CONCORSO STRAORDINARIO UFFICIALI GDF. IL TAR LAZIO RESPINGE IL RICORSO DI 102 LUOGOTENENTI

giovedì 18 ottobre 2018

CONCORSO STRAORDINARIO UFFICIALI GDF. IL TAR LAZIO BOCCIA IL RICORSO DI 102 LUOGOTENENTI

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di 102 Luogotenenti della Guardia di Finanza che chiedevano, in via cautelare, la sospensione degli effetti del 1° concorso straordinario per Sottotenente. In particolare, i ricorrenti lamentavano una presunta disparità di trattamento rispetto ai parigrado dell'Arma dei Carabinieri e denunciavano una presunta violazione del principio di equiordinazione.

La seconda sezione ter del TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato e condannato i ricorrenti anche al pagamento delle spese di giudizio. Di seguito un estratto della sentenza pubblicata intehgralmente sul sito ufficiale della giustizia amministrativa clicca qui.

 

N. 06225/2018 REG.PROV.CAU.

N. 09755/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9755 del 2018, proposto da

omissis, elettivamente domiciliati in Roma, via Palestro n. 78 presso lo studio dell’avv. Andrea Ranieri e rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’avv. Marta Mangeli del foro di Ancona

contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti

omissis – non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del Foglio d’ordini n. 9 del 05.06.2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza con il quale è stato indetto il Concorso interno straordinario per titoli ed esami per 70 Sottotenenti del ruolo normale – comparti speciale e aeronavale, riservato ai Luogotenenti del Corpo della Guardia di Finanza in servizio permanente con almeno 6 anni di anzianità nel grado per l’anno 2018 nella parte in cui:

- all’art. 1, Posti a Concorso, comma 1, indice il suddetto Concorso straordinario interno, non solo per titoli ma anche per esami;

- all’art. 1 – Posti a Concorso, comma 5, disciplina le fasi concorsuali prevedendo non soltanto la fase della valutazione dei titoli, ma altresì una prova preliminare (eventuale), l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, in qualità di Ufficiale in servizio permanente effettivo nonché una prova orale;

- all’art. 12 prevede e disciplina la fase selettiva consistente nella cd “ prova preliminare” (eventuale);

- all’art. 13 prevede e disciplina la fase selettiva consistente nell’“accertamento dell’idoneità attitudinale”;

- all’art. 16 prevede e disciplina la fase selettiva consistente nella “prova orale”;

- all’art. 18, Graduatorie finali di merito, stabilisce che in dette graduatorie saranno iscritti i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’articolo 1, comma 5, a esclusione della lettera b)e che, altresì, le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli al voto, convertito in decimi e arrotondato alla terza cifra decimale, ottenuto alla prova orale;

- dell’Appendice al predetto Bando denominata “Scheda Titoli” laddove sono indicate le modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio ai titoli di merito ivi indicati;

- degli esiti della prova preliminare del predetto Concorso, recepiti in un avviso dell’intestato Comando Generale privo di data;

- di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;

Considerato, in particolare, che:

- la procedura oggetto di causa risulta bandita nel rispetto dell’art. 36 comma 29 d. lgs. n. 95/17 che facoltizza il Corpo della guardia di finanza ad espletare procedure secondo le “modalità e procedure previste dal bando” senza porre alcun limite specifico alla natura delle prove selettive da espletare;

- la scelta di prove selettive e di un accertamento dell’idoneità attitudinale sono giustificate dalle peculiari funzioni connesse agli incarichi da ricoprire;

- la disciplina delle altre Forze di polizia non costituisce idoneo parametro di legittimità della fattispecie perché le norme ad esse applicabili (artt. 2 comma 1 lettera t e 29 comma 1 lettera g d. lgs. n. 95/17) prevedono espressamente, a differenza della Guardia di finanza, un concorso per soli titoli e perché le stesse riguardano ruoli speciali ad esaurimento;

- alla stessa conclusione deve pervenirsi in riferimento alle procedure per la nomina di Appuntati scelti ed Allievi Marescialli, citate nel gravame (pag. 8), stante la non omogeneità delle predette figure con gli incarichi cui si riferisce la procedura oggetto di causa;

Ritenuto, pertanto, di non potere accogliere l’istanza cautelare;

Considerato che la reiezione della domanda cautelare giustifica la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

1) respinge la domanda cautelare;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore degli enti ed amministrazioni resistenti, le spese della fase cautelare il cui importo, complessivamente per tutte le parti resistenti, si liquida in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 17 ottobre 2018 ...


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