D.P.C.M. del 2 dicembre 2003 (G. U. n. 300 del 29 dicembre 2003)- Nuove misure dell'indennità di posizione e perequativa. E’ stato pubblicato il D.C.P.M. che ridetermina l’indennità di posizione e dell’indennità perequativa...
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003
Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. (GU n. 300 del 29-12-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l'indennità di posizione per i dirigenti
generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per i
generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennitÃ
perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonché ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001 che, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del
1999, ha rideterminato le misure dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai
brigadier generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi
di polizia ad ordinamento militare e civile;
Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stanziato la somma di 15
milioni di euro per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di
cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Rilevata la necessità di attuare, nei limiti dello stanziamento di 15 milioni di euro, il processo
di perequazione retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennità previste,
rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;
Considerata che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e
delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art.1,
comma 2, della legge n. 334 del 1997;
Sentite le amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale il
Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed
il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e
per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di
posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono
rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, rispettivamente, in Euro 28.821 e in Euro
22.673 comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20 giugno 2003.
2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti
importi, comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:
a) Euro 16.330 per i brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e
le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;
b) Euro 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le
qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.
3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione
delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini
della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2003
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Mazzella
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 15, foglio n. 295