CORTE COSTITUZIONALE: LEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL 2,50 SU TFR E TFS

venerdì 30 novembre 2018

CORTE COSTITUZIONALE: LEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL 2,50 SU TFR E TFS

Corte Costituzionale

Il tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 19 L. n. 448/1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui demandando a un D.P.C.M. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, ex lege, dal precedente regime del TFS o dell’IBU al regime del TFR, ha imposto il vincolo dell’invarianza della retribuzione netta nonostante la cessazione del prelievo contributivo a titolo di rivalsa. La questione nasce dal ricorso proposto da alcuni dipendenti, in regime di TFR fin dall’inizio, che chiedevano fosse accertata l’illegittimità della trattenuta del 2,50% operata dal datore di lavoro pubblico sulla loro retribuzione mensile lorda. I giudici costituzionali non ritengono fondata la questione e, considerata la rilevanza della questione e il carattere seriale delle controversie che si sono instaurate sul punto, si ritiene utile pubblicare per esteso alcune delle argomentazioni della Corte: “La disposizione censurata si colloca nella complessa transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni «da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato» (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto). Il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha scandito la descritta transizione secondo un percorso graduale, che investe anche la disciplina delle indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, progressivamente ricondotte all’unitaria matrice civilistica del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile). È in tale gradualità che si inquadra la coesistenza del regime del trattamento di fine servizio con il regime del trattamento di fine rapporto, applicato, anche in virtù delle innovazioni recate dal D.P.C.M. 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti), a coloro che abbiano aderito alla previdenza complementare in base all’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), o siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 o con contratto a tempo determinato, per i periodi di lavoro successivi al 30 maggio 2000. Alla gradualità, che contraddistingue l’avvicendarsi dei due regimi delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto), si affianca il ruolo di primaria importanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative che il 29 luglio 1999 hanno stipulato con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) un accordo quadro nazionale successivamente recepito dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Nella sede negoziale, nell’alveo delle indicazioni offerte dall’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell’invarianza della retribuzione netta e a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato.” L’art. 26 comma 19 L. 448/1998 riguarda il personale che è sin dall’origine assoggettato al regime del TFR. Il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda, risponde alla esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l’invarianza della retribuzione netta. “Tale riduzione, preordinata a contenere gli oneri finanziari connessi alla progressiva introduzione del regime del TFR, risponde all’esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l’invarianza della retribuzione netta prescritta dalla fonte primaria. …Tale riduzione è l’approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto principio impone che, a parità di inquadramento e di mansioni, corrisponda la medesima retribuzione e che il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l’applicazione del regime del TFR o del TFS. Un sistema così congegnato, che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni, a prescindere dal regime applicabile all’indennità di fine rapporto, non svilisce neppure il ruolo cruciale della contrattazione collettiva che, nell’ambito del lavoro pubblico (sentenza di questa Corte n. 178 del 2015, punto 17. del Considerato in diritto), è chiamata a garantire efficace tutela ai princìpi di rango costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), della proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), in un’ottica di razionale impiego delle risorse pubbliche. Si deve poi considerare che la riduzione della retribuzione lorda è compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata…. Il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’àmbito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza invocato dal rimettente”. La sentenza ribadisce definitivamente l’indirizzo di una precedente giurisprudenza cui fa riferimento la Guida Operativa dell’Aran su: ”Accordo quadro in materia di TFR e di previdenza complementare del 29 luglio 1999”, pubblicata sul sito dell’Agenzia, contenete chiarimenti sull’adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti, ai sensi del suddetto accordo quadro nazionale. FONTE: ARAN

http://www.ficiesse.it/public/2495_CORTE%20COSTITUZ.%20Sent.%20213%20-%202018.pdf


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