ANALISI (E COSA NE PENSIAMO) DELLA "LEGGE CORDA” SUI SINDACATI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE – Sezione Ficiesse di Bologna

domenica 22 maggio 2022

Pubblichiamo a seguire le osservazioni della Sezione di Bologna dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà. Il titolo è della redazione del sito.

 

L’iter parlamentare della legge di riforma della rappresentanza sindacale per i lavoratori con le stellette è finalmente giunto a termine. Il 20 aprile il Senato ha licenziato la legge “Corda”, meglio sarebbe dire, legge Aresta, dal nome del suo ultimo relatore, attendiamo la sua pubblicazione in G.U. per un commento definitivo, ma certamente, già oggi possiamo affermare che non è ciò che il comparto attendeva.

I presagi di quanto approvato c’erano, comunque, tutti. Dalla ormai lontana sentenza della Corte Costituzionale che affidava al Parlamento la regolamentazione di un diritto sacrosanto, quello di tutelare i diritti dei lavoratori di comparti che sino ad oggi hanno vissuto nel “paternalismo”, spesso “distorto” dei dirigenti delle Amministrazioni di appartenenza, alla prima formulazione, che qualche illusione aveva creato, incardinata dall’onorevole Corda del M5S alla commissione Difesa, alla presentazione del primo testo in aula alla Camera, per arrivare dopo due letture alla stesura definitiva.

Non ci soffermiamo sulle occasioni mancate nelle legislature precedenti, tutte naufragate per l’inerzia colpevole delle diverse componenti politiche che, quando si trovavano all’ opposizione, promettevano formule sindacali del tutto simili a quelle dei lavoratori del comparto pubblico, salvo sostenere impianti del tutto contrari quando entravano in maggioranza.

Tale situazione ha fatto sì che tutti i tentativi presentati dagli anni ‘80 in poi per riformare la legge sulla rappresentanza militare naufragassero miseramente, con sommo gaudio degli Stati Maggiori. Ricordìamo soltanto la altrettanto storica sentenza della Corte del dicembre 1999 che, sul medesimo tema dei diritti sindacali per il personale militare, si pronunziò per la legittimità del diniego. Da allora quante battaglie, quanti sacrifici di tanti di noi che vedevano nel riconoscimento del diritto sindacale, non soltanto un miglioramento dello status del personale, ma anche e, soprattutto, un accrescimento della qualità del servizio svolto a tutela del cittadino, come dimostrato da tutti i riconoscimenti avvenuti nei diversi paesi dell’Unione Europea e testimoniati dall’Unione Sindacale costituita da Euromil.

E, invero, dobbiamo ai tanti attori, dalle diverse associazioni, ai singoli soggetti che adendo ai vari interlocutori in Italia e in Europa sono riusciti, nonostante le varie interferenze, a portare, infine, la problematica nuovamente innanzi alla Corte Costituzionale, se potremo almeno sederci ai “tavoli” con pari dignità rispetto alle Amministrazioni di riferimento.

La Corte, sancito il principio, non poteva che affidare al Parlamento il compito di disciplinarlo, ed ecco che, dopo quattro anni, il Parlamento ha varato la norma.

Le varie sigle che si sono costituite nelle diverse componenti dei Comparti Sicurezza e Difesa hanno formulato le loro prime impressioni: il denominatore comune è, generalmente, una forte delusione rispetto alle attese e alle promesse fatte dalle diverse componenti politiche. L’iter parlamentare ci aveva comunque preparati e certamente pochi potevano aspettarsi qualcosa di diverso, tuttavia noi siamo tra coloro che faranno di tutto per cogliere e sfruttare i pochi aspetti positivi predisponendoci ad attivare tutte le iniziative che possano consentire un miglioramento degli strumenti “concessi” e l’introduzione di nuovi.

Passiamo ora ad esaminare l'articolato così come è stato approvato dalla Camera con le modifiche apportate in Senato prima della definitiva approvazione, concentrandoci sugli aspetti più significativi commentandoli brevemente.

 

IL TESTO DELLA LEGGE

(Con in corsivo le osservazioni della Sezione Ficiesse di Bologna)

 

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

Le associazioni sindacali possono essere costituite per singola Forza armata o Forza di polizia o interforze.

Le sigle che si sono formate ad oggi sono per la maggior parte di singola Forza armata, tuttavia è opportuno rilevare come il legislatore, sicuramente su spinta degli Stati maggiori della Difesa, abbia voluto lasciare la possibilità dell’Interforze. Si tratta a nostro avviso di un aspetto negativo visto, tra l’altro, il precedente del Cocer che, a suo tempo, il legislatore ha voluto Interforze e che tante problematiche ha creato. Riteniamo non sia positivo usufruire di tale possibilità stante le diversità esistenti tra il comparto Difesa e quello Sicurezza nonché nelle loro diverse componenti.

Non può iscriversi il personale della riserva e in congedo.

Non possono aderire gli allievi delle scuole di formazione.

 

Dalla possibilità di partecipare al Sindacato si è voluto escludere il personale della riserva e in congedo. Possono partecipare quindi coloro che sono in ausiliaria e non coloro che si trovano nelle altre posizioni che caratterizzano il post servizio effettivo. Sarebbe, per noi opportuno, al contrario, far partecipare al sindacato tutto il personale nelle diverse posizioni, naturalmente disciplinandone i ruoli all’interno del sindacato stesso. Ad esempio la non partecipazione alle diverse cariche rappresentative, alla contrattazione nazionale e a quelle decentrate e in tutto quanto possa interessare il personale in servizio. Di converso il coinvolgimento nella dinamica giornaliera di un sindacato di persone non impegnate in servizio attivo può costituire una notevole risorsa per i diversi aspetti non negoziali di cui può occuparsi un sindacato.

 

Art. 2.

(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. omissis

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

All'articolo 2, in Senato, è stato precisato che gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza del sistema di finanziamento.

È stato inserito un comma per specificare che l'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare.

Il Senato in pratica ha ridotto drasticamente le funzioni sindacali rispetto alla formulazione della Camera, certamente venendo incontro a coloro che da sempre, hanno cercato di ostacolare la formazione di un progetto sindacale completo. Gli interessi collettivi erano di fatto, già garantiti in parte grazie alla raggiunta ibrida negoziazione attraverso il Cocer, ma soprattutto con la partecipazione nel comparto sicurezza di una forza ad ordinamento civile con diritti sindacali quasi completi che ha contribuito ad innalzare la democrazia all'interno dell'intero comparto. Ciò che mancava rispetto al raggiungimento della parità nel comparto era proprio la possibilità della tutela individuale, aspetto che è stato tolto sul filo di lana in Senato.

 

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7.

2. 3. 4. 5. omissis

 

Il Senato ha aggiunto un nuovo periodo, al comma 2, per prevedere che ogni tre anni il Ministero competente accerti la permanenza dei requisiti di legge delle associazioni; è stato introdotto, inoltre, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ministeriali che negano l'iscrizione di un'associazione o dispongono la loro cancellazione

 

 

Art. 4.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

a) b) c) e) f) omissis

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

È stata, inoltre, aggiunta, in Senato, una lettera per prevedere un ulteriore divieto per le associazioni: quello di aderire, federarsi, affiliarsi o avere delle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale anche per il tramite di altri enti od organizzazioni con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della normativa in esame. Il legislatore ha inteso stabilire quella limitazione già prevista per i sindacati della Polizia di Stato, ampiamente, comunque da questi disattesa, della impossibilità di contatti sotto diverse forme con le organizzazioni sindacali confederali, a ribadire il distacco, anche in materia di tutela di diritti, con tutti i lavoratori dei diversi comparti che caratterizzano il mondo del lavoro. Tuttavia, riteniamo che il collegamento tanto negato da inserire anche la formula “anche per il tramite di enti e organizzazioni” non riguardi le Associazioni come Ficiesse.

 

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela (individuale) collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2 omissis

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

 

Alla lettera a) il legislatore richiama i compiti già previsti dagli articoli 4, per le forze di polizia ad ordinamento militare, ed all' articolo 5, per le forze armate, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 che per completezza riportiamo:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26,  comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; (si veda NOTA 1)

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità';

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g)  il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) l'istituzione  dei  fondi  integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

A questi compiti l'attuale disposizione di legge aggiunge:

b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) le pari opportunità;

f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

All'articolo 5, riguardante le competenze delle associazioni, è stato modificato il comma 1 per escludere dalle competenze delle associazioni la tutela individuale degli iscritti, confermando, quindi, la sola tutela collettiva dei diritti e degli interessi propri dei rappresentati.

Sono state introdotte altresì modifiche all’ art 46 del decreto L/vo 29 maggio 2017 n.95 volte a specificare che le procedure negoziate previste dal comma 1 riguardano il personale dirigente civile e militare e per aggiungere alle materie richiamate dalle procedure anche le licenze e le aspettative per infermità. (Si veda NOTA 2)

NOTA 1 -  Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

NOTA 2 - Art. 46 del decreto L/vo 29 maggio 2017 n.95 - Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
1. omissis

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:

a) il trattamento accessorio:

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

e) i permessi brevi per esigenze personali;

f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;

g) il trattamento di missione e di trasferimento;

h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento   professionale;

i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. 4. 5. 6. 7. omissis

 

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione (centrale) di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

 

Il Senato ha specificato che le competenze delle articolazioni periferiche sono definite dagli statuti nei limiti previsti dall'articolo 5, ovvero quelli stabiliti in via generale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Si è voluto sottolineare, pleonasticamente, che gli Statuti non possono formulare compiti e/o prerogative diverse da quelle stabilite dall' art. 5 per il livello nazionale.

Al comma 2, lettera c), è stato in parte modificato il referente con il quale le articolazioni periferiche possono interloquire, sostituendo “l'amministrazione centrale di riferimento” con “l'amministrazione di riferimento”.

È stata, inoltre, soppressa la lettera d), che prevedeva, tra le competenze di tali articolazioni periferiche, quelle di formulare pareri e proposte agli organi direttivi e elettivi delle associazioni professionali tra militari. Lettera che ricordava troppo palesemente la articolazione prevista per rappresentanza militare.

È stato introdotto un comma aggiuntivo in base al qual le articolazioni periferiche delle associazioni sindacali riconosciute rappresentative a livello nazionale sono tenute a relazionarsi con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e, comunque, a livello non inferiore a quello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo, tuttavia, negoziale.

Questa ulteriore precisazione sembra introdotta per porre in evidenza l'impossibilità della contrattazione decentrata. Esiste solo la contrattazione con l'amministrazione a livello centrale e le interlocuzioni, è specificato, a livello non inferiore a quello regionale, non hanno alcun ruolo negoziale.

 

Art. 7

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Omissis

 

Con riferimento all'articolo 7, concernente il finanziamento delle associazioni, il comma 1 è stato modificato per chiarire che le associazioni, anche ai fini del loro finanziamento, possono svolgere attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.

 

Art. 8.

(Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Omissis

È stato, poi, modificato in più parti l'articolo 8, la cui rubrica fa ora riferimento alle cariche direttive, invece che elettive, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. È stato, inoltre, introdotto, al comma 1, il rispetto del principio di parità di genere nell'assegnazione delle cariche.

 

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

 

Quanto all'articolo 9, concernente svolgimento dell'attività e delega al Governo, era stato introdotto un comma per prevedere che alle associazioni rappresentative a livello nazionale venga concesso da parte di ciascuna amministrazione, compatibilmente con le disponibilità, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche. Tale comma è stato ulteriormente modificato in Aula per prevedere che la concessione dell'uso del locale avvenga senza oneri per l'amministrazione. È stato, altresì, modificato in sede referente e, successivamente, in Aula il comma relativo ai distacchi e permessi retribuiti e non retribuiti per prevedere che gli stessi siano assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

 

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

 

È stato, poi, inserito, all'articolo 10 sul diritto di assemblea, un comma per prevedere che i comandanti o i responsabili di unità garantiscano il rispetto della legge in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

 

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: omissis

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

 

Tra le materie oggetto di contrattazione non sono indicate quella di cui all' articolo 5 della presente legge diverse dalla lettera a)

 

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

 

L'articolo 12 è stato modificato nella rubrica: da “Obblighi delle amministrazioni” in “Obblighi informativi”. Modificato il comma 1 per delimitare l'oggetto degli obblighi informativi delle amministrazioni militari, non più riferiti ad ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego con riferimento alle direttive interne o alle direttive di carattere generale che riguardano la condizione lavorativa del personale militare, ma al contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate dall'articolo 5, comma 2. Al riguardo, è stato specificato che le procedure di informazione e consultazione delle associazioni rappresentative sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

In definitiva sembra chiaro che l'obbligo informativo per le amministrazioni viene limitato alle  materie indicate all' articolo 5, e più nel dettaglio, al contenuto delle circolari e direttive da emanare e non più alle iniziative che si intendono adottare per il rapporto di impiego del personale con riferimento alle circolari o direttive che riguardino la condizione lavorativa del personale

 

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

 

Il Senato ha, inoltre, modificato l'articolo 13 sulla rappresentatività, introducendo, dopo il primo comma, concernente le soglie di rappresentatività a regime, ulteriori quattro commi per:

  • precisare che, qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o delle forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate in cui raggiunge la quota minima del 4 per cento;
  • stabilire inoltre che, ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe che prevedono un contributo non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio;
  • chiarire, inoltre che, ai fini della consistenza associativa, la forza effettiva si calcola escludendo il personale che, ai sensi della legge, non può aderire alle associazioni;
  • prevedere, inoltre, soglie ridotte di rappresentatività per il periodo transitorio, riducendole di 2 punti percentuali per i primi tre anni di entrata in vigore della legge e di un punto percentuale per i successivi quattro anni.

 

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) non sono perseguibili (omissis)

b) non possono essere trasferiti (omissis)

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, (omissis)

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

 

All'articolo 14, “Tutela e diritti”, è stato modificato il comma 1 per limitare i diritti e le tutele previste da tale articolo per i militari che ricoprono cariche elettive alle sole associazioni rappresentative a livello nazionale. Questa ulteriore modifica sembra prevedere la possibilità dell’esistenza di associazioni sindacali costituite solo a livello territoriale.

 

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale (possono essere) resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

 

All'articolo 15, “Informazione e pubblicità”, è stato modificato il comma 1 per stabilire l'obbligo, e quindi non più la mera possibilità, di pubblicazione di deliberazioni, votazioni e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale.

 

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) omissis

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Con riferimento all'articolo 16, relativo alla delega al Governo, è stato modificato il comma 1 per introdurre tra i principi e i criteri di delega una lettera ulteriore, la lettera e), relativa all'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le forze di polizia a ordinamento civile, come specificato dall'Aula del Senato. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. È stato, inoltre, modificato il comma 4 per chiarire che il riparto dei distacchi e dei permessi sindacali tra diverse associazioni deve essere fatto dal decreto del Ministro della Pubblica amministrazione con criterio proporzionale, sulla base della rispettiva rappresentatività.

 

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato… omissis

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente: « m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. (omissis). Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.

5. (omissis). La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto.  (omissis)

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, viene redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

 

Un altro articolo importante sul quale spesso e tanto si è dibattuto è l'articolo 17, relativo alla giurisdizione. È stato modificato il comma 8 per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni rispetto al testo della Camera, che individuava una legittimazione in sede civile, penale e amministrativa, limitandola alle controversie promosse nell'ambito della presente legge per le quali sussista un interesse diretto.

 

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

 

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

 

L'articolo 19, infine, è stato modificato per prevedere:

  • al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare vengano abrogate, non al momento dell'entrata in vigore della legge, ma al momento dell'entrata in vigore del decreto della pubblica amministrazione che determina permessi e distacchi (sei mesi art.16 comma 4)
  • al comma 2, è stato inoltre specificato che i delegati delle rappresentanze militari restano in carica e proseguono le attività di competenza, compresa dunque la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del rapporto di impiego se in corso, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento. A decorrere da questa data i consigli della rappresentanza militare e i delegati che la compongono cessano la propria funzione.

Sempre in sede referente è stata poi espunta - e riproposta nell'articolo 13 - la previsione di soglie di rappresentatività ridotte per tre anni.

 

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


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