PENSIONI (MILITARI). IL GOVERNO GLISSA SULLA QUESTIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54. SI DECIDERA' TUTTO NEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO da pensionioggi.it

venerdì 28 settembre 2018

 

PENSIONI (MILITARI). IL GOVERNO GLISSA SULLA QUESTIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54. SI DECIDERA' TUTTO NEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO da pensionioggi.it

Nulla di fatto da parte del Governo sul calcolo della pensione per il personale militare arruolato a partire dai primi anni '80. Ieri il sottosegretario Galli, rispondendo all'interrogazione n. 3-00185 del senatore D'Arienzo presso la Commissione Lavoro del Senato ha deluso le aspettative circa la possibilità di un chiarimento, il nocciolo del problema non è stato recepito.

La questione riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 54 del DPR 1092/1973 che, come noto, consente al militare di tradurre in pensione il 44% della base pensionabile in corrispondenza di un'anzianità di servizio compresa tra i 15 ed i 20 anni, superiore rispetto a quella corrispondente prevista dall'articolo 44 del citato DPR per i dipendenti civili dello Stato.

Secondo l'Inps tale migliore trattamento si può applicare solo con riferimento ai soggetti cessati dal servizio con un'anzianità tra 15 e 20 anni (come, ad esempio, nel caso di una dispensa dal servizio per invalidità) e, pertanto, non produce effetti migliorativi del trattamento di quiescenza per gli arruolati dagli anni '80 che vanno in congedo con anzianità contributive di regola superiori ai 20 anni. Diverse sezioni regionali della Corte di Conti, tuttavia, la pensano diversamente riconoscendo da tale norma la possibilità di attribuire aliquote di rendimento superiori per i primi 15 anni di servizio del personale militare tali, per l'appunto, da far raggiungere l'aliquota del 44% in corrispondenza di tale anzianità contro il 35% valido per i dipendenti civili. A prescindere cioè dall'anzianità di servizio maturata al momento della cessazione. Con risvolti particolarmente sensibili per quanto riguarda la definizione della misura del trattamento di pensione riferito alle anzianità maturate sino al 1995, da computarsi con il sistema retributivo. Il problema interessa solo i soggetti nel sistema misto (con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) e, pertanto, riguarda coloro stanno maturando in questi anni la pensione.

La risposta del sottosegretario Galli non ha chiarito per nulla la questione limitandosi a richiamare le norme coinvolte e a ricordare che avverso le predette sentenze l'Inps ha propsto appello, i relativi giudizi sono ancora pendenti. E rimandando, nel rispetto dei tempi della magistratura contabile, la valutazione di eventuali azioni da intraprendere nel momento in cui si concluderanno le cause pendenti.

Il testo della risposta

"Il DPR 1092/1973 non prevede una tabella specifica relativa alle aliquote di rendimento da applicare alle anzianità contributive per la determinazione della quota di pensione con il sistema retributivo, a differenza di quanto previsto per gli altri ordinamenti pensionistici della gestione esclusiva, osserva che esso, agli articoli 44 (per il personale civile) e 52 (per il personale militare), prevede, quale requisito minimo per il conseguimento di un trattamento pensionistico, un'anzianità contributiva minima pari a 15 anni. In particolare, l'articolo 54 attribuisce, per il solo personale militare, un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile all'articolo 44, prevedendo che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 sia pari al 44 per cento della base pensionabile. Dopo il ventesimo anno l'aliquota annua continua ad essere pari all'1,8 per cento, fino al conseguimento dell'80 per cento al quarantesimo anno. Tale criterio di calcolo è stato adottato da parte delle amministrazioni competenti, Ministeri della difesa e degli interni, che fino al 31 dicembre 2009 sono state competenti all'emissione dei decreti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici. Tali provvedimenti sono stati sottoposti al controllo della Ragioneria generale dello Stato e a quello di legittimità della Corte dei conti, che non hanno fatto rilievi. Successivamente al 1° gennaio 2010, l'INPDAP, e dal 1° gennaio 2012, l'INPS hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa."

 


Tua email:   Invia a: