TAR VENETO - TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI UN FINANZIERE PER ESIGENZE DI GENITORIALITA'

venerdì 30 marzo 2018

Un finanziere chiedeva, alla fine del 2016, il trasferimento temporaneo presso altra sede per esigenze di genitorialità. Il trasferimento temporaneo del genitore, per poter esercitare il proprio ruolo familiare, è previsto dall'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, norma che è stata profondamente modificata dalla novella di tre anni or sono (c.d. “Legge Madia”, n. 124 del 2015).

Va premesso che la norma ante riforma prevedeva, infatti, che il dipendente pubblico genitore di un minore di tre anni potesse essere assegnato ad altra sede dell'Amministrazione nella cui Regione o Provincia l'altro genitore svolgesse la propria attività lavorativa, a condizione che sussistesse un posto vacante e previo assenso sia dell'Amministrazione di provenienza sia di quella di destinazione.

La norma prevedeva, inoltre, che il dissenso dovesse essere motivato.

L'art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, a seguito della riforma del 2015, prevede ora che, sussistendo i  predetti requisiti di legge, l'eventuale dissenso dell'Amministrazione deve essere motivato e limitato a casi od esigenze eccezionali.

Tornando alla vicenda del finanziere, il Comando generale ad agosto 2017 opponeva un diniego alla richiesta di trasferimento, motivando il provvedimento sulla base di generiche ed evasive esigenze di servizio individuate nel “deficit di effettivi” (peraltro non tenendo neppure conto dell’ingresso di nuove unità di personale, avvenuto proprio nel corso del 2017).

Il finanziere impugnava l’atto davanti al TAR Veneto, il quale (Sez. I) con sentenza n. 316 del 21 marzo 2018 offriva una interpretazione innovativa della disposizione da applicare, stabilendo che essarientra tra le norme poste dal legislatore a tutela dei valori inerenti alla famiglia garantiti dagli art. 29, 30 e 31 Cost. che, sottolineando i doveri verso la prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale funzione.Il beneficio, pensato quindi nell’esclusivo interesse del minore, ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età.

In presenza dei requisiti obiettivi, nel caso di specie tutti pacificamente sussistenti, l’interesse legittimo del ricorrente poteva non essere soddisfatto solo di fronte a riconosciute, superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione. Orbene, a giudizio del TAR tali esigenze debbono congruamente e compiutamente esser motivate e, dopo l’aggiunta operata con la L. 124 del 2015, devono essere di natura eccezionale e non sono più quindi identificabili col mero disagio all’attività della Pubblica amministrazione, bensì con l’effettivo pregiudizio al buon andamento della stessa.

Alla stregua della pronuncia in commento, quindi, può affermarsi che il trasferimento temporaneo per le esigenze di genitorialità costituisce un vero e proprio diritto del lavoratore che può essere limitato esclusivamente in casi od esigenze eccezionali che l'Amministrazione dovrà adeguatamente rappresentare nel proprio diniego.

Fonte: www.ilquotidianodellapa.it


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