NEGARE AD UN MILITARE CHE HA DOCUMENTATO ESIGENZE FAMILIARI DI NOTEVOLE RILIEVO, IL TRASFERIMENTO PERCHÉ VI È UN ESUBERO DI PERSONALE, SIGNIFICA FAR SCONTARE AD UN SINGOLO GLI EFFETTI DI UNA DISCUTIBILE GESTIONE DEL PERSONALE IN QUELLA PROVINCIA (C.diS.)

sabato 11 febbraio 2023

Sintesi

Il signor *************, Appuntato Scelto Q.S. della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Mola di Bari, aveva chiesto il trasferimento presso la Compagnia di Otranto o altro reparto più vicino al luogo di residenza per poter prestare supporto ai figli minori, uno dei quali affetto da ritardo dello sviluppo psicomotorio oltre al padre ed alla sorella portatori di handicap grave ex lege 104/92, per i quali è stato nominato “Amministratore di sostegno”.

All’esito dell’iter istruttorio il Comandante Regionale aveva respinto l’istanza.

La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso ritenendo che il trasferimento per situazioni straordinarie richiede un’attenta istruttoria partendo dall’esame della documentazione allegata dal militare ed acquisendo una conoscenza diretta da parte del superiore gerarchico dei problemi sottostanti con conseguente attenta ponderazione di tutti gli elementi acquisiti.

L’Amministrazione non ha ritenuto che le esigenze del militare, pur meritevoli di attenzione, richiedano l’assoluta indispensabilità della presenza del richiedente presso la sede di servizio ambita poiché emerge che alla assistenza possono provvedere anche gli altri congiunti (tra i quali anche ulteriori due fratelli e la sorella), alcuni dei quali residenti nella stessa città ovvero in comuni vicini.

Il Comandante Regionale ha preso atto delle valutazioni sul piano medico del capo Ufficio Sanitario del Re.T.L.A., ma ha valutato che non essendo indispensabile la presenza del militare in Otranto dovessero prevalere le esigenze dell’Amministrazione tenuto conto anche del fatto che nei reparti indicati per il trasferimento vi è eccedenza di personale rispetto alla pianta organica, mentre il reparto di attuale appartenenza presente un deficit di nel ruolo ricoperto dall’appellato.

Entrambe le ragioni poste a fondamento del diniego annullato in primo grado non resistono ad un approfondimento delle circostanze di fatto.

Peraltro se la complessiva situazione del militare non integra i presupposti per poter ottenere il trasferimento per eccezionali motivi, ci si dovrebbe chiedere se tale facoltà prevista dalle circolari del Comando Generale sia in concreto esercitabile.

Quanto all’esubero di personale che caratterizza i Comandi della Guardia di Finanza della Provincia di Lecce, si tratta di una circostanza che non può essere opposta all’appellato poiché tale situazione è il frutto di una censurabile politica del personale. Infatti, o tale esubero dipende dall’esistenza in passato di un elevato numero di situazioni eccezionali che hanno comportato l’assegnazione in quella provincia di militari in esubero, oppure, più credibilmente, l’elevatissimo numero di arruolati provenienti da quella provincia esercita una pressione per il rientro nella zona d’origine che l’Amministrazione non riesce più di tanto ad arginare.

Ed allora negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo, il trasferimento nella zona d’origine perché vi è un esubero di personale, significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella provincia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta.

Sentenza

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00916/2023REG.PROV.COLL.

N. 05627/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5627 del 2022, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentantI pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*************, rappresentato e difeso dagli avvocati *************;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 190/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fabio Salvatore Stefanelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati *************

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero delle Finanze ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva accolto il ricorso presentato dall’appellato avverso il diniego di trasferimento per “ragioni straordinarie adottato dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza.

2. Il signor *************, Appuntato Scelto Q.S. della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Mola di Bari, aveva chiesto il trasferimento presso la Compagnia di Otranto o altro reparto più vicino al luogo di residenza per poter prestare supporto ai figli minori, uno dei quali affetto da ritardo dello sviluppo psicomotorio oltre al padre ed alla sorella portatori di handicap grave ex lege 104/92, per i quali è stato nominato “Amministratore di sostegno”.

All’esito dell’iter istruttorio il Comandante Regionale aveva respinto l’istanza tenuto conto della possibilità di fruire dei permessi ex L. 104/1992, della presenza di altri familiari dal momento che la qualifica di amministratore di sostegno attiene a profili amministrativi e non di cura ed infine in considerazione delle esigenze di servizio perché i comandi esistenti nella provincia di Lecce presentano organici fortemente eccedenti l’organico previsto.

3. La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso ritenendo che il trasferimento per situazioni straordinarie richiede un’attenta istruttoria partendo dall’esame della documentazione allegata dal militare ed acquisendo una conoscenza diretta da parte del superiore gerarchico dei problemi sottostanti con conseguente attenta ponderazione di tutti gli elementi acquisiti. Nel caso in esame tali presupposti non sarebbero stati osservati, sottovalutando l’esistenza di due provvedimenti di nomina come amministratore di sostegno di prossimi congiunti che richiedono un’assidua presenza non consentita da una sede di servizio distante 180 chilometri dal luogo di residenza. Peraltro i comandanti intermedi avevano espresso parere favorevole valutando la sussistenza dei presupposti indicati dalla circolare n. 379389/09 dell’11 novembre 2009, edizione 2013 che regola questo tipo di trasferimenti.

4. L’appello si fonda su un solo articolato motivo.

Il trasferimento per situazioni straordinarie, avendo carattere derogatorio rispetto all’ordinaria programmazione dei trasferimenti, è ancorato a presupposti particolarmente rigorosi che l’Amministrazione valuta con un ampio margine di discrezionalità per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative cosicché anche per questo tipo di trasferimenti non vi devono essere ragioni di servizio ostative.

L’Amministrazione non ha ritenuto che le esigenze del militare, pur meritevoli di attenzione, richiedano l’assoluta indispensabilità della presenza del richiedente presso la sede di servizio ambita poiché emerge dall’atto notorio presentato dall’appellato che alla richiesta assistenza possono provvedere anche gli altri congiunti (tra i quali anche ulteriori due fratelli e la sorella), alcuni dei quali residenti nella stessa città ovvero in comuni vicini.

Il Comandante Regionale ha preso atto delle valutazioni sul piano medico del capo Ufficio Sanitario del Re.T.L.A., ma ha valutato che non essendo indispensabile la presenza del militare in Otranto dovessero prevalere le esigenze dell’Amministrazione tenuto conto anche del fatto che nei reparti indicati per il trasferimento vi è eccedenza di personale rispetto alla pianta organica, mentre il reparto di attuale appartenenza presente un deficit di nel ruolo ricoperto dall’appellato.

Inoltre l’inconciliabilità dell’impiego alla sede di Bari con le proprie esigenze familiari è comune a molti appartenenti alla Guarda di Finanza a causa della specificità d’impiego ed al relativo status di appartenente a un Corpo di polizia a ordinamento militare e non rappresenta una situazione giuridica tutelabile in relazione alla sede di servizio.

La differenza tra i pareri intermedi favorevoli e quello finale negativo è dipeso dal fatto che i primi si sono basati su una mera istruttoria documentale, mentre quello finale ha tenuto conto del conferimento con l’interessato.

5. L’appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

6. Alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 veniva accolta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza motivata sull’esistenza del fumus boni iuris quanto all’insussistenza nella fattispecie di circostanze straordinarie che potrebbero giustificare il trasferimento richiesto dall’appellato.

7. L’appello non è fondato.

Il gravame dell’Amministrazione è volto a sottolineare la validità della motivazione del diniego emesso dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Bari che da un lato ha fatto presente che vi erano altri parenti in Otranto che potevano prendersi cura dei due congiunti per i quali l’appellato è stato designato come amministratore di sostegno e dall’altro che i reparti esistenti nel Comando Provinciale di Lecce sono tutti caratterizzati da un’eccedenza di organico.

Entrambe le ragioni poste a fondamento del diniego annullato in primo grado non resistono ad un approfondimento delle circostanze di fatto.

Innanzitutto va premesso che, se è vero che il compito dell’amministratore di sostegno è quello di offrire una tutela giuridica a colui che abbisogna di una tale figura, ciò non esclude che colui che espleta tale funzione non debba garantire anche una cura materiale.

La situazione familiare dell’appellato è tale che gli altri due fratelli si trovino in un caso in Campania per lavoro e comunque entrambi con problemi personali derivanti da forme di dipendenza (stupefacenti e ludopatia), mentre l’altra sorella è impegnata nell’accudimento del marito che è affetto da anni da una patologia tumorale.

In un contesto siffatto con la sorella di cui è amministratore di sostegno che presenta una grave patologia psichica con forme di aggressività verso i parenti conviventi, l’appellato non può limitarsi a fare l’amministratore di sostegno come potrebbe farlo un professionista nominato dal giudice tutelare, ma deve garantire una presenza in loco.

In questo quadro le difficoltà segnalate dei figli minori assumono addirittura un aspetto meno rilevante ai fini di una valutazione dei presupposti per un trasferimento per eccezionali motivi.

Peraltro se la complessiva situazione del militare non integra i presupposti per poter ottenere il trasferimento per eccezionali motivi, ci si dovrebbe chiedere se tale facoltà prevista dalle circolari del Comando Generale sia in concreto esercitabile.

Quanto all’esubero di personale che caratterizza i Comandi della Guardia di Finanza della Provincia di Lecce, si tratta di una circostanza che non può essere opposta all’appellato poiché tale situazione è il frutto di una censurabile politica del personale. Infatti, o tale esubero dipende dall’esistenza in passato di un elevato numero di situazioni eccezionali che hanno comportato l’assegnazione in quella provincia di militari in esubero, oppure, più credibilmente, l’elevatissimo numero di arruolati provenienti da quella provincia esercita una pressione per il rientro nella zona d’origine che l’Amministrazione non riesce più di tanto ad arginare.

Ed allora negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo, il trasferimento nella zona d’origine perché vi è un esubero di personale, significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella provincia.

8. Si ritiene comunque che il margine di opinabilità che sussiste sempre in valutazioni come quelle implicate nel caso in esame giustifichino la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo

 

Gianpiero Paolo Cirillo

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

 


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