CONGUAGLI FISCALE E PREVIDENZIALE E ARRETRATI RIORDINO. LA BUSTA PAGA DI FEBBRAIO di Gianluca Taccalozzi

mercoledì 21 febbraio 2018

CONGUAGLI FISCALE E PREVIDENZIALE E ARRETRATI RIORDINO. LA BUSTA PAGA DI FEBBRAIO di Gianluca Taccalozzi

 

Tra l’aggiornamento e gli arretrati del riordino (per le qualifiche e le cariche speciali), la corresponsione degli straordinari di novembre e dicembre 2017 ed i conguagli fiscale e previdenziale di fine anno, la busta paga di febbraio 2018 è più complicata del solito. Purtroppo come ormai accade sempre più spesso c’è chi sfrutta questa complessità per fare propaganda fornendo le più fantasiose e strumentali interpretazioni. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Partiamo dal conguaglio fiscale, se nella busta paga di febbraio 2018 si trova:

  • la voce “RIMBORSOCONGUAGLIOFISCALE” vuol dire che la somma delle ritenute d’acconto operate mensilmente sulle buste paga del 2017 in base alla proiezione del reddito finale è risultata superiore a quella effettivamente dovuta;

  • la voce “DEBITOCONGUAGLIOFISCALE” vuol dire che la somma delle ritenute d’acconto operate mensilmente sulle buste paga del 2017 in base alla proiezione del reddito finale è risultata inferiore a quella effettivamente dovuta.

Con riferimento al conguaglio previdenziale, invece, se nella busta paga si trova:

  • la voce “CONGUAGLIO FONDO PENSIONE” e la voce “CONGUAGLIO FONDO CREDITO” vuol dire che nel corso dell’anno si sono prodotte prestazioni accessorie inferiori al 18% della retribuzione fissa e quindi si deve pagare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore relativa al c.d. aumento figurativo del 18% della retribuzione (d.p.r. 1092/1973, legge 177 del 1976 e legge 335 del 1995) che lo Stato riconosce (regala) al personale pubblico che non fa prestazioni accessorie per evitare di danneggiarlo sotto il profilo previdenziale, circostanza che sfata il luogo comune secondo il quale chi paga il conguaglio previdenziale sarebbe penalizzato;

  • la voce ADDIZION. L.438/92ART.3TER” vuol dire che hai una retribuzione complessiva pensionabile (che è quella indicata nel CUD alla voce imponibile pensionistico) superiore al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinato dall’ISTAT (per il 2017 46.123,00 Euro) e quindi, in base all’art. 3 ter della legge n. 438 del 1992, dal 1993 devi pagare un ulteriore contributo previdenziale pari all’1% di detta eccedenza; per quanto riguarda il trattamento fondamentale NoiPa provvede direttamente all’applicazione dell’aliquota aggiuntiva mensilmente in sede di ritenute mentre per quanto riguarda la tredicesima e l’accessorio lo fa in sede di conguaglio, di conseguenza tanto più alte saranno state le prestazioni accessorie rese durante l’anno precedente, tanto più alto sarà il debito da conguagliare.

Il personale che si trova a pagare un conguaglio previdenziale trova comunque un beneficio fiscale, in quanto l’imponibile Irpef viene decurtato di un importo pari alla cifra del conguaglio previdenziale pagato.

Qualsiasi sia l’esito, a credito o debito, è comunque sempre il caso di ricordare che si parla sempre di conguagli e pertanto non si guadagna o si perde nulla. Quello che si è pagato in più o in meno prima, viene rimborsato o fatto pagare dopo.

Con riferimento agli effetti del riordino, questo mese sono stati aggiornati gli stipendi di Appuntanti scelti, Brigadieri Capo e Luogotenenti è stata già stata attribuita la qualifica speciale/carica speciale. L’aggiornamento parametrale ordinario è assorbito nella voce della busta paga “stipendio tabellare” (per apprezzarlo basta fare la differenza con l’importo della stessa voce del mese precedente), mentre gli arretrati relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 sono descritti alla voce “DIFFERENZA CAMBIO INQUADRAMENTO A.P. (sottoposti a prelievo fiscale con aliquota media in quanto riferiti all’anno precedente) e quelli relativi al mese di gennaio 2018 alla voce “DIFFERENZA CAMBIO INQUADRAMENTO A.C. (sottoposti a prelievo fiscale con aliquota massima in quanto riferito all’anno corrente).

L’incremento parametrale registrato in questa busta paga rappresenta la seconda parte dell’aumento garantito a queste posizioni dal riordino, in quanto una prima parte era già stata corrisposta dal mese di ottobre 2017 attraverso l’adeguamento dei parametri alle nuove posizioni previste per App. sc. + 5, Brig. Capo + 4 e Luogotenente.

Gianluca Taccalozzi - Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza  

 

 

 


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