ESAME FINANZIARIA Inizia con questo servizio l'esame dei provvedimenti di fine anno negli aspetti che più interessano le forze di Polizia.

venerdì 09 gennaio 2004

 

Come annunciato cominciamo l’esame delle norme approvate nel dicembre del 2003, Finanziaria per il 2004 e Decretone, che contengono numerose novità interessanti in generale le Forze di Polizia ed in particolare la Guardia di Finanza. Era mia intenzione dare alla disamina un carattere di sistematicità iniziando dalla legge 24 novembre 2003 nr. 326, che ha convertito il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante “disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, per poi passare alla Legge Finanziaria, la 350 del 24 dicembre 2003, tuttavia  ritengo opportuno premettere un commento ad alcune disposizioni  che per la loro portata creeranno interesse in molti appartenenti al Corpo poiché incidono su situazioni controverse, oggetto di diverse pronunzie di tribunali amministrativi regionali ed in alcuni casi anche del Consiglio di Stato e che, per così dire, risolvono drasticamente i contenziosi in essere e quelli che eventualmente si aveva intenzione di aprire.

Mi riferisco precisamente al dettato dei commi 72 e 74  dell’art. 3 ( Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della legge Finanziaria , due disposizioni cosiddette “interpretative”, cioè che intendono chiarire il dettato di altra norma, in dettaglio dividerò il comma in due parti poiché tratta due questioni completamente diverse:

 

ART. 3, comma 75, prima parte:

  • L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255:

 

Siamo quì in materia di “indennità di impiego operativo”, in particolare il comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. n. 394 del 1995, che prevede una maggiorazione delle indennità di impiego operativo per ogni anno di servizio effettivo prestato per un periodo massimo di 20 anni, si applica esclusivamente al personale che percepisce l’indennità operativa di base indicato nella tabella di cui al comma 1 del medesimo articolo 5. Ci si riferisce alla maggiorazioni previste per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge, quindi prima del luglio 95,  per quel personale che è stato impiegato nel servizio aereo e navale. La norma chiarisce che tali maggiorazioni si applicano solo al personale indicato nella tabella di cui al comma 1 dell’articolo 5, così risolvendo i contenziosi in atto per l’attribuzione ad altre categorie  di personale.

 

ART. 3, comma 75, seconda parte:

·        L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze Armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3 bis, della legge 8 agosto 1990, nr. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43 ter della legge 1° aprile 1981. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo:

 

La norma interpretativa si occupa di una problematica alla quale spesso abbiamo fatto riferimento. L’Associazione più volte è intervenuta con suoi servizi e articoli affrontando il tema e sostenendo la legittimità delle richieste avanzate dai cosiddetti “omogeneizzati” ( funzionari ed ufficiali che godono dei trattamenti economici di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 che li equipara economicamente ai dirigenti).

L’articolo 19, comma 4, della legge 266 del 1999:

“………………,si provvede all’attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile”

deve interpretarsi nel senso che l’emolumento previsto compete esclusivamente  alle qualifiche ed ai gradi indicati e  non è computabile  ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui alla legge 121.

Tutto questo nonostante le varie pronunzie di tribunali amministrativi che avevano affermato, argomentando compiutamente, il contrario. Siamo dolenti per i colleghi interessati poiché eravamo e siamo convinti che fossero pienamente legittimati a vedersi riconosciuto l’emolumento.

 

Una riflessione a parte merita poi il disposto dell’ ultimo capoverso del comma in esame che, senza alcun dubbio, si applica ad entrambe le disposizioni trattate, nella prima e nella seconda parte di esso. Si tratta di un dettato assai singolare che, a memoria non ricordo di aver mai trovato, “ ……rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo”. In parole semplici, se ben interpreto, saranno restituiti, non materialmente  a titolo di rimborso, bensì a scomputo sugli aumenti della retribuzione, stipendio e altre indennità, spettanti in futuro. E’ veramente incredibile.

 

ART. 3, comma 74:

·        L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini della applicazione della legge 10 marzo 1987 n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

 

La disposizione dirime un contenzioso aperto ormai da tempo che vede da una parte i componenti delle forze di polizia trasferiti alle Sezioni di P.G., istituite presso le varie Procure della Repubblica dislocate sul territorio nazionale, e le Amministrazioni dall’altra. Sostanzialmente, sostengono gli interessati, confortati da numerose pronunzie di Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato, il trasferimento è avvenuto sì a fronte di una istanza presentata dall’interessato, tuttavia  l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto coprire la richiesta con un suo militare, pertanto il movimento deve essere equiparato ad un trasferimento di autorità e quindi accompagnato dalla corresponsione delle previste indennità ( ex legge 10 marzo 1987, nr. 100, oggi legge n. 86 del 2001).

 


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