LA DECISIONE SUI DIRITTI SINDACALI DEI MILITARI IRLANDESI DA PARTE DEL COMITATO EUROPEO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA SITUAZIONE ITALIANA – di Simone Sansoni

lunedì 19 febbraio 2018

LA DECISIONE SUI DIRITTI SINDACALI DEI MILITARI IRLANDESI DA PARTE DEL COMITATO EUROPEO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA SITUAZIONE ITALIANA – di Simone Sansoni

La lettura della recentissima decisione[i] del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), in merito al reclamo n. 112/2014[ii] (EUROMIL v. Irlanda), non può che dare fiducia sull’esito dei vari analoghi contenziosi[iii] in essere circa il divieto sindacale ai militari italiani.

La pronuncia scaturisce dal reclamo presentato il 4 novembre 2014 per conto dell’associazione professionale dei militari irlandesi PDFORRA[iv], per la violazione degli articoli 5 (diritti sindacali)[v], 6§2 (diritto di negoziazione collettiva) [vi] e 6§4 (diritto di sciopero) [vii], della Carta sociale europea (CSE[viii]).

Motivo del reclamo[ix] era che la legislazione irlandese non riconosce alle associazioni rappresentative dei militari il diritto di unirsi ad organizzazioni confederali, come Irish Congress of Trade Union (ICTU)[x], nonché il diritto di partecipare alla negoziazione collettiva ed il diritto di sciopero.

Nella decisione si possono trovare alcuni passaggi significativi, che possono ben riferirsi anche alla situazione dei militari italiani, ormai gli ultimi in Europa sul piano dei diritti sociali[xi].

Per quanto riguarda la violazione all’art. 5 (diritti sindacali), il Comitato, pur ammettendo che in passato (1999) esso aveva consentito il divieto assoluto per i militari a costituirsi in sindacati, ora prende atto del mutamento del quadro giurisprudenziale internazionale; esso fa, tra l’altro, esplicito riferimento alle note sentenze gemelle della Corte di Strasburgo (Matelly e ADEFDROMIL v. Francia)[xii], ed al Patto ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali[xiii].

Confermando un suo precedente pronunciamento[xiv], stabilisce non solo che tale proibizione è contraria allo spirito del Trattato, ma che anche il veto all’affiliazione alle confederazioni nazionali è contrario alla CSE[xv].

E’ evidente, quindi, che alla luce di tale interpretazione il divieto assoluto posto ai militari italiani[xvi] è decisamente in contrasto con il Trattato[xvii].

Per quanto riguarda la violazione dell’art. 6 (Diritto di negoziazione collettiva), par. 2, “il Comitato osserva anzitutto che nulla nel testo dell'art. 6 della Carta autorizza gli Stati membri ad attuare restrizioni sul diritto alla contrattazione collettiva da parte delle forze armate in particolare”.

Il CEDS sottolinea che gli Stati membri devono promuovere “negoziati volontari[xviii] e che tutti i pubblici ufficiali (i militari) devono poter partecipare direttamente ai negoziati, mentre non è coerente col Trattato l’acquisizione di un semplice parere.[xix]

A tal proposito, è palese che l’attuale legislazione italiana[xx], che relega le singole Sezioni del CoCeR Interforze ad un ruolo meramente consultivo all’interno delle delegazioni ministeriali, non può quindi soddisfare i requisiti stabiliti dal CEDS, venendo a mancare, di fatto e di diritto, il ruolo negoziale dei rappresentanti dei militari[xxi], mentre la medesima normativa prevede un vero e proprio accordo tra i sindacati delle polizie civili e le Amministrazioni.

L’ultimo punto sul quale il CEDS è stato chiamato a pronunciarsi, come si è detto, è relativo al diritto di sciopero (art. 6, par. 4).

Su questo aspetto il Comitato ha invece respinto il reclamo di EUROMIL, principalmente spiegando che tale divieto ha delle motivazioni meritevoli di tutela[xxii].

Tutte le argomentazioni ampiamente illustrate nelle valutazioni[xxiii] del CEDS saranno sicuramente prese in considerazione nel corso dell’udienza del prossimo 10 aprile avanti la Corte Costituzionale, la quale è chiamata infatti a decidere anche sulla base dell’art. 5 della Carta sociale europea.


[ii] Per leggere tutti i documenti inerenti https://goo.gl/5g2T5B

[iii] Corte cost. (reg. ord. n. 111/2017), CEDS (reclami nn. 140/2016 e 143/2017), CEDU (ricorso n. 79696/13)

[iv] Per un approfondimento sulle associazioni rappresentative dei militari irlandesi, Michael P. Gannon (1992), “The advent of representative associations in the irish defence forces”, Faculty of the U.S. Army, Fort Leavenworth, Kansas

[v] “Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s’impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.”

[vi] “Per garantire l’effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s’impegnano: 2) a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d’altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro…”

[vii] “… e riconoscono: 4) il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d’intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d’interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.”

[ix] Le questioni affrontate sono le medesime solevate dalla CGIL nel reclamo 140/2016 per il personale Gdf

[x] Il Congresso irlandese dei sindacati (spesso abbreviato solo Congresso o ICTU), formato nel 1959, è un sindacato nazionale, l'organizzazione confederale a cui si uniscono i sindacati sia della Repubblica d'Irlanda che dell'Irlanda del Nord.

[xv] “…In tale contesto, il Comitato ritiene che l'articolo 5 della Carta consente agli Stati membri di imporre restrizioni sul diritto di organizzazione dei membri delle forze armate e concede loro un ampio margine di apprezzamento a tale riguardo, soggetti ai termini di cui all'articolo G della Carta. Tuttavia, queste restrizioni non possono arrivare al punto di sopprimere interamente il diritto di organizzazione, come il completo divieto di associazioni professionali di natura sindacale e di affiliazione di tali associazioni a federazioni / confederazioni nazionali”, §47.

[xvi] Art. 1465, c. 2, del Dlg n. 66/2010: “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.”

[xvii] Lo stesso dicasi per la restrizione posta in capo ai sindacati della Polizia di Stato dall’art. 83, c. 2, della Legge n. 121/1981: “Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.”

[xviii] “L'articolo 6 § 2 della Carta obbliga gli Stati parti a promuovere, dove necessario e appropriato, un meccanismo per negoziati volontari, tra l'altro, sulla regolamentazione dei termini e delle condizioni di impiego”, §86

[xix] “”Il Comitato ribadisce che la misura in cui la contrattazione collettiva ordinaria si applica ai pubblici ufficiali può essere determinata dalla legge. Pubblici ufficiali comunque che conservano sempre il diritto di partecipare a qualsiasi processo direttamente rilevante per la determinazione delle procedure ad essi applicabili (conclusioni III, (1973) Germania, CESP c. Portogallo, denuncia n. 11/2002, §58, op. cit.). Una semplice audizione di una parte circa un risultato predeterminato non soddisfa i requisiti dell'articolo 6§2 della Carta. Al contrario, è imperativo consultare regolarmente tutte le parti in tutto il processo di definizione di termini e condizioni di impiego e quindi fornire la possibilità di influenzare il risultato. Soprattutto in una situazione in cui i diritti sindacali siano stati limitati, deve mantenere la sua capacità di argomentare per conto dei suoi membri attraverso almeno un meccanismo efficace. Inoltre, al fine di soddisfare questo requisito, il meccanismo della contrattazione collettiva deve essere tale da essere genuinamente prevista la possibilità di un esito del negoziato a favore della parte dei lavoratori…”, §87

[xx] Dlgs n. 195/1995, “procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”

[xxi] Infatti l’ultimo provvedimento di concertazione per le Forze armate è stato approvato nonostante la contrarietà delle Sezioni CoCeR dell’Aeronautica militare e della Marina militare, bastando l’assenso delle rispettive Amministrazioni

[xxii] “…La restrizione inoltre persegue uno scopo legittimo in quanto cerca di mantenere l'ordine pubblico, nazionale sicurezza e diritti e libertà altrui assicurando che le forze armate rimangano pienamente operative e disponibile a rispondere in ogni momento.”, §115

[xxiii] Si veda l’allegata traduzione

 

DECISIONE CEDS TRADOTTA IN ITALIANO


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