CONTINUA L'ESAME DELLA FINANZIARIA -Stanziamenti per il riordino e riallineamento. Fondi per le infrastrutture. 470 finanzieri nel 2004. Nuove norme fiscali.Modifiche al D.L/vo 151 del 2001 e l. 104/92.
Iniziamo esaminando le disposizioni che riguardano il Corpo e il personale in esso inquadrato per poi passare alle novità che interessano quali cittadini:
ART.3
COMMA 152:
“Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del ministero dell’Interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell’ Economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti”:
Una norma che assicura un po’ di ossigeno alle casse ormai vuote per le esigenze infrastrutturali dei vari Corpi di Polizia. Non sono molti, in verità, considerando la totalità delle componenti del Comparto, tuttavia si tratta di un segnale positivo di attenzione verso il settore.
COMMA 155:
“E’ autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di euro per il 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli del marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E’ altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 per l’anno 2005, e 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle forze armate e delle Forze di polizia”
Si tratta di un argomento fortemente controverso e dibattuto anche dalla Rappresentanza militare, lo stanziamento finanziario per la sua soluzione è stato approvato con il secondo maxiemendamento governativo. Con lo stanziamento sarà possibile procedere al riallineamento delle carriere dei marescialli dell’Esercito, Marina, ed Aeronautica con quelle dei corrispondenti ruoli delle Forze di Polizia, eliminando una disparità (sostengono i colleghi delle Forze armate ) che dura dal 1995.
Al riguardo sono stati stanziati 87, 42, e 38 milioni di euro, rispettivamente per il 2004, 2005 e a decorrere dal 2006.
Sarà inoltre possibile avviare il riordino delle carriere del personale non dirigente e non direttivo delle Forze armate e di Polizia, utilizzando 73 milioni di euro per il2004, 118 per il 2005 e 122 dal 2006.
Da tempo si avverte la necessità di un intervento nel settore dei riallineamenti e delle carriere, si tratta di seguire attentamente l’iter dei provvedimenti che seguiranno ad una norma di delega che sicuramente sarà introdotta a breve da una norma di legge. I COCER dovranno attivarsi per fare in modo che siano eliminati, per quanto possibile, gli errori e le sperequazioni prodotte in passato.
ART.4
COMMA 64:
“Al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 23 del decreto legge 30 settembre 2003, nr. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei posti derivante da tale incremento di organico si provvede mediante l’assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
La disposizione prevede un congruo aumento di organico che va considerato salutare per il Corpo della Guardia di finanza dopo anni di mancati arruolamenti, si tratta di 470 unità nel 2004 e di ulteriori 530 unità a decorrere dal 2005, tutti in organico nel ruolo degli appuntati e finanzieri.
E’ opportuno sottolineare come, a giustificazione dell’aumento di organico sia posta la garanzia di un consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria. Si tratta di una affermazione che va nella direzione da noi sempre auspicata, di una maggiore, se non esclusiva, proiezione del Corpo verso quei compiti che più gli sono congeniali: compiti di polizia ECONOMICA-FINANZIARIA.
A maggior giustificazione viene richiamato il nuovo compito che viene affidato al Corpo dall’art. 23 ( Lotta al carovita ) della 326 del 24 novembre 2003, compito che esamineremo in un servizio successivo.
ART.2
COMMA 15:
“La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60 mila euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano per il resto…………………….”
La norma, che interessa coloro che hanno intenzione di ristrutturare abitazioni di proprietà, proroga per il 2004, elevandola al 41 per cento la quota che può essere detratta dall’imposta dovuta; eleva altresì l’importo massimo detraibile da 48.000 € a 60.000.
Ricordo che l’immobile non necessariamente deve essere l’abitazione di residenza, e non anche di sola proprietà poiché è prevista la detrazione anche per lavori di ristrutturazione dell’abitazione locata, o in comodato d’uso. I costi sostenuti nel corso del 2004, comprensivi dell’ IVA, dovranno essere detratti, obbligatoriamente in dieci rate a partire dalla dichiarazione che dovrà essere presentata nel 2005.
COMMA 57:
“A decorrere dal 1° gennaio 2003, nell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con …………., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: “reddito complessivo”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “ al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,”;
b) Al comma1, le parole: “reddito concorrono” sono sostituite dalle seguenti:”reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono”.
Con la modifica apportata, a decorrere dal 1 gennaio 2004, la detrazione dell’imposta lorda spettante in presenza di redditi di lavoro dipendente, di alcuni redditi ad essi assimilati, di redditi da pensioni, di redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, è attribuita in funzione, non più del reddito complessivo, bensì del reddito complessivo al netto della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
COMMA 63:
“A decorrere dall’anno 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento”.
Si tratta dell’ennesimo aggiornamento dei moltiplicatori previsti nei calcoli degli indici catastali che si applicano per le imposte di registro, catastali ed ipotecarie.
Non si applica la prevista rivalutazione del 10 per cento ai fini del calcolo dell’ICI e dell’IRPEF, per cui in tali sedi la rivalutazione rimane quella prevista anche per il 2003 del 5 per cento.
ART.3
COMMA 106:
“All’articolo 42, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 le parole : “da almeno 5 anni” sono soppresse”.
Si tratta di una norma di equità finalmente introdotta. Va a modificare l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 che così dispone:
“La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma3, della legge 5 febbraio 1992, nr. 104, accertata ai sensi dell’art. 4 , comma1, della legge medesima da almeno 5 anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, nr. 104, per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, nr. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.”
La modifica rende più favorevole la norma poiché esclude qualsiasi limite temporale all’accertamento della situazione di gravità di soggetti con handicap per i quali l’articolo 3, comma 3 della legge 104/92 prevede che qualora l’handicap, singolo o plurimo, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità che viene accertata, come previsto dall’art. 4 della legge 104, da SL mediante commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 295 del 1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto.
Sino ad oggi la possibilità di usufruire del congedo scattava solo dopo 5 anni dall’accertamento della situazione di gravità, oggi, finalmente scatta da subito.