BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSTI AMIANTO: DIRITTO DEI LAVORATORI AD ESSERE INFORMATI

domenica 28 gennaio 2018

I lavoratori, andati in prepensionamento in virtù di un accordo aziendale, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale se l’impresa non li ha informati che avrebbero potuto usufruire dei benefici previdenziali  previsti per legge, in favore di coloro che sono stati esposti all’amianto. A stabilirlo la Cassazione, con la sentenza n. 216 dell’8 gennaio, che ha condannato un’impresa al pagamento del danno patrimoniale per non avere informato preventivamente, tre suoi dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei benefici contributivi connessi all’esposizione all’amianto; condotta negligente che ha avuto un effetto immediato sulla pensione di anzianità, che è stata calcolata escludendo la contribuzione figurativa, di cui avevano diritto, in virtù del cosiddetto beneficio amianto.

Confermando i giudizi del Tribunale di Ascoli Piceno e della Corte d’Appello di Ancona, la Cassazione ha quindi ritenuto infondata  la difesa dell’impresa, che sosteneva di essere venuta a conoscenza per la prima volta dell’avvenuto superamento delle soglie di esposizione all’amianto soltanto nel 2003, in occasione di un accertamento Inail, cioè dopo che i tre lavoratori erano stati messi in mobilità. Per l’Alta Corte, tale circostanza non esclude la responsabilità della società nei loro confronti sia per quanto riguarda la “consapevolezza del rischio da contaminazione di amianto” sia per ciò che concerne l’attivazione dei “sistemi di controllo” e di conseguenza resta intatto il dovere in capo all’azienda di “informare” i tre dipendenti, che si apprestavano all’esodo dopo il periodo di mobilità, della possibilità di fruire del cosiddetto beneficio amianto.

“Il fatto, pertanto, che solo nel 2003 sia stata accertata, per i tre dipendenti, una esposizione qualificata ad amianto in misura superiore a 0,1 ff/cc, non può incidere sul ritenuto obbligo di avvisare, comunque, i dipendenti medesimi della situazione che li avrebbe potuti vedere interessati a proporre domanda per i connessi benefici contributivi”, conclude la Cassazione.  (FONTE: inca:it)


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