IL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEVE COMUNQUE CONSIDERARE LO STATO DI GRAVIDANZA DEL FINANZIERE (TAR Piemonte, Sentenza n. 00243/2025)
IL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEVE COMUNQUE CONSIDERARE LO STATO DI GRAVIDANZA DEL FINANZIERE (TAR Piemonte, Sentenza n. 00243/2025)
Nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente ha prodotto documentazione medica, attestante la propria condizione di gravidanza, associata alla sussistenza di significative condizioni di rischio per la salute della gestante e del feto. La Guardia di Finanza, pur informata di concreti profili di rischio per la salute, non ha svolto un approfondimento istruttorio per accertare l’incidenza della condizione psico-fisica della dipendente sul suo possibile impiego operativo, né ha atteso lo svolgimento (o chiesto l’esito) degli esami clinici cui ella si sarebbe inevitabilmente dovuta sottoporre in tempi rapidissimi. Tale omissione non può legittimamente ritenersi giustificata da ragioni di urgenza. È dunque ragionevole assumere che esistessero incarichi ai quali la ricorrente poteva essere assegnata presso il Comando di appartenenza, anche solo nel breve spazio di tempo necessario a completare l’istruttoria, senza comportare un grave pregiudizio all’operatività dell’Ufficio.
L’Amministrazione ha dunque omesso di raccogliere elementi istruttori determinanti ai fini della decisione amministrativa, con conseguente illegittimità della determinazione impugnata, per difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione. Alla luce della primaria rilevanza degli interessi in gioco, una determinazione di questo tipo non può prescindere dall’esame e dal bilanciamento della condizione di salute psico-fisica della dipendente.
Pubblicato il 29/01/2025
N. 00243/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Traviglia, Chiara Notaro e Giovanni Roggero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, anche per il Comando Generale, il Comando Regionale Piemonte e il Comando Provinciale di Torino della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. -OMISSIS- del Comando Regionale Piemonte Valle d’Aosta della Guardia di Finanza mediante il quale è stato disposto «con effetto immediato, il recupero nella disponibilità del Corpo del Maresciallo Ordinario -OMISSIS-»;
- della nota prot. -OMISSIS- della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino Ufficio Comando – Sezione Personale AA.GG. ed AA.RR. mediante la quale è stato disposto «cambio incarico all’interno del Nucleo PEF di Torino (…) da ‘Addetto Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino’ a ‘a disposizione del Comandante del Nucleo pef di Torino’»;
- di tutti gli atti e i provvedimenti antecedenti, presupposti preordinati, conseguenziali e connessi agli atti e provvedimenti sopra indicati, anche non conosciuti.
Nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle determinazioni gravate.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 05/02/2024:
- della nota prot. -OMISSIS- del Comando Provinciale di Torino della Guardia di Finanza, Ufficio Comando, Sezione Personale, Protezione Sociale AA.GG., avente ad oggetto «richiesta di pubblicazione vacanza per la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Torino, Un posto per Ufficiale di P.G., ruolo ispettori»;
- del messaggio e-mail trasmesso alla ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto «Richiesta di pubblicazione vacanza per la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Un posto per Ufficiale di P.G., ruolo Ispettori», mediante il quale si è trasmessa copia della «f.n. -OMISSIS-»;
- di tutti gli atti e i provvedimenti antecedenti, presupposti preordinati, conseguenziali e connessi agli atti e provvedimenti sopra indicati, anche non conosciuti.
Nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle determinazioni gravate.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25/03/2024:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, avente ad oggetto la determina di trasferimento d’autorità di -OMISSIS- per ragioni di incompatibilità ambientale dal Nucleo P.E.F di Torino alla Compagnia di Valenza (AL), con effetto immediato, nonché delle relative note di trasmissione in pari data;
- di tutti gli atti e i provvedimenti antecedenti, presupposti preordinati, conseguenziali e connessi agli atti e provvedimenti sopra indicati, anche non conosciuti;
Nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle determinazioni gravate.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27/05/2024:
- della “Comunicazione per Sottufficiali” della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino relativa al Mar. Ord. -OMISSIS- per il periodo 17 gennaio 2023 - 16 novembre 2023, contenente qualificazione “Superiore alla Media” nonché della relativa “Scheda di Valutazione” relativa al Mar. Ord. -OMISSIS- per il periodo 17 gennaio 2023 – 16 novembre 2023;
- di tutti gli atti e i provvedimenti antecedenti, presupposti preordinati, conseguenziali e connessi agli atti e provvedimenti sopra indicati, anche non conosciuti.
Nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle determinazioni gravate.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 16/01/2024, -OMISSIS- Maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (di seguito “Nucleo PEF”) di Torino, ha impugnato le determinazioni del -OMISSIS-, a mezzo delle quali il proprio Comando Regionale di appartenenza ha disposto il suo immediato recupero nella disponibilità del Corpo e ha modificato il suo incarico operativo, revocando la precedente assegnazione alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Torino.
A fondamento della propria impugnazione, -OMISSIS- ha formulato cinque motivi di diritto, diretti a censurare – in estrema sintesi – il carattere arbitrario delle determinazioni gravate, in quanto avrebbero inopinatamente anticipato gli effetti di un trasferimento d’ufficio della ricorrente all’esterno del Nucleo PEF di Torino, in assenza di ravvisabili ragioni di urgenza nonché di una condizione di incompatibilità ambientale, per giunta prima che un procedimento amministrativo fosse stato avviato a tal fine. Sotto diverso profilo, la radicalità degli effetti delle determinazioni impugnate (e del prospettato trasferimento per incompatibilità ambientale) non sarebbe giustificata dalla natura dei fatti contestati e non sarebbe compatibile con il documentato stato di salute psico-fisica della ricorrente.
1.1 - Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 05/02/2024, -OMISSIS- ha impugnato la nota del -OMISSIS- e la relativa accompagnatoria, diretti a comunicare al personale in servizio l’avvio della procedura selettiva interna per la copertura di un posto per Ufficiale di PG - Ruolo Ispettori presso la Procura della Repubblica di Torino, rimasto vacante a seguito della rimozione d’ufficio di -OMISSIS-. L’impugnazione suppletiva, oltre a reiterare le censure contenute nel ricorso principale (coltivate per illegittimità derivata), è affidata a due motivi di diritto, a mezzo dei quali -OMISSIS- contesta la radicale illegittimità della procedura, in quanto avviata prima dell’adozione del provvedimento di trasferimento della ricorrente per incompatibilità ambientale al di fuori del Nucleo PEF di Torino e, in ogni caso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio procedimentale nei suoi confronti.
1.2 - Con ricorso ex art. 43 c.p.a. notificato in data 25/03/2024, la ricorrente ha proposto una nuova impugnazione suppletiva, diretta a censurare la determinazione del -OMISSIS-, che ha disposto il suo immediato trasferimento dal Nucleo PEF di Torino alla Compagnia di Valenza (AL) per ragioni di incompatibilità ambientale. A tal fine, -OMISSIS- ha nuovamente reiterato le doglianze contenute nel ricorso principale e ha articolato cinque motivi di diritto ulteriori, diretti a far valere – in estrema sintesi – il difetto dei presupposti per il trasferimento della ricorrente per incompatibilità ambientale, sia sotto il profilo dell’assenza di elementi idonei a cagionare un pregiudizio al prestigio o alla funzionalità della Guardia di Finanza, sia sotto il profilo dell’assenza di ostacoli alla permanenza in servizio nel Comune di Torino o, quantomeno, all’interno della Provincia torinese. L’Amministrazione avrebbe inoltre mancato di valutare le condizioni di salute di -OMISSIS- nello stabilire la sede di destinazione, incorrendo nella violazione della disciplina prevista a sostegno della genitorialità e, ancor prima, delle norme poste a tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.
1.3 - Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27/05/2024, -OMISSIS- ha infine impugnato la scheda di valutazione del -OMISSIS-, avente ad oggetto il servizio da lei prestato dal 17/01/2023 al 16/11/2023, nella misura in cui attribuisce la qualifica finale “Superiore alla Media”, anziché riconfermare la precedente qualifica “Eccellente”. Con tre distinti motivi di impugnazione, la ricorrente contesta l’assoluta arbitrarietà della determinazione impugnata: l’abbassamento del giudizio professionale sarebbe infatti giustificato da imprecisate «problematiche di comportamento nella vita privata», espressione che evidentemente si riferisce ai fatti che hanno condotto l’Amministrazione a disporre il trasferimento della ricorrente per incompatibilità ambientale, dunque a circostanze avvenute prima della sua assegnazione al Nucleo PEF di Torino e, in quanto tali, insuscettibili di riverberarsi sulla qualità del servizio prestato durante il periodo di valutazione.
2. – Le Amministrazioni intimate si sono ritualmente costituite in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione nel merito delle pretese della ricorrente.
3. – Con ordinanza del 10/05/2024 n. 181, il Collegio, ha confermato il provvedimento monocratico assunto in sede presidenziale e ha accolto l’istanza cautelare proposta nel secondo ricorso per motivi aggiunti, disponendo la sospensione degli effetti del trasferimento d’ufficio di -OMISSIS- all’esterno del territorio della Provincia di Torino, in ragione della mancata considerazione delle condizioni di salute della ricorrente da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
4. – Nel corso dell’udienza del 08/01/2025, la Presidente ha reso l’avviso ex art. 73, co. 2 c.p.a. in ordine alla sussistenza di possibili profili di inammissibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti. La causa è stata infine introitata per la decisione, a seguito della discussione delle parti.
5. – Le determinazioni impugnate in questo giudizio hanno un fondamento comune, in quanto giustificate dal contenuto della nota del Procuratore della Repubblica f.f. di Torino del 14/11/2023 (comunicata alla Guardia di Finanza in data 16/11/2023: doc. 8 di parte resistente), nonché della relazione informativa della Sostituta Procuratrice dott. Marchetti del 21/06/2023 e degli atti a questa allegati (doc. 23 di parte resistente).
Dalla documentazione menzionata si apprende – per quanto qui di interesse – che, nel corso di una indagine avviata a carico del padre della ricorrente, anch’egli militare della Guardia di Finanza, l’Autorità inquirente aveva acquisito il contenuto del telefono cellulare in uso all’indagato. Dall’esame delle chat di Whattsapp era emerso che nel 2016 -OMISSIS- avesse interessato il padre affinché incaricasse un terzo di scriverle la tesi di laurea, conclusiva del percorso di formazione la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Ella inoltre aveva sollecitato il genitore ad attivarsi, tramite la propria rete di relazioni, al fine di agevolarla in occasione degli esami della Scuola, nonché di procurarle posizioni di favore al momento dell’immissione in servizio.
Alla luce di tali evidenze documentali, la Procuratrice della Repubblica f.f. dott. -OMISSIS- aveva comunicato agli organi di vertice della Guardia di Finanza territoriamente competenti che era «venuto a mancare il necessario rapporto fiduciario che deve legare l’Ufficio alla Polizia Giudiziaria che con esso collabora e non solo in ragione della delicatezza di alcune indagini affrontate, ma della quantità di dati sensibili che è possibile conoscere ed a cui è possibile accedere». Aveva quindi chiesto alle Autorità militari «di valutare l’opportunità, per il futuro, di evitare che il M.llo Ord. -OMISSIS- ricopr[isse] incarichi che comportino rapporti di servizio con lo scrivente Ufficio».
Il giorno successivo alla comunicazione dell’informativa della Procura, il Comandante del Comando Regionale della Guardia di Finanza aveva disposto il recupero immediato di -OMISSIS- nella disponibilità del Corpo. Contestualmente, il Comandante del Nucleo PEF di Torino aveva modificato l’incarico operativo della militare, revocando la sua assegnazione alla Sezione di PG presso la Procura torinese e ponendola «a disposizione del Nucleo pef Torino» (determinazioni impugnate con ricorso principale). La Procura Generale di Torino aveva quindi sollecitato la copertura della vacanza determinata dalla revoca dell’incarico affidato a -OMISSIS-, di talché il Comando Generale aveva avviato la procedura interna selettiva per copertura di un posto presso la Sezione di PG torinese (determinazioni impugnate con primo ricorso per motivi aggiunti). Nelle more era stato avviato il procedimento per il trasferimento di -OMISSIS- per incompatibilità ambientale, conclusosi, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, con l’assegnazione d’ufficio della militare alla Compagnia di Valenza (determinazione del 25/01/2024, impugnata con secondo ricorso per motivi aggiunti). Infine l’Amministrazione militare aveva provveduto alla valutazione del servizio prestato da -OMISSIS- presso la Sezione di PG nel corso del 2023, con giudizio reso in data -OMISSIS- (impugnato con terzo ricorso per motivi aggiunti).
6. – Così inquadrato il contesto fattuale di riferimento, le doglianze contenute nel ricorso introduttivo si appalesano manifestamente infondate.
6.1 - Il vigente Codice di procura penale, mutuando e razionalizzando la previgente distinzione tra “squadre” e “nuclei” di polizia giudiziaria (art. 1 legge n. 516/1955 e dagli artt. 1, 2 e 3 d.p.r. 932/1955), istituisce i “Servizi” e le “Sezioni” di PG, entrambe chiamate a svolgere le proprie funzioni «alla dipendenza e sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria» (art. 56 c.p.p.). Sotto il profilo ordinamentale, gli appartenenti alla polizia giudiziaria rivestono una posizione ancipite, giacché dipendono dai rispettivi Corpi di appartenenza sotto il profilo gerarchico-amministrativo, mentre dipendono dalla Magistratura sotto il profilo funzionale.
Le Sezioni, istituite in seno ad ogni Procura della Repubblica, sono composte da personale interforze proveniente dai Servizi, assegnato su richiesta nominativa congiunta del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica interessato (artt. 5-8 disp. att. c.p.p.; art. 5 d.p.r. 488/1988; art. 6 d.lgs. 272/1989). Esse «dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite» e i loro appartenenti sono esonerati dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria (artt. 9 e 10 disp. att. c.p.p.) e «non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono» (art. 58). Per specifico disegno legislativo, dunque, il personale delle Sezioni di PG è in posizione di stretta dipendenza funzionale ed organizzativa rispetto alla magistratura inquirente, con la quale intrattiene un rapporto continuo, immediato e di fiducia.
6.2 - Alla luce di tali previsioni e tornando alla vicenda di cui è causa, la revoca dell’assegnazione di -OMISSIS- alla Sezione di PG torinese era atto non solo urgente ma dovuto, stante l’inequivoco tenore della comunicazione della Procuratrice della Repubblica del 14/11/2023. Il dichiarato venir meno del rapporto di fiducia tra la ricorrente e l’Ufficio inquirente e la necessità – espressamente rappresentata dal magistrato – che ella non ricoprisse incarichi che comportassero rapporti di servizio con la Procura precludevano ab imis a -OMISSIS- di continuare a svolgere funzioni di polizia giudiziaria all’interno del circondario, privando l’Amministrazione di appartenenza di ogni discrezionalità in ordine alla revoca della sua assegnazione dalla Sezione di PG torinese. La Guardia di Finanza non era infatti ammessa a sindacare la valutazione del Procuratore, circa il venir meno dei presupposti per la permanenza all’interno della Sezione. Di conseguenza, i generali doveri di cooperazione istituzionale, correlati al buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97, co. 2 Cost.), imponevano l’immediato recupero della militare nella disponibilità del Corpo di appartenenza e la sua esclusione da ogni funzione di PG all’interno del circondario.
Sono dunque inconferenti, prima ancora che infondate, le doglianze attoree relative all’asserito carattere anticipatorio delle determinazioni impugnate con il ricorso principale. Tali provvedimenti erano fondati su presupposti diversi da quelli che hanno giustificato il successivo trasferimento di -OMISSIS- per incompatibilità ambientale. Né invero ne erano assimilabili gli effetti, giacché, tramite le determinazioni in parola, l’Amministrazione aveva revocato l’assegnazione della ricorrente alla Sezione di PG e l’aveva posta nella disponibilità del Corpo, senza incidere sulla sua permanenza nella Compagnia di appartenenza. In tale contesto, a nulla rileva che i Comandanti avessero anticipato verbalmente alla ricorrente la loro intenzione di trasferirla al di fuori del Distretto torinese.
Quanto infine all’intempestività delle determinazioni impugnate, è sufficiente osservare che esse sono state adottate il giorno successivo alla trasmissione della nota della Procuratrice della Repubblica f.f., ciò che attesta – a tacer d’altro – la grande sollecitudine dell’Amministrazione nell’attuare le indicazioni provenienti dalla Procura. È dunque manifestamente irrilevante il fatto che la prima informativa sui fatti contestati a -OMISSIS- risalisse al giugno 2023, trattandosi di atto interno alla Procura torinese, di cui la Guardia di Finanza non era a conoscenza. In ogni caso, all’epoca il magistrato titolare della Procura non aveva ancora espresso la determinazione di spettanza in ordine alla permanenza del rapporto di fiducia tra -OMISSIS- e l’Ufficio, ciò che precludeva all’Amministrazione militare ogni sindacato (o iniziativa) sul punto.
In definitiva, il ricorso introduttivo non merita accoglimento.
7. – È invece manifestamente inammissibile, e comunque infondato, il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 05/02/2024), diretto ad impugnare gli atti di avvio della procedura selettiva interna finalizzata alla copertura di un posto, in quota Guardia di Finanza, nella Sezione di PG presso la Procura della Repubblica di Torino.
7.1 - Le determinazioni impugnate si sostanziano in una comunicazione di avvio del procedimento (di selezione interna) e sono, perciò, riconducibili all’istituto di cui all’art. 7 legge n. 241/1990. Si tratta dunque di atti endo-procedimentali, indiscutibilmente privi di contenuto lesivo e, in quanto tali, non suscettibili di autonoma impugnazione. Il privato è ammesso, al più, a far valere i vizi che affliggono detti atti al momento dell’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento (cfr. ex permultis TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 13/12/2023 n. 381). Non vi erano d’altronde impedimenti formali alla partecipazione di -OMISSIS- alla procedura selettiva, a nulla rilevando il verosimile esito negativo di una sua eventuale domanda.
7.2 - Non avendo reso l’avviso ex art. 73, co. 3 c.p.a. in ordine al profilo di inammissibilità in parola, il Collegio evidenzia che le doglianze attoree sono comunque manifestamente infondate nel merito. Per un verso, la revoca dell’assegnazione di -OMISSIS- dalle Funzioni di PG era – come visto supra – atto dovuto, di talché la vacanza organica all’interno della Sezione di PG torinese era stata imposta dalle insindacabili determinazioni del magistrato titolare dell’Ufficio inquirente. Dalle motivazioni delle comunicazioni impugnate risulta che la copertura del posto vacante fosse stata sollecitata dal Procuratore Generale di Torino e, dunque, l’avvio della procedura selettiva interna era imposta dai menzionati obblighi di cooperazione istituzionale nonché da quelli inerenti lo svolgimento delle funzioni di PG. Inoltre, la ricorrente non aveva proposto domanda cautelare al momento dell’introduzione del giudizio, di talché, anche a prescindere dalla fondatezza del ricorso introduttivo nel merito, gli atti di recupero di -OMISSIS- nella disponibilità del Corpo e di messa a disposizione del Comandante del Nucleo PEF di Torino erano produttivi di effetti al momento dell’avvio della procedura selettiva. Sono infine di difficile intelligibilità le doglianze inerenti la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della ricorrente (motivo di diritto n. 2). Le comunicazioni impugnate erano state dirette «a tutto il personale dipendente», ivi inclusa -OMISSIS-, di talché non si comprende – né è precisato in atti – in quali termini possa predicarsi una lesione delle prerogative partecipative della ricorrente. Non è d’altronde ipotizzabile – né, a bene vedere, è suggerito dalle difese attoree – che l’Amministrazione avesse un obbligo di interloquire con la ricorrente, che all’epoca non era più assegnata alla Sezione di PG, in fase addirittura pre-procedimentale.
Il ricorso per motivi aggiunti va dunque integralmente respinto.
8. – A conclusioni diverse è doveroso giungere in relazione alla determinazione di trasferimento di -OMISSIS- per incompatibilità ambientale presso il Comando di Valenza, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
8.1 - Ai fini di un inquadramento dell’istituto si rileva che, per concorde giurisprudenza i provvedimenti di trasferimento d’autorità nell’Amministrazione militare sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, rilevanza di mero fatto. Presupposto specifico del trasferimento assunto per ragioni di incompatibilità ambientale è la sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’Amministrazione, correlata alla presenza del dipendente in una determinata sede e suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione di questo ad altra sede. Il trasferimento per incompatibilità ambientale non assume quindi finalità sanzionatoria né comporta un giudizio di rimproverabilità della condotta del militare, potendo d’altronde la lesione del prestigio o della funzionalità dell’Ufficio non dipendere da condotte direttamente “ascrivibili” al dipendente, ovvero essere dovuta a condizioni in cui si sono venuti a trovare i suoi familiari.
Il trasferimento in parola è caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, giacché sottende una valutazione di mera opportunità (non dunque di carattere tecnico), e può essere adottato anche laddove l’Amministrazione reputi che il corretto funzionamento dell’Ufficio e il relativo prestigio siano anche messi in pericolo, ancorché non lesi in via diretta. Esso non abbisogna di particolare motivazione, poiché l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.
Stante l’ampia discrezionalità amministrativa sottesa a tali determinazioni, il compito del Giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare e della proporzionalità del “rimedio” adottato dall’Amministrazione per rimuoverla. Il Giudice deve quindi accertarsi che la valutazione della situazione soggettiva, che costituisce la causa funzionale del trasferimento, si fondi su una compiuta e complessiva considerazione dell’episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo, anche in relazione ai compiti svolti dal militare (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 06/11/2023, n. 9563; anche TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 08/04/2024, n. 2254).
8.2 - Poste tali premesse, il Collegio reputa che la determinazione in parola si sottragga a censure sotto il profilo della sussistenza del presupposto legittimante il trasferimento di -OMISSIS-.
I fatti portati allo scoperto dalla Procura di Torino appaiono di immediata gravità e assumono possibile rilievo penale, prima ancora che disciplinare (come notato in entrambe le note della Procura di Torino). In disparte l’obiettiva gravità delle circostanze materiali documentate, il fatto stesso che -OMISSIS- fosse stata implicata, sia pure indirettamente, in una inchiesta giudiziaria e che, per questo, la Procura della Repubblica avesse reputato inopportuno che ella intrattenesse rapporti di servizio con l’Ufficio inquirente, estromettendola de facto dallo svolgimento di ogni funzione di polizia giudiziaria all’interno del circondario, costituiva circostanza suscettibile di ledere l’onore dell’Amministrazione di appartenenza. Non può dimenticarsi che la Sezione di PG è composta da personale interforze, ossia da agenti e ufficiali appartenenti alle diverse forze di polizia della Repubblica, di talché la notizia di quanto accaduto e delle ragioni ad esso sottese era suscettibile di riverberare al di fuori dell’Amministrazione di appartenenza, con conseguente pregiudizio – quantomeno potenziale – all’onore del Corpo. Inoltre, dette circostanze si riflettevano in via diretta e immediata sulla funzionalità dell’Ufficio, incidendo sul rapporto con la Procura della Repubblica e sulla possibilità stessa di esplicare appieno le funzioni di polizia giudiziaria nel circondario.
Richiamati i limiti del sindacato giudiziale sui trasferimenti per incompatibilità ambientale, dunque, non appare legittimamente censurabile la valutazione operata dell’Amministrazione resistente, circa la sussistenza di una situazione di fatto lesiva del prestigio e della funzionalità dell’Amministrazione, correlata alla presenza di -OMISSIS- nel Nucleo PEF di Torino.
8.3 - La determinazione impugnata appare invece manchevole sotto il profilo della scelta della collocazione operativa di -OMISSIS-, suscettibile di rimuovere la situazione di incompatibilità ambientale che ne legittimava il trasferimento.
Nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente ha prodotto documentazione medica, attestante la propria condizione di gravidanza, associata alla sussistenza di significative condizioni di rischio per la salute della gestante e del feto (docc. 10 e 18 di parte ricorrente). Detti rischi hanno giustificato la messa in congedo della militare a partire dal 01/02/2024 a norma dell’art. 17, co. 2 lett. a) d.lgs. 151/2001 (interdizione dal servizio «per gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza») e la previsione di significative limitazioni all’impiego al momento del rientro in servizio, con il divieto inter alia di svolgere incarichi operativi che comportassero attività sui mezzi di trasporto dell’Amministrazione salvo «in via del tutto eccezionale ed in caso di straordinaria necessità e urgenza» (docc. 21-24 di parte ricorrente).
Dalle motivazioni del provvedimento impugnato risulta che l’Amministrazione abbia esaminato la documentazione medica trasmessa da -OMISSIS-, ma abbia ritenuto che essa «non appalesa[sse] cause ostative all’adozione di un provvedimento di impiego». Quanto invece alla scelta della sede operativa di destinazione, la Guardia di Finanza non ha fatto alcun cenno alle condizioni psico-fisiche della dipendente, chiarendo unicamente di ritenere «prioritaria l’esigenza di ripianare, sebbene in parte, il grave deficit sofferto dalla Compagnia di Valenza, che si conferma – allo stato – il reparto di ‘esecuzione del servizio’ più carente in termini di risorse umane tra quelli dipendenti dal Comando Regionale […]».
Ad avviso del Collegio, tale iter argomentativo non può ritenersi conforme agli oneri istruttori e motivazionali che la delicatezza degli interessi in gioco imponevano all’Amministrazione.
La Guardia di Finanza, pur informata di concreti profili di rischio per la salute di -OMISSIS-, non ha svolto un approfondimento istruttorio per accertare l’incidenza della condizione psico-fisica della dipendente sul suo possibile impiego operativo, né ha atteso lo svolgimento (o chiesto l’esito) degli esami clinici cui ella si sarebbe inevitabilmente dovuta sottoporre in tempi rapidissimi. Tale omissione non può legittimamente ritenersi giustificata da ragioni di urgenza, avendo l’Amministrazione già provveduto alla revoca dell’assegnazione di -OMISSIS- alla Sezione di PG di Torino e al suo recupero nella disponibilità del Corpo. È dunque ragionevole assumere che esistessero incarichi ai quali la ricorrente poteva essere assegnata presso il Comando di appartenenza, anche solo nel breve spazio di tempo necessario a completare l’istruttoria, senza comportare un grave pregiudizio all’operatività dell’Ufficio. Ciò che più conta, l’Amministrazione è parsa tener conto della condizione di gravidanza della dipendente ai soli fini dell’an del trasferimento, ossia della possibilità di assumere un provvedimento impiego, senza tuttavia considerarne le ricadute sull’individuazione della sede operativa di destinazione, in relazione alla quale essa è parsa valutare unicamente le scoperture di organico della Compagnia di Valenza.
L’Amministrazione ha dunque omesso di raccogliere elementi istruttori determinanti ai fini della decisione amministrativa, con conseguente illegittimità della determinazione impugnata, per difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione. A tali limitati fini, le censure della ricorrente colgono nel segno.
Per completezza di motivazione, è bene chiarire che il vizio rilevato non attiene al contenuto intrinseco della determinazione gravata, dunque non esclude che, ove ne ravvisi i presupposti, l’Amministrazione possa trasferire la ricorrente per ragioni di incompatibilità ambientale al di fuori del circondario di Torino, eventualmente presso la Compagnia di Valenza. Il Collegio rileva piuttosto che, alla luce della primaria rilevanza degli interessi in gioco, una determinazione di questo tipo non può prescindere dall’esame e dal bilanciamento della condizione di salute psico-fisica della dipendente.
8.4 - In definitiva, la domanda di annullamento contenuta nel ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25/03/2024 merita accoglimento e, dunque, la determinazione impugnata va annullata.
Il Tribunale non dispone la restituzione degli atti all’Amministrazione, in funzione propulsiva del riesercizio del potere (c.d. remand), giacché il provvedimento impugnato è stato assunto ad iniziativa ufficiosa e la ricorrente è titolare di un interesse oppositivo, diretto alla sola demolizione della determinazione lesiva. Resta naturalmente impregiudicato il potere della Guardia di Finanza di rendere una nuova determinazione, anche di contenuto dispositivo identico a quella annullata, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri motivazionali ricadenti sull’Amministrazione resistente.
8.5 - È invece infondata la domanda risarcitoria proposta nel secondo ricorso per motivi aggiunti. La ricorrente non ha dedotto né comprovato la sussistenza dei presupposti per l’integrazione del danno-evento, che postula una colpa qualificata dell’Amministrazione, ulteriore e diversa dalla mera illegittimità dell’atto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 11/09/2024, n. 7529) e la spettanza di un interesse alla conservazione della situazione di vantaggio (Cass. Civile, Sez. III, 27/07/2021, n. 21535). Inoltre, essa ha mancato di delineare, sia pure a grandissime linee, il danno-conseguenza dal quale pretende di essere risarcita.
La domanda è dunque sprovvista di fondamento sul piano deduttivo e probatorio.
9. – È infine inammissibile il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27/05/2024.
Nel giudizio amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo del tutto precluso, ha carattere eccezionale, potendosi giustificare soltanto ove ricorra una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad un’unica sequenza procedimentale o sussumibili entro la medesima azione amministrativa. Il cumulo oggettivo ex art. 32 c.p.a. deve dunque ritenersi ammissibile a condizione che sussistano oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti e che le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto ovvero siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale. È invece inammissibile il cumulo di domande demolitorie quando tra gli atti impugnati non sussista alcuna connessione procedimentale ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica, sulla base di uno schema normativo, o quantomeno di carattere logico, nel senso che i diversi atti non incidano sulla medesima vicenda (Cons. Stato, Sez. V, 27/09/2022 n. 8337; cfr. anche TAR Piemonte, Sez. III, 25/03/2024 n. 302; TAR Veneto, Sez. III, 24/04/2024 n. 793; TAR Lazio, Sez. III, 18/05/2023, n. 8552; TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, 04/01/2023, n. 90).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene sussistere un rapporto di presupposizione logico-giuridica tra gli atti impugnati con il ricorso principale e quelli gravati con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, essendo tutti destinati ad incidere sulla collocazione funzionale di -OMISSIS- nell’organigramma organizzativo della Guardia di Finanza. Detto rapporto è invece assente con riferimento alla scheda di valutazione impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti, determinazione che si inserisce in una sequenza procedimentale parallela e indipendente rispetto a quella inerente l’attribuzione delle funzioni operative alla ricorrente. Difettando un rapporto di presupposizione logica, o una connessione procedimentale ovvero ancora una comunanza/continenza di rapporti amministrativi, il cumulo delle domande non può giustificarsi unicamente sulla scorta del fatto che – nella prospettazione della ricorrente – l’abbassamento del giudizio professionale sia giustificato dal contenuto della nota del Procuratore della Repubblica f.f. di Torino del 14/11/2023, ossia dai fatti che hanno portato alla rimozione di -OMISSIS- dalla Sezione di PG torinese.
Non sono dunque ravvisabili i presupposti per la trattazione, nel contesto di questo giudizio, delle domande contenute nel terzo ricorso per motivi aggiunti.
Poiché tuttavia le difese attoree hanno espressamente precisato che l’impugnazione suppletiva vale «anche quale ricorso autonomo», si provvede allo stralcio del ricorso e la sua conversione in ricorso principale, con conseguente trattazione nel contesto di un autonomo procedimento, da decidersi con separato provvedimento, previa proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza di discussione.
10. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e la soccombenza parziale reciproca giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 05/02/2024;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25/03/2024 e, per l’effetto, annulla la determinazione gravata;
- dispone lo stralcio del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27/05/2024 e la sua conversione in ricorso principale, ai fini della trattazione in un separato procedimento.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati: