AGENZIA DELLE ENTRATE, TROPPI RILIEVI PRIVI DI FONDAMENTO, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE – di Cleto Iafrate
AGENZIA DELLE ENTRATE, TROPPI RILIEVI PRIVI DI FONDAMENTO, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE – di Cleto Iafrate
Ogni anno, in estate, il Dipartimento della giustizia tributaria rende pubblica la relazione, riferita all’anno precedente, sullo stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie[1].
Sconfortante, anche quest’anno, la percentuale dei ricorsi che nel 2017 si sono conclusi con esito completamente favorevole all’amministrazione finanziaria: sia in primo che in secondo grado la percentuale si è fermata al 45% (per l’esattezza 45,18% in primo grado e 45,30% in secondo grado[2]).
In termini venatori, si potrebbe affermare che ogni cento spari, solo 45 hanno centrato la preda, gli altri o sono andati a vuoto o l’hanno solo ferita (i giudizi intermedi).
Una così alta percentuale di rilievi privi di fondamento contribuisce a diffondere nell’opinione pubblica il convincimento che il meccanismo di incentivazione della produttività adottato dall’Agenzia delle entrate possa, in qualche modo, indurre il personale a forzature nell’intento di incassare la retribuzione di risultato, il cosiddetto premio di produttività. Si tratta di una somma, che “per i massimi dirigenti dell’Agenzia dovrebbe aggirarsi intorno ai 56.000,00 euro [cinquantaseimila/00 euro] al lordo degli oneri contributivi e fiscali”[3], che va ad aggiungersi allo stipendio base, che comunque non è proprio da fame.
La retribuzione di risultato è, ovviamente, pensionabile.
Ad ogni modo, la sommatoria delle due voci stipendiali (stipendio base e retribuzione di risultato) deve, comunque, tener conto dei tetti posti alla retribuzione complessiva dei dirigenti pubblici dall’art. 23-ter del decreto-legge n.201/2011[4].
Le preoccupazioni secondo cui il meccanismo di incentivazione possa indurre il personale a forzature, secondo fonti vicine all’amministrazione finanziaria, sarebbero eccessive, dato che l’entità dei premi per nessun dipendente è direttamente correlata all’importo di accertamenti dallo stesso emessi e andati a buon fine. Ma il sistema sul quale si basa il rapporto fra Autorità politica ed agenzie fiscali, prevede l’erogazione di una quota incentivante all’Agenzia nel suo complesso, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, che sono articolati e riguardano le diverse attività istituzionali, tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro svolto in ogni settore (front office, back office, verifiche esterne all’ufficio, servizi di informazione, assistenza ai contribuenti, ecc..)[5].
CONCLUSIONI
E’ senz’altro vero che i criteri di ripartizione sono tali da sgombrare il campo dalle preoccupazioni sopra esposte, ma è altrettanto vero che l’affanno per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato all’ufficio potrebbe indurre il funzionario a formulare rilievi in maniera, forse, troppo frettolosa.
Un giorno chiesi ad un amico cacciatore: “Perché perdi così tanto tempo a prendere la mira?”
Fulminea e illuminante la sua risposta: “Perché una cartuccia mi costa circa 2 euro”.
Nell’ottica di incentivare il lavoro e premiare i più meritevoli, si potrebbero prevedere, oltre agli obiettivi da raggiungere, anche dei meccanismi di riduzione della retribuzione di risultato in proporzione ai rilievi che non superano la prova del contenzioso.
In questo modo i funzionari sarebbero incentivati a prendere meglio la mira prima di sparare.
Cleto Iafrate
Direttore del “Laboratorio delle idee” di Ficiesse
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[1] Link alla trattazione:
[2] Ibidem, p.17.
[3] Fonte: “I meccanismi di incentivazione nell’Agenzia delle entrate”, pubblicazione sulla rivista online “eticaeconomia.it”.
Link alla fonte: https://www.eticaeconomia.it/i-meccanismi-di-incentivazione-nellagenzia-delle-entrate/
[4] Ibidem.
[5] I criteri di ripartizione dei premi fra gli uffici dell’Agenzia e all’interno degli uffici sono contenuti in accordi sindacali che, per disposizioni di legge (d.lgs. n. 150/2009, art. 55, comma 4, e d.lgs. n. 33/2013, art. 21, comma 2), tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nei loro siti istituzionali.