DETRAZIONE 110%, SANZIONI PESANTI PER CHI SGARRA. (da italiaoggi.it)

sabato 18 luglio 2020

Nel caso sia accertata la mancata “sussistenza” dei requisiti, che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede con il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario.

Sanzioni pesanti e recupero totale della detrazione del 110%. Nel caso sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti, che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede con il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario. Resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, ma soltanto in presenza di concorso nella violazione. Posto quanto detto sulla necessità di ottenere dichiarazioni asseverate e i visti di conformità (si veda ItaliaOggi del 14/7/2020), la detrazione maggiorata e i relativi trasferimenti saranno ulteriormente soggetti a controlli specifici, come prescritto dal comma 14, dell'art. 119 e dai commi 4 e 5, dell'art. 121 del dl 34/2020 con la conseguenza che fornitori e cessionari risponderanno dell'eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto del credito d'imposta. È prevista l'applicazione dell'accertamento (articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973) con l'ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari risponderanno esclusivamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto, mentre l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esercizio della propria attività di controllo può procedere, in base a «criteri selettivi» e «tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici», alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, di cui all'art. 43 del dpr 600/1973, nonché dei commi da 16 a 20, dell'art. 27 del dl 185/2008, convertito nella legge 2/2009. Nel caso sia accertata la mancata sussistenza (e non più la mancata integrazione), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all'art. 13 del dlgs 471/1997, nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo, gravato dei relativi interessi. I professionisti che rilasciano un visto leggero non conforme, sono ulteriormente soggetti all'applicazione della sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997.

L'infedele rilascio del visto di conformità, infatti, è punito con la detta sanzione amministrativa, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997, con riferimento, rispettivamente, alle imposte dirette e all'Iva); detta sanzione si applica in relazione ai visto rilasciato sui modelli Redditi, Irap, 770 e Iva, mentre è previsto un regime sanzionatorio specifico in relazione al visto rilasciato per il modello 730. Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione) e, in caso di ripetute violazioni, commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Con le modifiche apportate dall'art. 7-bis del dl 4/2019, come convertito nella legge 26/2019, è stato previsto che alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele non si applichi la maggiorazione, di cui al comma 3, dell'art. 7 del dlgs 472/1997, secondo il quale la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso. Si evidenzia che le disposizioni introdotte ex novo (dl 34/2020), ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, prevedono che ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si renda applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Nel caso in cui l'asseverazione abbia contenuto mendace, si configura il reato di cui all'art. 483 codice penale, con la conseguenza che chiunque attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni; se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

 

 

Fonte: https://www.italiaoggi.it/news/detrazione-110-sanzioni-pesanti-per-chi-sgarra-2462152

 

 


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