DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER LA FIGLIA MALATA: LA GDF NON OTTEMPERA PRONTAMENTE ALLA SENTENZA FAVOREVOLE AL FINANZIERE E VIENE NUOVAMENTE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO (Tar Piemonte)

giovedì 06 ottobre 2022

Torniamo su di una vicenda giudiziaria che abbiamo riportato il 15 luglio scorso dal titolo:

DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER SITUAZIONI STRAORDINARIE: LA GDF DEVE MOTIVARE IL RIGETTO CON RIFERIMENTO ALLE DELICATE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA FIGLIA DEL RICORRENTE. CONDANNATA L’AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO (Tar Piemonte)

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Recentemente il Tar Piemonte ha emanato una nuova sentenza sul caso, per condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori spese processuali a favore del Finanziere ricorrente.

Sintesi:

Con il ricorso indicato in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione della sentenza n. 199 del 14 marzo 2022.

Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza di che trattasi era stata notificata all’Amministrazione resistente in data 16 marzo 2022 e che, nonostante la particolare situazione familiare del ricorrente, non veniva data alcuna esecuzione se non dopo la notificazione e deposito (14 giugno 2022) del ricorso per l’ottemperanza e chiedendo dunque la condanna dell’Amministrazione alle spese.

Il TAR condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricor-rente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più accessori di legge.

Sentenza:

Pubblicato il 27/09/2022

N. 00755/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00724/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2022, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona rispettivamente del Ministro pro tempore e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'ottemperanza

alla sentenza del T.A.R. Piemonte, Torino Sez. I, n. 199 del 14.03.2022, resa in definizione del procedimento recante il n. R.G. 534/21;

nonché

a) per la liquidazione dei danni ex art. 2-bis, co. 1-bis, L. 241/1990; b) per la determinazione di una somma di denaro dovuta dalla resistente, ex art. 114, co. 4, lett. e) del d. lgs. n.104/10; c) per la nomina di un commissario ad acta; d) per l'emissione di ogni provvedimento di cui all'art. 114 co. 4 del d.lgs. n.104/10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 199 del 14 marzo 2022.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza - Comando Generale.

In data 14 settembre 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato una memoria con quale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione resistente aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 199 del 14 marzo 2022, allegando alla memoria la presa d’atto n. 0448864 del 19 luglio 2022 nella quale si afferma che in esecuzione della sentenza suddetta i provvedimenti impugnati erano stati annullati e che il ricorrente era autorizzato, ai sensi del capitolo VI della circolare n. 379389/09 (ed. 2013), a presentare, per via gerarchica, istanza di trasferimento per “situazioni straordinarie” presso la Provincia di Napoli o, in subordine, di Caserta.

In data 19 settembre 2022 il ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza con le quali ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per essere stata eseguita la sentenza di questo Tribunale sopra richiamata con determinazione della Guardia di Finanza acquisita al prot. n. 448864, evidenziando tuttavia che la sentenza di che trattasi era stata notificata all’Amministrazione resistente in data 16 marzo 2022 e che, nonostante la particolare situazione familiare del ricorrente, non veniva data alcuna esecuzione se non dopo la notificazione e deposito (14 giugno 2022) del ricorso per l’ottemperanza e chiedendo dunque la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

All’udienza camerale del 21 settembre 2022, il Collegio ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, dichiara la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Flavia Risso, Consigliere, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Referendario

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Flavia Risso

 

Raffaele Prosperi

 

 

 

 

 

 

 


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