ILSOLE24ORE.IT: LA CONSULTA DÀ IL VIA LIBERA AI SINDACATI PER I MILITARI di Saverio Fossati
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Sindacati con le stellette sì ma solo “interni”. La Corte costituzionale, con la sentenza 120/2018 depositata oggi, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”». La notizia era stata anticipata da dal Sole 24 Ore il giorno dell’udienza, il 12 aprile scorso.
Il risultato immediato della decisione è che occorre una norma ordinativa sulla complessa questione, e che i militari non potranno aderire ad altre associazioni sindacali non costituite da militari stessi.
La vicenda era partita da un ricorso presentato al Tar Lazio da un vicebrigadiere della Guardia di Finanza e dall’Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) contro la nota con cui il Comando generale della Guardia di finanza aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere «l'autorizzazione a costituire un'associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell'economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti», rifiuto motivato appunto dal divieto sancito dal comma 2 dell'articolo 1475 del Dlgs 66/2010, a tenore del quale «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali». Il Tar aveva rigettato l’istanza e a sollevare la questione di legittimità è stato il Consiglio di Stato.
La leva che ha consentito al militare e all’associazione di arrivare alla Consulta è stato il principio di diritto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) con due sentenze del 2 ottobre 2014, che in sostanza affermavano come la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non possa spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione degli artt. 11 e 14 della CEDU (cioè della Convenzione del 1950, ratificata con legge 848/55). In particolare, la Cedu affermava che rispetto ai membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, gli Stati possono, al più, introdurre «restrizioni legittime», ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né possono imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione («l'essence même du droit»), senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la norma viola l’articolo 117 della Costituzione e l’articolo 5 della Convenzione.
La Consulta ha dato sostanzialmente ragione al militare e all’Associazione, specificando però che c’è la «possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti. Va dunque verificato se e in quale misura tale facoltà possa o debba essere esercitata, e ciò anche alla stregua dei princìpi costituzionali che presiedono all'ordinamento militare». Da qui la scelta di dichiarare l’illegittimità della norma ma, di fatto riscrivendola; consentendo così la formazione di associazioni sindacali di carattere professionale tra i militari ma mantenendo il divieto di iscrizione ad altre sigle sindacali.