I RITARDI IMPUTABILI AD UNA CATTIVA ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE LEDONO IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DI UN PENSIONANDO IN ORDINE ALLA DURATA DEL CORSO MARESCIALLI. GUARDIA DI FINANZA CONDANNATA ANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE (TAR LAZIO)

venerdì 14 ottobre 2022

Sintesi

La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza ha comunicato la mancata convocazione di un Brig..C. QS a sostenere l’esame finale relativo al 21° corso di formazione per allievi marescialli tratti dai militari appartenenti al Corpo.

Il ricorrente ha chiesto di poter sostenere gli esami di fine corso entro il 2 novembre 2021, in tempo utile prima di passare nella posizione ausiliaria alla data del 3 novembre 2021.

Ma, a parziale rettifica di quanto comunicato nelle precedenti note, gli veniva comunicato che non era più convocato per il corso di formazione per allievi marescialli.

Anche in ragione dei ritardi nel completamento del corso, in parte imputabili ad una cattiva organizzazione dell’Amministrazione, non risulta dalla stessa essere stata tenuta in debita considerazione l’età del ricorrente ai fini della programmazione del corso, durato ben oltre il termine previsto dal bando.

L’Amministrazione risulta inoltre non essersi attivata, nonostante le espresse richiesta del ricorrente, per consentirgli un’agevole anticipazione delle prove finali.

Risulta, pertanto, leso – in ragione di una colpa organizzativa dell’Amministrazione – il legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla durata del corso – conseguente al ritardo nella conclusione dello stesso – che gli ha precluso la possibilità di ottenere il grado di Maresciallo in tempo utile prima di passare alla posizione ausiliaria.

Appare evidente come l’Amministrazione abbia doppiamente sforato i termini previsti per la conclusione del corso che si era prefissata di concludere, a seguito dell’ulteriore slittamento dei termini, entro il 31 ottobre 2021.

Non persuadono le eccezioni con cui l’Amministrazione resistente invoca il principio di autoresponsabilità dell’interessato con le quali si sostiene che “Iscriversi ad un tale concorso a meno di due anni dal compimento del sessantesimo anno di età significa esporsi al rischio di non terminare il corso in tempo utile prima del congedo”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) annulla l’atto impugnato e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00.

Sentenza

Pubblicato il 29/09/2022

N. 12372/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11644/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11644 del 2021, proposto da
xxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni xxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
Scuola di Ispettori e Sovrintendenti-Ufficio Addestramenti e Studi della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 0127338 del 26/10/2021, notificata al ricorrente in data 29/10/2021, con la quale la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza, a parziale rettifica di quanto previsto dalla nota prot. n. 0126238 del 25/10/2021, ha comunicato la mancata convocazione del B.C. QS xxxxxxxxxxxxxxxxx a sostenere l’esame finale relativo al 21° corso di formazione per allievi marescialli tratti dai militari appartenenti al Corpo – esami di 1^ sessione; - ove occorra, sebbene non si tratti di atto lesivo, della nota prot. n. 0084681 del 16/07/2021 notificata al ricorrente in data 04/08/2021, con la quale la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza ha comunicato che l’esame finale si sarebbe svolto con le modalità stabilite nell’art. 3 della determinazione n. 354935 del 23 novembre 2017 del Comandante Generale, “articolato su due prove da pianificare nel periodo dal 2 al 5 novembre p.v.”;

- di ogni graduatoria e/o elenco successivo da cui il ricorrente dovesse risultare escluso; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto ed anche di carattere istruttorio, ivi compreso il bando, nell’ipotesi in cui determini l’esclusione dalla convocazione del ricorrente all’esame finale. In ogni caso, per il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in ragione dei provvedimenti impugnati, da determinarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

1. Il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza, a parziale rettifica di quanto previsto dalla nota prot. n. 0126238 del 25/10/2021, ha comunicato la mancata convocazione del ricorrente a sostenere l’esame finale relativo al 21° corso di formazione per allievi marescialli tratti dai militari appartenenti al Corpo, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi: “I- Illegittimità della mancata convocazione per sostenere l’esame finale. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 165 del 30/04/1997 e del codice dell’ordinamento militare in relazione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio. Violazione del principio di legittimo affidamento del privato nel corretto esercizio del potere amministrativo da parte della p.a. – Violazione del principio di leale cooperazione tra p.a. e privato. Violazione del principio di certezza del diritto e dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della p.a.. Violazione dell’art. 97 cost.. Buona fede del ricorrente. Violazione del principio di ragionevole durata del procedimento. Violazione del principio di imparzialità e di par condicio fra i concorrenti.

II- Eccesso di potere per radicale assenza di motivazione. Grave difetto di istruttoria. Irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento od omissione dei fatti, arbitrarietà e sviamento. Violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità ed eccesso di potere per disparità di trattamento.

III- Illegittimità del provvedimento per carenza di potere dell’organo amministrativo che lo ha adottato.”

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio con memorie depositate il 9 dicembre 2021, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.

3. All’udienza del 20 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorrente ha esposto di aver preso parte al concorso straordinario, per titoli, per l’ammissione di n. 150 allievi marescialli al 21° corso, riservato ai brigadieri capo qualifica speciale del Corpo, riservato ai candidati con un’età anagrafica non inferiore a 55 anni.

Una volta ammesso e frequentato il predetto corso il Centro di Addestramento di Catanzaro – Sezione Corsi l’Amministrazione comunicava che, a causa della situazione epidemiologica il corso sarebbe stato rinviato e che “l’esame finale si sarebbe svolto con le modalità stabilite nell’art. 3 della determinazione n. 354935 del 23 novembre 2017 del Comandante Generale, articolato su due prove da pianificare nel periodo dal 2 al 5 novembre p.v”.

In ragione della fissazione delle date di esame nel predetto periodo – al fine di non vedere vanificata la propria frequentazione del corso – il ricorrente ha chiesto di poter sostenere gli esami di fine corso entro il 2 novembre 2021, in tempo utile prima di passare nella posizione ausiliaria alla data del 3 novembre 2021.

Successivamente, la Scuola Ispettori e Sovrintendenti comunicava le modalità di svolgimento dell’attività addestrativa ed allegava l’elenco dei soggetti convocati che avrebbero dovuto presentarsi per l’esame finale, tra i quali risultava anche il ricorrente.

Tuttavia, con la nota protocollare impugnata, notificata al ricorrente in data 29 ottobre 2021, a parziale rettifica di quanto comunicato nelle precedenti note, gli veniva comunicato che non era più convocato per il corso di formazione per allievi marescialli.

5. Il ricorso è fondato.

Colgono nel segno le censure di parte ricorrente con sui si deduce che l’Amministrazione non ha adeguatamente ponderato l’interesse pubblico con quello privato nell’adozione del provvedimento gravato, considerato il decorso di un “apprezzabile” lasso di tempo dal momento in cui lo stesso è stato nominato vincitore venendo ammesso a frequentare il corso.

Invero, anche in ragione dei ritardi nel completamento del corso, in parte imputabili ad una cattiva organizzazione dell’Amministrazione, non risulta dalla stessa essere stata tenuta in debita considerazione l’età del ricorrente ai fini della programmazione del corso, durato ben oltre il termine previsto dal bando.

L’Amministrazione risulta inoltre non essersi attivata, nonostante le espresse richiesta del ricorrente, per consentirgli un’agevole anticipazione delle prove finali entro il 2 novembre del 2021 – data in cui era stata già prevista una sessione di esame.

Risulta, pertanto, leso – in ragione di una colpa organizzativa dell’Amministrazione – il legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla durata del corso – conseguente al ritardo nella conclusione dello stesso – che gli ha precluso la possibilità di ottenere il grado di Maresciallo in tempo utile prima di passare alla posizione ausiliaria.

Invero appare evidente come l’Amministrazione abbia doppiamente sforato i termini previsti per la conclusione del corso che si era prefissata di concludere, a seguito dell’ulteriore slittamento dei termini, entro il 31 ottobre 2021.

Pertanto, come correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, il predetto comportamento dell’Amministrazione appare essere in contrasto con l’art. 97 Cost. e, in specie, e dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione della P.A.

Appare, infatti, contraria ai canoni di logicità e ragionevolezza, la scelta di procedere alla mancata convocazione dell’esame finale del ricorrente – a seguito di un sforamento dei termini da parte dell’Amministrazione – senza permettergli di sottoporsi alla prova, nonostante lo stesso avesse fatto pieno affidamento sull’operato della stessa, seguendo il corso di formazione e trasferendosi a L’Aquila, confidando nel termine di conclusione, previsto dal bando in sei mesi.

Non persuadono, a tal punto, le eccezioni con cui l’Amministrazione resistente invoca il principio di autoresponsabilità dell’interessato con le quali si sostiene che “Iscriversi ad un tale concorso a meno di due anni dal compimento del sessantesimo anno di età significa esporsi al rischio di non terminare il corso in tempo utile prima del congedo, non risultando in alcun modo prevedibile la situazione di forza maggiore che ha dato luogo alla sospensione del corso, ed incombendo sulla stessa Amministrazione l’onere di ridurre quanto più possibile i tempi della suddetta sospensione, consentendo così al ricorrente di espletare l’esame prima di passare nella posizione ausiliaria.

Preme rilevare, inoltre, come correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, che la cattiva organizzazione dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione del corso in relazione agli interessi degli ufficiali prossimi alla posizione ausiliaria sia stata dimostrata dal successivo comportamento della resistente che ha, in occasione del 22° corso di formazione, diligentemente suddiviso gli esami in due sezioni in modo da consentire il sostenimento dell’esame a coloro i quali, per ragioni di età, avrebbero “rischiato” di terminare la seconda sessione dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

L’idoneità del comportamento dell’Amministrazione a ledere l’affidamento del ricorrente – in ragione di una possibile diversa organizzazione del corso idonea a consentisse di salvaguardare la posizione di ogni partecipante – viene, inoltre dimostrata dal successivo contegno della stessa quando, sempre in occasione del 22° corso di formazione, ha espressamente precluso – per evitare sforamenti analoghi a quello che qui ci occupa – la partecipazione allo stesso agli ufficiali che hanno già compiuto 59 anni.

La determinazione della P.A., con la quale è stata prevista la suddivisione del 22° corso in due sessioni – delle quali la prima sessione del corso dovrà essere sostenuta da coloro i quali stanno per compiere 60 anni di età – appare pertanto sintomatica della circostanza per la quale la P.A. ha inteso porre rimedio rispetto a quanto accaduto nel caso di specie, riconoscendo implicitamente l’errore in cui è incorsa nel caso che qui ci occupa.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Grauso

 

Roberto Politi

 

   

 

   

 

 


 

 

 

 

 

 


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