PENSIONI, I PERIODI RISCATTIBILI PER I DIPENDENTI PUBBLICI da pensionioggi.it

venerdì 28 settembre 2018

 

PENSIONI, I PERIODI RISCATTIBILI PER I DIPENDENTI PUBBLICI da pensionioggi.it

Gli statali che si avvicinano alla pensione devono prestare attenzione ai servizi che possono essere riscattati per aumentare l'importo dell'assegno.

Come noto i dipendenti pubblici possono sfruttare diverse disposizioni legislative per riscattare periodi utili ai fini pensionistici. L'ordinamento previdenziale per i lavoratori del settore statale (DPR 1092/1973) consente, infatti, ancora oggi la possibilità di riunire o di riscattare gratuitamente o con oneri  ridotti alcuni particolari periodi di servizio, una facoltà non riconosciuta per la generalità dei lavoratori del settore privato. Si tratta di una serie di disposizioni di cui è bene essere a conoscenza sia per avvicinare la data di pensionamento che per maturare una pensione di importo superiore senza necessità di sborsare cifre notevoli.

Il riscatto ed il computo gratuito
I lavoratori statali possono in primo luogo procedere alla riunione gratuita ai fini pensionistici di tutti i servizi resi allo Stato e ad Enti locali (Art 112 e 113 del DPR 1092/1973) prima di andare in pensione. In sostanza tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall’(ex) Inpdap si ricongiungono gratuitamente ai fini di un unico trattamento di quiescenza. Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente risulta iscritto alla data di cessazione. La ricongiunzione avviene d’ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi dall’inizio della nuova iscrizione, ovvero dalla notifica del provvedimento di pensione, previa rifusione di quanto percepito. In ogni caso la ricongiunzione è gratuita.

A completamento è ammesso pure il riscatto gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il lavoratore risulti stato assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap). In questi casi l'ordinamento consente il trasferimento gratuito dei contributi dall'Inps alla Cassa Stato al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.  Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall’INPS o dagli altri fondi. Oltre naturalmente al riscatto del servizio militare.

Riscatto con onere a carico
Vi sono poi una serie di servizi che pur non avendo dato luogo all'accredito di contribuzione possono essere riscattati previo versamento di un onere economico particolarmente favorevole. In quanto basato su una percentuale dell'ultima retribuzione percepita al momento della domanda e non sul criterio ben più oneroso della riserva matematica stabilito dal Dlgs 184/1997 per molte altre tipologie di riscatto (tra cui ad esempio il riscatto della laurea o del part-time).

Sono così ammessi al riscatto agevolato i servizi statali non di ruolo per i quali non siano stati versati i relativi versamenti contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria; i periodi di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi; i periodi svolti in qualità di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore e gli altri periodi indicati nell'articolo 14 del DPR 1092/1973. L'onere del riscatto è pari al 7%, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato.

E' ammesso pure il riscatto dei Servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo. In tal caso il riscatto è gratuito se questi servizi siano stati prestati con iscrizione ad assicurazione obbligatoria (Art. 14 DPR 1092/1973).

Può formare oggetto di riscatto agevolato anche il periodo intercorrente dalla data della decorrenza giuridica a quella di effettiva presa in servizio (decorrenza economica) (art. 142 DPR 1092/1973); i periodi di pratica e di iscrizione agli albi professionali, a condizione che il periodo di pratica o d’iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio (Art. 13 del DPR 1092/1973); il periodo prestato nelle scuole legalmente riconosciute (Art. 116 DPR 417/74 e Art. 23 DPR 420/74). L’onere da versare, in questi casi, è pari al 18% della retribuzione percepita alla data della domanda.

Riscatti normali
La Riforma Dini ha introdotto ulteriori periodi riscattabili dal 31.12.1996 tra cui, in particolare, i periodi di lavoro all'estero, il riscatto dei periodi di aspettativa, i periodi di interruzione o sospensione dal lavoro,  il riscatto dei periodi di lavoro in regime di part-time ed ha mutato, per queste nuove forme di riscatto (tra cui però anche le domande volte al riscatto della laurea presentate dopo il 12 luglio 1997) i criteri di determinazione dell'onere secondo le modalità attualmente conosciute (riserva matematica per i periodi da riscattare nel sistema retributivo e sistema dell'aliquota a percentuale per i periodi da riscattare nel sistema contributivo).

La domanda
Occhio ai termini per la presentazione delle domande di riscatto o di computo dei periodi. Il dipendente statale deve, infatti, presentare la domanda almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza (Art 147 DPR 1092/1973). Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione (qui ulteriori informazioni).


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