FOIA EFFICIENZA ALLOCATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA, GIUDICE UNICO CEDU RESPINGE IL RICORSO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE FICIESSE CONTRO LA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI SUI MACROIMPIEGHI SIRIS 2015/2017 DEL CORPO

mercoledì 29 settembre 2021

Si può scaricare DA QUI la decisione di archiviazione del Giudice unico C.E.D.U. del ricorso presentato dal direttore dello Sportello nazionale Etpl dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, contro il diniego del 26 ottobre 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza ritenuto legittimo dalle sentenze del 15 maggio 2019 del TAR del Lazio e del 1° maggio 2020 del Consiglio di Stato.

Il diniego era stato opposto all'istanza di accesso civico generalizzato con cui era stato chiesto di comunicare le quantità complessive di ore/persona impiegate dal Corpo negli anni 2015, 2016 e 2017 nelle macroaree SIRIS:

  • delle attività di direzione e controllo (codici Siris C);
  • delle attività di funzionamento (codici F);
  • delle attività di produzione diretta (codici E)

raggruppate:

  • dal livello nazionale (Comando Generale);
  • dall’insieme di tutti i Comandi Interregionali;
  • dall’insieme di tutti i Comandi Regionali;
  • dall’insieme di tutti i Comandi Provinciali;
  • dall’insieme di tutti i reparti di esecuzione del servizio.

Riportiamo a seguire alcune parti del ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Fortuna a Umberto Coronas (grassetti e sottolineature sono della redazione del sito).

 

OGGETTO DEL RICORSO

Esposizione della violazione lamentata

Il diritto di accesso civico generalizzato, oltre che negli artt. 1, 2, 97 e 117 della Carta costituzionale italiana, quanto al diritto interno, rinviene fondamento nell’art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che, al comma 1, sancisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include ”la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee … senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche”, mentre, nel successivo comma 2, stabilisce che l’esercizio delle libertà garantite ”può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica” a tutela di una serie di interessi, pubblici e privati, che corrispondono grosso modo a quelli individuati dall’art.5/bis, commi 1 e 2, D.lgs. nr.33/2013.

La possibilità per gli Stati contraenti di prevedere ”restrizioni” non può però tradursi nell’esenzione dall’accesso generalizzato di intere materie, per il solo fatto che nel loro ambito essi abbiano stabilito casi di accesso limitato e condizionato, in quanto ciò condurrebbe, altrimenti, ad escludere sempre quelle materie dalla possibilità di accesso.

L’istanza di acceso civico generalizzato ex art. 5,comma 2, del D.lgs. nr.33/2013 che l’Avv. Giuseppe Fortuna, in proprio, nonché quale Direttore dello ”Sportello Efficienza, Trasparenza, Partecipazione e Legalità” dell’Associazione Ficiesse, ha presentato al Comando Generale della Guardia di Finanza in data 28.09.2018 era motivata dalla finalità di acquisire dati in ordine alla quantità di risorse umane complessivamente impiegate da una linea gerarchica strutturata su quattro (poi cinque) livelli di direzione e controllo (comando nazionale, comandi interregionali, comandi regionali, comandi provinciali, poi anche comandi di gruppo), a fronte dei due soli livelli della Polizia di Stato (dipartimento nazionale e questure provinciali), onde poter poi provocare un dibattito pubblico sull’esigenza di ridurre i livelli di direzione e controllo della Guardia di Finanza a tre, in modo da recuperare risorse umane da impiegare nelle attività di prevenzione dell’evasione fiscale e di contrasto all’economia sommersa, alle quali il Corpo militare in questione è istituzionalmente preposto.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la richiesta di accesso civico generalizzato, perché ha ritenuto che, “in ordine ai dati richiesti, totalmente o parzialmente intesi, ricorrono le … eccezioni alla loro ostensione ... dell’art.5-bis, commi 1 e 3, del D.lgs. 14.03.2013, nr.33”, cioè in quanto si darebbe nella fattispecie un caso di esclusione assoluta ai sensi del combinato disposto dell’art.5-bis, comma 3, del D.lgs. cit. e dell’art.24, comma 1, lettera c), della Legge nr.241/1990, essendo i dati richiesti afferenti ad una attività di pianificazione o programmazione, e comunque perché si configurerebbe anche un caso di esclusione relativa ex art.5-bis, comma 1, lettera a), b), c) del D.lgs. cit., potendo il rilascio dei dati in questione costituire motivo di “pregiudizio concreto e attuale alla sicurezza nazionale … alla difesa e alle questioni militari, alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico”.

Con sentenza n.2496/2020, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n.6158/2019, con la quale il T.A.R. del Lazio-Roma ha ritenuto legittimo il diniego opposto all’Avv. Fortuna, in ragione della ritenuta ricorrenza delle suddette eccezioni, assoluta e relativa, all’ostensione dei dati richiesti.

(…)

Ora, il diniego opposto, per i motivi indicati, all’istanza di accesso civico generalizzato proposta dall’Avv. Fortuna ha costituito senz’altro una ingerenza nell’esercizio da parte del medesimo della libertà “di ricevere” e, quindi, “di comunicare informazioni o idee” garantita dall’ art 10 della CEDU. Il rifiuto di ostensione dei dati richiesti, infatti, ha reso nel caso impossibile avere le informazioni necessarie per poter poi avviare, sulla base di elementi certi, la riflessione che si intendeva promuovere fra i cittadini sul modo di rendere più incisiva l’attività di una istituzione pubblica, qual è la Guardia di Finanza, preposta alla prevenzione dell’evasione fiscale ed al contrasto all’economia sommersa in un paese, qual è l’Italia, dove entrambi questi fenomeni sono ancora diffusi e in cui, perciò, è di interesse collettivo che si conosca come le risorse umane del Corpo sono impiegate ed è di rilevante importanza che possa dibattersi su come esse siano impiegabili, se del caso, in modo più efficace ed efficiente.

Tanto preliminarmente rilevato circa il soggetto promotore della richiesta d’accesso civico generalizzato in questione ed il fine dallo stesso perseguito, codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente chiarito, che, per essere giustificata, un’ingerenza nell’esercizio del diritto del quale qui trattasi deve essere prevista dalla legge, finalizzata ad uno degli scopi considerati legittimi dall’art.10, secondo paragrafo, della CEDU ed essere necessaria in una società democratica. Il D.lgs. n. 33/2013 non ha affatto escluso dall’applicazione dello strumento dell’accesso civico generalizzato né le Forze di Polizia ad ordinamento civile, come la Polizia di Stato, né quelle ad ordinamento militare, come il Corpo della Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri. Dal secondo paragrafo dell’art.10 della CEDU si desume chiaramente che la disciplina delle eccezioni al diritto di accesso generalizzato è coperta da riserva di legge e, quindi, la loro interpretazione non può che essere stretta e tassativa. Poiché il legislatore italiano ha ricompreso senza alcuna limitazione generale anche le Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, nell’ambito di operatività delle disposizioni sulla trasparenza e sui connessi diritti di informazione e controllo civico, non può estensivamente ritenersi che il diniego opposto nel caso che occupa ricada tra i casi di restrizione all’accesso previsti e, segnatamente, nell’ambito di quelli stabiliti dal comma 1, lettere a), b) e c), dell’art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013, e/o di quelli di cui all’art. 24, comma1, lettera c), della legge n.241/1990, ai quali fa rinvio il comma 3 del precitato art. 5-bis. La qui contestata ingerenza, pertanto, non può affatto considerarsi come prevista dalla legge.

A ciò si aggiunga, poi, che stante la natura aggregata dei dati richiesti e la pertinenza degli stessi ad anni antecedenti (2015-2017) a quello dell’istanza (2018), il diniego del Comando Generale della Guardia di Finanza non si potrebbe comunque considerare oggettivamente funzionale e quindi necessario per la protezione di nessuno degli interessi pubblici invece opposti, perché essi eo ipso non erano suscettibili di lesione per via dell’invocata ostensione.

Infine, né la Guardia di Finanza nel negare l’accesso, né il Giudice nazionale nel confermare la legittimità del diniego hanno realmente motivato come e perché l’ostensione dei dati richiesti potesse risultare in concreto pregiudizievole per gli interessi pubblici opposti all’accoglimento della richiesta dell’Avv. Fortuna. A ben vedere, ciò che è accaduto è che la Guardia di Finanza, prima, e il Giudice nazionale, poi, hanno invertito arbitrariamente il rapporto sussistente tra il principio generale e le eccezioni previste nei commi 1 e 2 dell’art.5-bis del D.lgs. n. 33/2013 -  il diniego è  opponibile se si tratta di evitare un pregiudizio ”concreto” alla tutela degli interessi alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa ed alle questioni militari - ed in tal modo sono pervenuti ad assumere ed applicare le eccezioni  previste come principio generale - l’accesso a dati relativi, anche latamente alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, può essere sempre negato, in quanto la loro ostensione è suscettibile di arrecare un concreto pregiudizio a quegli interessi. Questa interpretazione introduce di fatto un limite - quello di materia - che non è previsto dal legislatore nazionale e configura un’eccezione, fra l’altro assoluta, l’individuazione della quale, considerata la riserva di legge di cui all’art.10 CEDU, non può in uno Stato democratico, essere rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione o all’opera dell’esegeta, pena il rischio di un ritorno all’opacità dell’azione amministrativa.

(…)

 

 


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