FINANZIARIA PER IL 2004 TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’

martedì 13 gennaio 2004

FINANZIARIA per il 2004

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’

Istituzione di una sorta di “aggregazione prolungata”.

 

ART.3 

 

COMMA 105:

 

Dopo l’articolo 42 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente: “Art. 42-bis – Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

  1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione .L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
  2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”

 

L’articolo istituisce una specie di “aggregazione prolungata”, tuttavia si dovrà chiarire se sarà possibile applicare la disposizione al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Una prima lettura sembrerebbe deporre per un diniego poiché al punto 1 si parla di “ dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”. La lettura attenta del citato art. 1, comma 2, potrebbe fornire qualche spiraglio, esso infatti recita:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Il legislatore intende riferirsi quindi, in primo luogo a tutte le amministrazioni dello Stato, specifica poi altre amministrazioni pubbliche ed enti per i quali potrebbe sorgere qualche dubbio. Non indica le Forze armate, né le Forze di polizia perché le ritiene pacificamente inserite tra le amministrazioni dello stato, o perché non ritenendole ivi inserite volutamente non le elenca per non inserirle tra le “amministrazioni pubbliche”?

Alcuni, ad esempio, dividono il personale dello Stato, tra personale propriamente “pubblico” e personale “pubblico così detto privatizzato” e in tale suddivisione la norma si applicherebbe al personale pubblico c. d. privatizzato.

Poiché si tratta di una innovazione molto importante per il lavoratore, che può in tal modo avvicinarsi all’altro genitore e così seguire la crescita del figlio sino ai tre anni di età , auspichiamo che nelle sedi opportune sia portata avanti una interpretazione che lasci spazi anche al personale militare ed a quello che esercita funzioni di polizia. Se così non fosse si creerebbe una disparità che non ha alcuna ragione d’essere e che dovrà essere sanata da un provvedimento legislativo, magari da avanzare nel prossimo rinnovo contrattuale, parte normativa.


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