di costituire sindacati. Potrebbe quindi trattarsi delle definitiva sepoltura di una istituzione, quella della R.M., ormai da tempo esangue.

Proprio nel 2018 cadrà il quarantesimo anniversario di tale istituzione, prevista dalla allora legge 382 del 1978[1], approvata nel corso di una stagione politica tragica (Aldo Moro venne ucciso dalle BR a maggio di quell’anno). La 382 del 1978, denominata “Norme di principio sulla disciplina militare “, fu una legge che allora venne salutata da molti come una conquista per i militari italiani, che negli anni ’70 si erano battuti per il riconoscimento dei loro diritti civili e politici, tra i quali anche quello di avere rappresentanze elettive e democratiche. In realtà, proprio quei neonati organismi (CoCeR, CoIR e CoBaR) si rivelarono nel tempo un simulacro di rappresentanza dei lavoratori, pensati per non funzionare in maniera libera e democratica ma per fungere da giustificazione al mancato riconoscimento dei diritti sindacali.

Infatti, proprio l’istituzione degli organismi della  R.M. è stata utilizzata in varie sedi (giuridiche, politiche ed internazionali) per negare la libertà sindacale, paragonandoli con ciò che nella realtà non è paragonabile, ossia ai sindacati previsti per tutti i lavoratori, compresi i poliziotti.

Ultimamente, il Governo italiano, nel corso della procedura di reclamo Cgil c. Italy n. 140/2016 al Comitato europeo per i diritti sociali (CEDS), ha incredibilmente ANCORA sostenuto che la presenza degli organismi di R.M. sopperisce alla negazione dei diritti sindacali ai Finanzieri[2].

Piuttosto, non solo chi ha ricoperto il ruolo di delegato in buona fede ma anche tutti coloro che indossano le stellette, sanno quanto sia sostanzialmente ininfluente il ruolo della R.M., la cui attività è soggetta essenzialmente alla positiva o negativa inclinazione del Dirigente di turno.

Si tratta, per l’appunto, di una foglia di fico, utilizzata fin da subito dalle amministrazioni militari per dare una parvenza di democrazia interna[3] e dai Governi pro-tempore per giustificare agli occhi del mondo civilizzato la situazione arretrata dei militari italiani per quanto riguarda i loro diritti civili e sociali.

A tal proposito, nel 2018 cade anche un altro quarantennale, probabilmente meno conosciuto ma significativo: il 15 settembre 1978, poche settimane dopo la pubblicazione in G.U. della legge 382, entrava in vigore anche in Italia il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (PIDESC), ratificato un anno prima con legge n. 881.

E’ questo un Trattato emanato dalle Nazioni Unite nel 1966, unitamente al suo omologo sui diritti civili e politici (PIDCP); entrambi (cd “International Covenants on Human Rights”) “obbligano” gli Stati che li abbiano ratificati a riconoscere e progettare un'ampia gamma di diritti umani, ivi compresi i diritti sindacali (articolo 8 del PIDESC[4]).

Si tratta di un principio presente in molti altri trattati internazionali[5]: sostanzialmente nell’articolo 8 si afferma che tutti possono costituire sindacati, che sono possibili dei limiti a tale libertà, soprattutto per gli appartenenti alle Forze di polizia ed ai militari, ma che il diritto in sé non può essere negato[6].

Ed è qui che entrano in scena gli organismi di R.M., istituiti guarda caso poche settimane prima l’entrata in vigore del Patto sui diritti economici, sociali e culturali.

Il PIDESC prevede fin dall’origine un sistema di controllo delle Nazioni Unite sulla sua applicazione, mediante una rendicontazione periodica[7] sulla quale vigila il Comitato ONU sui diritti economici sociali e culturali (CoDESC).

Dopo la ratifica, i Governi italiani iniziarono quindi a presentare delle rendicontazioni periodiche a tale organismo delle Nazioni Unite. Il primo rapporto[8] dell’Italia fu trasmesso il 23 settembre 1981 e riguardò gli anni immediatamente successivi alla ratifica del Trattato, quindi in concomitanza con l’istituzione della R.M..

Il rapporto riferì come l’Italia si sia impegnata a rispettare il Trattato nei suoi singoli articoli; per quanto riguarda l’articolo 8 (“Trade union rights”), uno specifico paragrafo si occupò proprio di come tali diritti fossero riconosciuti in Italia al personale della pubblica amministrazione, nonché delle forze armate e di polizia (“Exercise of trade-union rights in the State Administration, the armed forces and the police force”).

Molto istruttivo è la lettura di quella parte che qui ci interessa, ossia quella relativa ai diritti dei militari: essa viene aperta con una pomposa declamazione di principio, che richiama proprio l’approvazione della legge 382, circa il riconoscimento dei diritti previsti per tutti i cittadini[9], salvo poi smentirsi subito dopo allorquando specifica che vi sono limitazioni (“limitations”) per i militari, ai quali è proibito (“prohibited) costituirsi in sindacati[10].

Entrano qui in scena gli organismi di R.M., la cui recente istituzione venne in quella occasione per la prima volta strumentalmente sbandierata al fine di giustificare il divieto assoluto di costituire sindacati. E’ utile leggere le parole precise che vennero utilizzate nel rapporto: “Queste limitazioni dei diritti sindacali sono mitigate dalla legge attraverso un'importante innovazione: la costituzione all'interno delle forze armate di un sistema di "corpi di rappresentanza militare" eletti che operano a fianco della tradizionale gerarchia militare. Questo sistema consente un'ampia gamma di proposte, opinioni e richieste, a partire dal livello più basso, per raggiungere il livello più alto delle forze armate, il Ministero della Difesa e il Parlamento.”

Segue poi una sommaria descrizione del sistema di R.M., che si chiude con questa summa del pensiero corporativo-patriarcale ancor oggi imperante nell’ambiente militare: “In realtà, questo sistema di delegazione militare è stato progettato per promuovere, sia nel quadro interforze che all'interno di ogni forza armata, uno spirito di partecipazione e collaborazione e mantenere un alto livello morale e materiale delle condizioni per il personale militare.”

Dopo le memorie scritte la procedura di controllo delle Nazioni Unite prevede anche delle audizioni dei rappresentanti dei Governi; in quella svoltasi il 6 aprile 1982[11] relativamente al primo rapporto presentato dall’Italia, le stupefacenti dichiarazioni del rappresentante italiano ci illuminano circa la reale funzione della R.M.: “Tuttavia, l'attuazione del Patto sui diritti in materia economica, sociale e culturale non era limitata alla sola promulgazione di una legge che ponesse le disposizioni del Patto sullo stesso piano delle disposizioni legislative nazionali per l'applicazione da parte della magistratura, che, nel caso ipotetico di un conflitto tra i due, tenderebbe a pronunciarsi a favore del Trattato. In effetti, la nuova legislazione promulgata in Italia dopo la ratifica del Patto riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio dei diritti sindacali nelle forze armate e nelle forze di polizia era in realtà più ampia dello stesso Trattato.”

E’ evidente che si trattò di un completo stravolgimento della realtà dei fatti: il Governo sostenne che la legislazione nazionale riconosceva diritti più ampi del Trattato, mentre, al contrario, la legge 382 negò ai militari italiani proprio quei diritti sindacali che il PIDESC, ancorché con delle limitazioni, riconosceva anche ai membri delle Forze armate. Per giunta, venne affermato che in sede giudiziaria avrebbe avuto preminenza il Trattato ONU rispetto alla legge nazionale, quando l’esperienza ci insegna che è avvenuto proprio l’opposto[12].

In buona sostanza, i Governo italiani hanno costantemente aggirato i Trattati internazionali, compresi quelli delle Nazioni Unite, nascondendo dietro il paravento della legge 382 la reale negazione dei diritti ai militari; una strategia ancora oggi utilizzata ogni volta che il problema viene sollevato in ambito internazionale[13].

Ma questa situazione potrebbe durare ancora per poco e non solo per la prossima decisione che, come già detto all’inizio, la Corte Costituzionale dovrà prendere il prossimo 10 aprile. Infatti, il 20 febbraio 2015 è entrato in vigore anche in Italia il Protocollo facoltativo relativo al PIDESC[14]. Si tratta di una innovazione importante nella procedura di controllo da parte delle Nazioni Unite sull’applicazione del Trattato : ora è possibile per qualsiasi cittadino italiano rivolgersi all’organo di vigilanza indipendente (CoDESC), il quale si può quindi giovare di un meccanismo di controllo basato, oltre che sui rapporti degli Stati, su comunicazioni individuali ad esso indirizzate, attestanti violazioni dei diritti protetti, ivi compresa quindi la libertà sindacale.

Pertanto, qualora il contenzioso davanti ai giudici italiani e quelli europei[15] non sortisca l’effetto sperato, i militari italiani potranno rivolgersi anche alla Nazioni Unite e, stavolta, il Governo nazionale non potrebbe raccontare senza alcun contradditorio le sue fantasiose teorie, basate principalmente sull’istituzione della R.M..

 


 

 

[1] Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 21 luglio 1978

[2] “…la soluzione elaborata dal legislatore era pertanto intesa a garantire un adeguato livello di protezione e rappresentanza del personale militare, nonché il rispetto del principio democratico nella scelta dei rappresentanti per importanti questioni…,non solo le funzioni svolte dagli organi rappresentativi dei militari non sono solo consultive ma molto più estese, incisive ed importanti, come sopra illustrato. Questi organismi partecipano anche alla condizioni di lavoro del personale della Forza di Polizia Militare, compresa la Guardia di Finanza.”

[3] “La Rappresentanza Militare, in questa veste, appare come un organismo di natura simbolica, nel quale la partecipazione del personale, più figurativa che sostanziale, è ricercata quale fonte di legittimazione dell’apparato militare di fronte alla società democratica in cui è collocato. La R.M., che alla luce di questa riflessione appare più adatta a presenziare alle cerimonie che a partecipare a momenti decisionali, viene, di fatto, inserita nel formulario ideologico dell’organizzazione, come prova dello spirito democratico che informa l'ordinamento militare.” - Antonio Santoro, (2009), Comandare nel consenso, Università degli studi di Trieste

[4] “1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire: a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun Paese. 2.Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.”

[5] Vgs, tra gli altri, l’art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) l’art. 5 della Carta sociale europea (CSE)

[6] Vgs in tal senso le note sentenze CEDU “Matelly vs France” e “Adefdromil vs France” del 2 ottobre 2014: “…mentre l'esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad un sindacato usurpa l'essenza stessa di questa libertà, ed è quindi vietata dalla Convenzione.”

[7] Articolo 16: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.”

[8] Doc OHCHR prot. E/1978/8/Add.34

[9] “New principles of military discipline have been laid down in Law NO. 382 of 11 July 1979, which brings the armed forces into line with the democratic spirit of the Republic, as envisaged in article 52, paragraph 3 of the Constitution.”

[10] Basterebbe leggere il codice della strada per cogliere la differenza sostanziale e formale tra limiti e divieti ed abbiamo già visto come la giurisprudenza internazionale sia ormai chiara in merito, ma trattasi da una ambiguità che ancora oggi viene utilizzata dai Governi italiani

[11] Doc. OHCHR prot. E/1982/WG.l/SR.4

[12]  Da ultimo vgs sentenza del TAR Lazio n. 8052/2014

[13] vgs doc. CSE nn. 3 e 5 – Complaints No. 140/2016 Confederazione Generale Italiana del Lavoro v. Italy

[14] Ratificato con Legge n. 152 del 3 ottobre 2014

[15] Ricordo che, oltre al reclamo n. 140/2016 al CEDS da parte della CGIL, è tuttora pendente il ricorso  n° 79696/13 presentato alla CEDU da 400 Finanzieri in servizio


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