D.P.R.19 novembre 2003 n. 348- Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativa. (G.U. n. 298 del 24 dicembre 2003). Iniziamo con il D.P.R. in oggetto la pubblicazione dei provvedimenti che interessano il personale ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n. 348
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
(G.U. n. 298 del 24-12-2003)
(testo in vigore dal: 8-1-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale di polizia e delle Forze armate»;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del
1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da
avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità , per
l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate,
con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale
di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle
delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano
alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente
per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze
di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in
precedenza indicate;
Visto il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002, riguardante
l'individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle
trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio
2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli
aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la funzione
pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2002, recante la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di
individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative
per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005,
per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti
retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato)»;
Vista la nota n. 557/RS/S/52/3608 del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione
generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio relazioni
sindacali, con la quale viene trasmesso lo statuto del nuovo soggetto
sindacale a struttura federale denominato «Sindacato Polizia
Indipendente» (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali della
Polizia di Stato Siap, Coisp (Up polizia) e Italia sicura(Anip-Usp);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di
polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-
2005 ed al biennio economico 2002-2003;
Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste
dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime
di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208
milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti
economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività , del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo n. 195 del 1995;
Vista «l'ipotesi di accordo sindacale» riguardante la distribuzione
delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289
del 2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 4
novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la
Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL -UILPS - FSP
- SPI - Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L'UGL;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la
distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della
legge n. 289 del 2002, per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002,
dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza,
dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo l2
maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e
in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo
7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento
di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare sopra indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Art. 2.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,
n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
=====================================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifica | euro | euro
=====================================================================
Agente e qualifiche | |
equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e | |
qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | |
s.U.P.S. e qualifiche | |
equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate
della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato,
provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono
rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
=====================================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifica | euro | euro
=====================================================================
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 2.164,80 | 4.018,80
---------------------------------------------------------------------
Vice questore agg.to e| |
qualifiche equiparate | 2.439,60 | 4.018,80
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei
benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il
compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque
prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
Art. 3.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse
economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 4.
Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle
seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.
Art. 5.
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di
impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad
ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per
la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite:
a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione
delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono
definiti dalle Amministrazio