IL SECONDO FIGLIO DISABILE DI UN FINANZIERE HA GLI STESSI DIRITTI DI ASSISTENZA DEL PRIMOGENITO (Tar Lazio, Sent. N. 08824/2025)
Il ricorrente, dopo aver fruito di due anni di congedo per assistere il figlio primogenito disabile, ha chiesto di beneficiare di ulteriori due anni per assistere il secondo figlio, pure portatore di handicap.
La Guardia di finanza ha rigettato l’istanza, sostenendo che non sarebbe possibile fruire più di una volta del congedo biennale nell'arco della vita lavorativa.
Come opportunamente evidenziato dalla Corte di cassazione, il destinatario primario della tutela non è il lavoratore in quanto tale, bensì il soggetto disabile, cui l’ordinamento intende garantire un’assistenza continuativa e adeguata.
Pertanto, un’interpretazione estensiva dei limiti posti dalla norma finirebbe per compromettere la finalità dell’istituto, privando il bambino disabile del sostegno dei propri familiari.
Apparirebbe, inoltre, manifestamente irragionevole un sistema che, per effetto di una rigida lettura della norma, finisca per negare al secondo figlio con disabilità grave il diritto all’assistenza familiare, unicamente a causa dell’intervenuto esaurimento del congedo biennale da parte del genitore, già precedentemente impegnato nell’accudimento di altri congiunti nelle stesse condizioni di bisogno. Una simile impostazione si tradurrebbe, in concreto, in una disparità di trattamento fondata su un dato meramente accidentale – ossia l’ordine temporale in cui insorgono le necessità assistenziali – penalizzando in modo sproporzionato proprio le famiglie più fragili, caratterizzate da un carico assistenziale più gravoso.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del congedo straordinario richiesto.
Pubblicato il 07/05/2025
N. 08824/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10062 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato *******, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- del 28.08.2024 del Comando Regione Lazio, con la quale veniva pronunciato il mancato accoglimento dell’istanza finalizzata ad ottenere la concessione della licenza straordinaria per l’assistenza a persona portatrice di handicap grave, di cui all’art 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001,
e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, dopo aver fruito di due anni di congedo per assistere il figlio primogenito disabile, ha chiesto di beneficiare di ulteriori due anni per assistere il secondo figlio, pure portatore di handicap.
La Guardia di finanza ha rigettato l’istanza, sostenendo che non sarebbe possibile fruire più di una volta del congedo biennale nell'arco della vita lavorativa.
2. Avverso il provvedimento, il ricorrente ha spiegato un unico motivo di gravame, deducendone l’illegittimità per violazione di legge.
3. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
4. All’udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La materia del contendere verte, essenzialmente, sull’interpretazione dell’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui disciplina il congedo biennale retribuito per l’assistenza a familiari con disabilità grave, con particolare riferimento alla possibilità di beneficiarne in più occasioni nel corso della vita lavorativa del dipendente.
In particolare, la norma di riferimento è l’art. 42, comma 5-bis del d.lgs. 151/2001, ai sensi del quale “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”.
6. La disposizione ha favorito la nascita di due linee interpretative.
Secondo un primo orientamento, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa e recepito dalla Guardia di finanza, la disposizione normativa introdurrebbe un doppio limite alla fruizione del beneficio: da un lato, la persona affetta da handicap grave avrebbe diritto a un massimo di due anni complessivi di assistenza da parte dei propri congiunti; dall’altro, ciascun lavoratore potrebbe beneficiare del congedo per un periodo non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, anche qualora debba prestare assistenza a più familiari con disabilità (C.g.a.R.S., 16 dicembre 2024, n. 990; C.g.a.R.S., 21 ottobre 2021, n. 894; T.a.r. Napoli, sez. VI, 16 maggio 2023, n. 2946).
A tale lettura si contrappone una diversa interpretazione, sposata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la norma deve essere intesa nel senso che “il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare” (Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 2020, n. 26605).
7. Ad avviso del Collegio, è quest’ultima interpretazione a risultare preferibile, in quanto maggiormente aderente alla ratio solidaristica e personalistica sottesa alla disciplina in esame.
Come opportunamente evidenziato dalla Corte di cassazione, il destinatario primario della tutela non è il lavoratore in quanto tale, bensì il soggetto disabile, cui l’ordinamento intende garantire un’assistenza continuativa e adeguata.
Pertanto, un’interpretazione estensiva dei limiti posti dalla norma finirebbe per compromettere la finalità dell’istituto, privando il bambino disabile del sostegno dei propri familiari, imprescindibile per assicurarne non solo la tutela dell’integrità psico-fisica, ma anche una piena ed effettiva inclusione nel contesto sociale e relazionale di riferimento.
Apparirebbe, inoltre, manifestamente irragionevole un sistema che, per effetto di una rigida lettura della norma, finisca per negare al secondo figlio con disabilità grave il diritto all’assistenza familiare, unicamente a causa dell’intervenuto esaurimento del congedo biennale da parte del genitore, già precedentemente impegnato nell’accudimento di altri congiunti nelle stesse condizioni di bisogno. Una simile impostazione si tradurrebbe, in concreto, in una disparità di trattamento fondata su un dato meramente accidentale – ossia l’ordine temporale in cui insorgono le necessità assistenziali – penalizzando in modo sproporzionato proprio le famiglie più fragili, caratterizzate da un carico assistenziale più gravoso.
Alla luce delle considerazioni esposte, risulta evidente come un’interpretazione restrittiva dell’art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 151/2001 – tale da vincolare in modo assoluto la fruizione del congedo biennale al singolo lavoratore, indipendentemente dal numero dei soggetti bisognosi di assistenza – si risolverebbe in un’evidente violazione dei principi costituzionali di solidarietà, eguaglianza sostanziale e di tutela dei diritti inviolabili della persona sanciti dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, che impongono all’ordinamento di predisporre misure effettive di sostegno alle situazioni di maggiore vulnerabilità.
In questa prospettiva, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. 151/2001 deve necessariamente valorizzare la centralità del bisogno assistenziale del disabile e non può ammettere che il diritto all’assistenza venga subordinato al dato estrinseco del numero dei familiari da assistere e del pregresso utilizzo del beneficio da parte del lavoratore.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del congedo straordinario richiesto.
9. L’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del congedo richiesto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025