RICORSO RIVALUTAZIONE DELL’INDENNITÀ PER LAVORO STRAORDINARIO RISERVATO AI FINANZIERI GIÀ TRANSITATI IN QUIESCENZA. (Info ricorso, Modulistica, Referenti)

domenica 05 dicembre 2021

L’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà (FICIESSE) promuove un ricorso avanti al T.A.R. Lazio per la rivalutazione dell’indennità per lavoro straordinario (anche per c.d. "HLM" per servizi interni) e la corresponsione dei relativi arretrati. 

Il ricorso è riservato ai soli finanzieri, iscritti a Ficiesse, già transitati in quiescenza nella posizione della “riserva” non prima del 31.12.2016 ed è soggetto solo al minimo contributo di euro 15,00 per le spese vive (notifiche, contributi, ecc.).

Per partecipare al ricorso, contatta il referente ai recapiti riportati nel prospetto sottoriportato, con preghiera di seguire la seguente procedura:

  1. iscriviti o rinnova l'iscrizione a FICIESSE scaricando e compilando il relativo modulo da questo link ;
  2. scarica (dalla HomePage in formato Word Editabile), compila e firma in originale i seguenti documenti  :
  1. effettua un bonifico di 30 euro (15 per l’iscrizione e 15 per il ricorso) euro sul conto corrente di FICIESSE "IT40X0306909606100000125049" con causale "ricorso straordinario";
  2. allega tutti i documenti, compreso una copia del tuo documento di identità e codice fiscale, nonché stampa del bonifico. Consegna tutto al referente di zona che trovi nel prospetto allegato. La consegna la puoi fare a mano o via posta con raccomandata.

 

Scadenza adesioni 10 dicembre2021

 

INFO RICORSO

La legge impone che il lavoro straordinario del personale di polizia debba essere autorizzato/disposto solo in presenza di condizioni che lo rendono effettivamente necessario e vada remunerato con una maggiorazione della retribuzione ordinaria (art. 2108 codice civile) e che sia proporzionale alla retribuzione mensile (art. 43 comma 14 Legge n. 121/1981).

Per il personale non dirigente, il contratto di lavoro del comparto sicurezza e difesa dal 2002 si limita a stabilire degli importi fissi e non individua tassativamente le voci retributive da considerare ai fini della individuazione della retribuzione ordinaria oraria di riferimento ai fini maggiorazione.

E' tuttavia evidente che tale impostazione non rispetta il requisito di proporzionalità previsto dal citato art. 43 comma 14 della legge n. 121/1981 e non considera ai fini della retribuzione ordinaria, l’indennità mensile pensionabile di polizia (art. 43 comma 3 della legge n. 121/1981).

Si tratta di un’impostazione estremamente penalizzante e a nostro avviso illegittima, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, l’indennità mensile pensionabile di polizia è a tutti gli effetti retribuzione di base, come da ultimo ribadito dal parere del Consiglio di Stato n. 334/2019, di cui si riportano i passi salienti:

“”Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha mutato orientamento in merito alla natura da attribuire alla indennità di polizia. Dagli anni ’90 fino al 2000 il Consiglio di Stato ha considerato tale indennità un trattamento economico accessorio in quanto collegato “allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o pericolose” (Cons. Stato 4935/2000; 39/1998; 319 del 1998; 777/1995). Secondo tale interpretazione l’indennità di polizia è rapportata a specifiche condizioni di impiego del personale interessato.

Al contrario, per la giurisprudenza più recente, questa remunerazione non è ancorata allo svolgimento di specifiche mansioni ma più in generale “ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico” (Cons. Stato n.1549/2006; n. 7190/2003) e conseguentemente, nonostante il nomen juris attribuito all’indennità di polizia, non avrebbe natura accessoria o indennitaria bensì intrinsecamente stipendiale perché tale corrispettivo è ontologicamente correlato “alla naturale gravosità della prestazione lavorativa” ed ai rischi propri derivanti dal servizio di polizia. In altri termini, tale indennità assolve una funzione retributiva “delle ordinarie prestazioni di servizio nell'esercizio dei compiti di istituto” e rappresenta una parte inscindibile dello stipendio del dipendente

… Al riguardo, il Consiglio osserva che l’art.3, comma 63, della l. n. 537 del 1993 stabilisce il divieto, per i pubblici dipendenti, di cumulare le indennità accessorie con altri analoghi trattamenti economici accessori e che tale chiara regola deve essere rispettata. Tuttavia, tale disposizione non osta alla possibilità di una corresponsione cumulativa dell’indennità giudiziaria e dell’indennità di polizia posto che solo la prima ha natura accessoria (si veda paragrafo 3.1) mentre la seconda – per le ragioni indicate al paragrafo 5 – va ricompresa nel trattamento stipendiale di base.

La misura dell’indennità per lavoro straordinario percepita dai finanzieri risulta quindi sensibilmente inferiore a quanto dovrebbe essere. Una situazione in essere da più di 5 anni e che ha determinato e continua a determinare un danno economico molto importante nei confronti del personale della Guardia di Finanza, come sintetizzato nella tabella in HomePage con alcuni esempi.

 

ELENCO REFERENTI TERRITORIALI

 

 

Territorio di competenza

COGNOME

NOME

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO EMAIL

Lombardia/Trentino A.A.

 

ESPOSITO

 

ALFONSO

3316273334

kalfonso@email.it

Valle D’Aosta/Piemonte/Liguria

NAPOLITANO

LUCIANO

 

3663516845

 

luciano.napo@tiscali.it

Emilia Romagna/Veneto/Toscana/Friuli Venezia Giulia

 

SCARLINO

 

FRANCESCO

 

3495552466

 

francesco.scarl@libero.it

Puglia/Basilicata/Campania

GIANNUZZI

ANTONIO

3473153237

lgtgiannuzziantonio@gmail.com

Marche/Abruzzo/Umbria/Molise

MATRECANO

GAETANO

3290029163

 

tanuzzomatr@tiscali.it

 

Lazio

 

CERCHIO

 

GIUSEPPE

3496949576

giuseppecerchio81@gmail.com

Sardegna

 

CATTOLICO

 

ERNESTO

3289519940

ernestocattolico@live.it

Sicilia

 

RAFFO

 

GIOVANNI

3346495393

giovanni.raffo@gmail.com

 

Calabria

 

BARRECA

 

BASILIO

3342266824

basiliobarreca@gmail.com

 

LA FACE

 

CARMELO

3280421395

laface.carmelo62@gmail.com

 

 

 

 

 

 


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