IL CONTRASTO DI INTERESSI NON E' UNA SOLUZIONE, DUE ARTICOLI DI GUERRA E ZANARDI DA "LAVOCE.INFO"

martedì 21 novembre 2006

Pubblichiamo due interessanti articoli di Maria Cecilia Guerra e Albert Zanardi apparsi ieri sul sito www.lavoce.info in tema di contrasto di interessi.

 

 

MA IL CONTRASTO DI INTERESSI NON È LA SOLUZIONE

 

(di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi)

 

Il contrasto di interessi viene sempre più spesso, e da più parti, indicato come la formula magica cui affidare la lotta all’evasione nel nostro paese. Si tratterebbe di moltiplicare e rafforzare i momenti in cui i soggetti coinvolti in una qualche transazione di mercato sono posti in conflitto rispetto alle rispettive convenienze fiscali. Riconoscendo al compratore la possibilità di portare in deduzione/detrazione dalle proprie imposte una parte consistente del valore del bene o servizio acquistato, gli si dà un incentivo a farsi rilasciare evidenza fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) dell’avvenuta transazione dal venditore, che viene quindi costretto a soddisfare i propri obblighi fiscali. Lo schema dovrebbe essere applicato soprattutto nelle compravendite che coinvolgono, da un lato, un consumatore finale e, dall’altro, un libero professionista, artigiano o commerciante, le categorie sotto accusa di forte evasione.

Questo strumento di emersione dell’evasione è considerato coerente con la “logica di mercato”, e visto come integrativo, se non addirittura alternativo, al più tradizionale sistema di controlli/sanzioni gestito dall’amministrazione finanziaria.

 

Semplice, ma inefficace

 

L’apparente semplicità dello strumento non deve tuttavia portare a facili conclusioni sulla sua efficacia. Un po’ di semplice aritmetica  chiarisce un punto critico tanto ovvio quanto apparentemente dimenticato nel dibattito corrente: se le autorità fiscali volessero rafforzare il contrasto di interessi in modo tale da annullare la convenienza economica dell’evasione, l’agevolazione fiscale riconosciuta ai contribuenti onesti dovrebbe essere tale da annullare completamente il gettito dello Stato.

Supponiamo infatti che lo strumento prescelto sia una detrazione fiscale a fronte della presentazione di una fattura relativa alla spesa sostenuta. Venditore e compratore potrebbero comunque mettersi d’accordo di non far emergere fiscalmente l’operazione: il venditore pratica uno sconto adeguato e non dichiara i profitti corrispondenti alla vendita e il compratore non richiede la fattura, più che compensando con il non pagamento dell’Iva e con lo sconto la mancata detrazione. Per ridurre la convenienza di questi possibili accordi collusivi lo Stato potrebbe aumentare la detrazione. Tuttavia accordi collusivi reciprocamente convenienti sono sempre possibili fino a quando vi sia un qualche vantaggio collegato all’evasione (il gettito dello Stato) da spartirsi. Solo se il gettito complessivo ottenuto dallo Stato in assenza di evasione venisse annullato (e cioè se l’agevolazione riconosciuta al compratore fosse uguale alla somma delle imposte dovute dal venditore e dell’Iva dovuta dal compratore) il venditore non sarebbe più in grado di proporre al compratore uno sconto sufficientemente elevato da poterlo compensare, se accetta di evadere, per la rinuncia alla detrazione. 

Ovviamente, il ragionamento è fortemente semplificato perché non tiene conto di altri fattori che potrebbero spingere verso dichiarazioni veritiere, quali i costi connessi all’evasione fiscale in termini di probabilità di controllo e di ammontare delle sanzioni previste in caso di accertamento. Fattori questi che spingerebbero il compratore ad accettare che la transazione avvenga in nero solo a fronte di uno sconto più elevato rispetto a quello che si limita a compensarlo del mancato beneficio netto della deduzione.

In senso opposto, tuttavia, andrebbe considerato che il venditore, in caso di dichiarazione veritiera, è soggetto ad altre imposte oltre all’Irpef (come l’Irap) e, allo stesso tempo, che per il consumatore non è indifferente ricevere subito uno sconto dal venditore in cambio di uno sconto fiscale, rimandato al momento della dichiarazione, di non facile quantificazione, e che richiede comunque costi in termini di adempimento. Tutti elementi che ampliano l’intervallo degli sconti vicendevolmente convenienti.

Un punto importante da considerare è che il riconoscimento di una detrazione, farebbe aumentare il potere contrattuale dell’acquirente, mettendolo nella condizione di poter pretendere dal venditore uno sconto più alto sul prezzo di vendita per accettare che la transazione resti in nero: renderebbe quindi possibile, una distribuzione meno sperequata dei “vantaggi” dell’evasione. Ma l’evasione resterebbe comunque la strategia dominante, quella più conveniente per entrambi.

 

Margini stretti

 

I margini per rafforzare la strategia del ricorso al contrasto di interessi appaiono pertanto stretti. Una prospettiva di questo genere sarebbe accettabile da parte dello Stato solo se i gettiti limitati, o anche negativi, risultanti da elevate aliquote di detrazione, fossero visti come un costo - alternativo a quelli da sostenere per i controlli ordinari e presumibilmente temporaneo - per far emergere dal sommerso imprese completamente irregolari e far in modo quindi che, negli anni successivi, quelle stesse imprese possano essere più agevolmente controllate con gli strumenti tradizionali.

Una strategia di questo tipo sembra essere sottesa alla detrazione fiscale del 36 per cento riconosciuta ai contribuenti Irpef sui lavori di ristrutturazione edilizia, un settore in cui il sommerso è particolarmente diffuso. In tale caso, inoltre, il contrasto di interessi potrebbe risultare più efficace nel fare emergere l’evasione dal momento che il venditore si trova di fronte non uno solo, ma più compratori (gli inquilini del condominio). Al crescere del numero dei soggetti coinvolti gli accordi collusivi diventano, infatti, più difficili da realizzare.

Anche nei casi in cui lo si ritenga efficace è comunque illusorio pensare che il contrasto di interessi elimini la necessità di controlli e accertamenti fiscali. In primo luogo, perché sarebbe comunque necessario obbligare il contribuente che voglia avvalersi della detrazione/deduzione, a conservare la certificazione di tutte le spese sostenute. Per ciascuna dovrebbe essere trasmesso in via telematica al fisco il codice fiscale del venditore e, quanto meno, l’ammontare del pagamento effettuato, come oggi si fa, appunto, per le ristrutturazioni edilizie. Si tratterebbe di un aggravio non indifferente nei costi di adempimento.

Tutto sommato sembrerebbe più proficuo perseguire altre modalità di contrasto di interessi, che costringano il singolo contribuente a mettere a confronto il guadagno dell’evasione con i rischi o i costi che essa potrebbe comportare su altri fronti (ulteriori rispetto a quello di un probabile accertamento fiscale). Alcuni di questi sono già presenti nel nostro ordinamento, altri se ne possono pensare. Ad esempio, la previsione secondo cui la mancanza di certificazione fiscale impedisce il rilascio di dichiarazioni di conformità per le ristrutturazioni edilizie, o al fatto che non sia possibile vendere una casa su cui non si dimostri di avere pagato Ici e Irpef negli ultimi cinque anni, o che il venditore non abbia diritto al rimborso da parte dell’assicurazione in caso di errori professionali relativi ad attività per le quali i pagamenti siano avvenuto in nero, o ancora che il compratore non ottenga il rimborso di determinate prestazioni acquistate, da parte di un assicuratore (si pensi alle polizze sanitarie private), se queste non sono adeguatamente documentate anche in termini fiscali.

 

 

 

COME FUNZIONA (O NON FUNZIONA) IL CONTRASTO DI INTERESSI

 

(di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi)

 

Si ha contrasto di interessi fra un venditore e un compratore quando la convenienza a evadere dell’uno trova un ostacolo nella convenienza a rendere nota la transazione al fisco da parte dell’altro. Le modalità attraverso cui il sistema fiscale può generarlo possono essere analizzate mediante alcuni esempi.

Situazione attuale: nessun contrasto, anzi convergenza, di interesse a evadere

Consideriamo il caso di un venditore (si pensi a un artigiano o un libero professionista) che vende una sua prestazione del valore di 100 a un consumatore finale. Se a fronte di questa operazione sostiene costi per 20, il suo profitto, al lordo delle imposte, è pari a 80. Se la sua aliquota Irpef è il 40 per cento il venditore dovrà quindi pagare un’imposta pari a 32 e gli resterà un profitto netto di 48.
Sul prezzo della prestazione è dovuta l’Iva con l’aliquota ordinaria del 20 per cento. Poiché l’Iva è a carico del consumatore finale, il prezzo lordo della prestazione sale per lui a 100*(1+0,20)=120. Il consumatore sostiene quindi un onere di imposta (Iva) pari a 20.
Lo Stato incassa complessivamente 32+20=52.
In questa situazione l’evasione è conveniente per entrambi i soggetti coinvolti: accettando di pagare senza richiedere fattura (evasione totale), il compratore risparmia 20 di Iva e fa risparmiare al venditore 32 di Irpef.
Lo Stato non incassa alcun gettito.

Detrazione al 19 per cento: interesse all’evasione da parte del solo venditore; ancora nessun contrasto

Ipotizziamo adesso che, dietro presentazione della ricevuta fiscale, il consumatore possa beneficiare di una detrazione fiscale (cioè una riduzione dell’imposta pagata) e che, in analogia a quanto già oggi avviene per spese considerate meritevoli (sanitarie, di istruzione, per interessi passivi relativi al mutuo prima casa, eccetera), la detrazione sia pari al 19 per cento dell’ammontare della prestazione stessa.
Se l’operazione fosse pienamente dichiarata a fini fiscali, il venditore dovrebbe pagare, come nel caso precedente, un’Irpef di 32. Il consumatore pagherebbe un’Iva pari a 20 ma beneficerebbe di una minore Irpef di 19.
Lo Stato otterrebbe un gettito complessivo netto di 33.
L’interesse per il compratore a evadere l’imposta verrebbe praticamente annullato: il suo onere complessivo si ridurrebbe solo all’1 per cento. Resterebbe alto quello del venditore.
Quest’ultimo sarebbe allora incentivato a cercare un accordo con il compratore per non fare emergere fiscalmente l’operazione, proponendogli uno sconto sul corrispettivo in cambio della sua complicità. Nel nostro esempio il massimo sconto che il venditore può concedere al compratore è pari a 32, l’Irpef che non versa allo Stato. Se dovesse praticare uno sconto superiore a tale ammontare l’evasione non gli darebbe più alcuna convenienza.
In caso di accordo (collusione) fra le parti, il guadagno connesso all’evasione (pari alla sottrazione dell’intero gettito allo Stato e cioè 33) verrebbe ripartito fra compratore e venditore, e allo Stato non andrebbe alcun gettito.

Deduzione integrale: contrasto di interessi

Si potrebbe pensare che il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento abbia un esito potenzialmente così insoddisfacente nel combattere l’evasione e, quindi, per le casse dello Stato, perché l’incentivo offerto all’acquirente è molto basso: non lo compensa neppure pienamente dell’Iva da pagare.
Ipotizziamo allora che al compratore sia offerta la piena deducibilità della spesa sostenuta dal suo reddito imponibile.
Se l’operazione fosse pienamente dichiarata a fini fiscali, il venditore dovrebbe pagare, come nel caso precedente, un’Irpef di 32, mentre il consumatore pagherebbe un’Iva pari a 20 ma beneficerebbe, se ipotizziamo per lui un’aliquota marginale Irpef del 25per cento, di una minore Irpef di 25. Il consumatore otterrebbe quindi un sussidio dallo Stato, a sostegno della sua "onestà", pari a 25-20=5.
Il gettito complessivo netto per lo Stato sarebbe pari a (32-5)=27.
In questo caso il compratore avrebbe un sicuro interesse a ottenere la ricevuta dal compratore, che continuerebbe ad avere invece interesse a non rilasciarla (da qui il termine "contrasto di interessi").
Anche in questo caso però si aprirebbe un ampio margine di contrattazione fra le parti. Il venditore può infatti proporre al compratore uno sconto sul prezzo della prestazione, che lo compensi per il sussidio fiscale a cui rinuncia non usufruendo della deduzione. Nell’esempio, ciò avverrebbe con uno sconto almeno pari a 5. Se il compratore accettasse, il gettito per lo Stato sarebbe, anche in questa ipotesi, azzerato dall’evasione.
Lo spazio per la possibile collusione tra le due parti è piuttosto ampio: lo sconto praticato dal venditore potrà andare dal minimo di 5 a un massimo di 32 (ammontare che, come nel caso precedente, rende indifferente il venditore tra evadere o meno, in quanto esattamente pari al suo debito Irpef).
L’ampiezza dell’intervallo di contrattazione dipende criticamente dalle aliquote dell’Irpef del venditore e del consumatore. È ad esempio interessante notare che, nel caso in cui le aliquote marginali di imposta fossero invertite (40 per cento quella del compratore e 25 per cento quella del venditore) il riconoscimento di una deduzione integrale annullerebbe il gettito per lo Stato anche in caso di assenza di evasione. L’imposta dovuta dal venditore sarebbe infatti pari a 20 (il 25 per cento di 80) e al compratore verrebbe riconosciuto un sussidio di identico ammontare (un’Iva da pagare di 20 meno una deduzione di 40, 20-40 = - 20).
Se poi, l’aliquota del venditore si ponesse a un livello inferiore al 25 per cento o quella del compratore a un livello superiore al 40 per cento, in assenza di evasione lo Stato registrerebbe addirittura un gettito negativo: il sussidio, pagato al compratore per la sua onestà, che è tanto più elevato quanto più alta è la sua aliquota marginale, non sarebbe compensato dalla somma dell’Iva e dell’Irpef pagata dal venditore (che è tanto minore quanto minore è l’aliquota marginale del venditore stesso). In questo caso, paradossalmente, allo Stato converrebbe l’evasione fiscale.
Ovviamente il fatto che l’incentivo riconosciuto al compratore sia tanto più elevato quanto più alta è la sua aliquota marginale andrebbe adeguatamente valutato sotto il profilo dell’equità fiscale.

 


Tua email:   Invia a: