LETTERA DEL COCER DELLA G.di F. AL MINISTRO TREMONTI. Ruolo e dignita’ di “parte” alla rappresentanza militare nella fase concertativa dell’approvazione dei contratti.

mercoledì 21 gennaio 2004

LETTERA DEL COCER DELLA G.di F. AL MINISTRO TREMONTI.

Ruolo e dignita’ di “parte” alla rappresentanza militare nella fase concertativa   dell’approvazione dei contratti.

LA LETTERA CHE PUBBLICHIAMO INVIATA DAL COCER AL MINISTRO DELLE FINANZE IN DATA 9 DICEMBRE 2003 TRATTA, TRA L’ALTRO,  DELLA TEMATICA DEL RIORDINO DELLE CARRIERE CHE SUL FORUM APPARE COME UNA DELLE PIU’ INTERESSANTI  PER IL PERSONALE DIRETTIVO.

IL TEMA , IN ESSA, VIENE TRATTATO COMPIUTAMENTE  E CON ARGOMENTAZIONI FONDATE E CONDIVISUBILI. AL PUNTO CHE LO STESSO GOVERNO, PRIMA, ED IL PARLAMENTO POI, HANNO APPROVATO, CON LA FINANZIARIA, LO STANZIAMENTO  SIA PER IL RIALLINEAMENTO CHE PER UN SUCCESSIVO RIORDINO, COSI’ COME AUSPICATO DAL PRESIDENTE DEL COCER NELLA SUA MISSIVA. ( vedi nostro servizio recentemente pubblicato in tema di commento alla finanziaria).

 

 

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Roma, 9  dicembre 2003

 

On. Prof.

Giulio Tremonti

Ministro dell’Economia e delle finanze

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

 

 

 

OGGETTO: proposte di legge d’iniziativa dell’On. Bressa ed altri (A.C. n. 3372) e dell’On. Ascierto ed altri (A.C. n. 3956), concernenti “istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate”. Valorizzazione del ruolo negoziale della Rappresentanza Militare.

 

 

 

Le proposte di legge in oggetto, istituiscono un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione per il settore “difesa e sicurezza”, finalizzato a disciplinare in modo organico i contenuti del rapporto di impiego di tutto il personale delle F.F.AA. e delle FF.PP., inclusi i dirigenti civili e militari, attualmente esclusi dalle procedure di contrattazione e concertazione, ai sensi dell’art, 1 del D.Lgs. 12 maggio 1999, n. 195, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

Attraverso l’istituzione di un comparto unitario di contrattazione e concertazione, quindi, si dovrebbe avviare, secondo le modalità dell’art. 2 delle proposte, un procedimento di avvicinamento della disciplina del rapporto di impiego del personale delle FF.AA e FF.PP. che, come noto, rientra nell’ambito del personale in regime di diritto pubblico (giusta l’esclusone dalla disciplina degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, posta dal successivo art. 3 nei confronti del personale in questione), a quella propria del personale delle Amministrazioni pubbliche “privatizzato” ai sensi del citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (nel quale è confluito il precedente D.Lgs. 29/93).

La stessa utilizzazione del termine “comparto”, tipico del pubblico impiego in regime di diritto privato, indica tale intenzione.

I commi 1 e 2 dell’art. 2, sono coerenti a quanto attualmente previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 195/95; tuttavia, si nota che la lettera a) dell’art. 2, comma 2, pare in contraddizione con quanto stabilito dall’art. 1. Infatti, mentre in quest’ultimo si parla di un autonomo ed unitario comparto “difesa e sicurezza”, la lettera in esame ne indica due “difesa” e “sicurezza”. Il fatto va chiarito: o si disciplinano due comparti o non si chiamino tali le due articolazioni della negoziazione.

Per risolvere la questione, bisogna chiedersi se la complessità dei problemi sul tavolo possa essere gestita all’interno di un solo comparto, le cui componenti (FF.AA., Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza) presentano oggi forse più tratti distintivi che comuni.

Ne è riprova, l’attuale questione del c.d. “riallineamento” delle carriere dei Marescialli delle FF.AA. a quelle dei parigrado delle Forze di polizia.

Tale pretesa, fortemente sostenuta dagli Stati Maggiori (che, fra l’altro, si dicono certi di apposto finanziamento), viene basata su presunte difformità applicative del riordino dei ruoli operato in virtù della legge delega 6.3.1992, n. 216 ed attuato, per le FF.AA., con il decreto delegato 12.5.1995, n. 196, mentre per l’Arma dei carabinieri ed il  Corpo della Guardia di finanza,  rispettivamente, con i decreti 198 e 199.

In sostanza, i Marescialli delle FF.AA. lamentano meccanismi di carriera meno favorevoli rispetto a quelli dei colleghi delle Forze di polizia, soprattutto nel primo periodo di applicazione del decreto (regime transitorio).

Il d.lgs.  n. 196/1995, anche ai fini della trasformazione delle FF.AA. da leva a volontari e professionisti,  ha tra l’altro istituito i ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e dei sergenti nonché trasformato in ruolo marescialli quello, preesistente, dei sottufficiali, mentre nell’ambito delle Forze di polizia ad ordinamento militare (decreti legislativi 198 e 199) sono stati istituiti i rispettivi ruoli sovrintendenti (oltre alla trasformazione per i ruoli sottufficiali).

Le forme e le modalità di accesso ai ruoli e di avanzamento previste per le suddette Istituzioni sono sostanzialmente allineate nell’assetto a regime. Unica marcata eccezione, in proposito, è la limitazione nell’avanzamento a scelta per esami al grado di aiutante per i marescialli capo delle Forze armate, condizione che risulta penalizzante rispetto ai pari grado dell’Arma e del Corpo.

Per le Forze armate, tuttavia, sono state previste delle forti agevolazioni ed accelerazione per l’accesso ai suddetti ruoli nel periodo transitorio, nel senso che per i neo istituiti ruoli dei volontari di truppa e dei sergenti, con forti vacanze organiche, è stato previsto il riempimento con i volontari di truppa in ferma breve (con accessi agevolati di natura concorsuale), il primo e con i volontari di truppa in s.p. (con ingressi anche in eccedenza agli organici nel periodo transitorio di quindici anni), il secondo. Infine, analoghe agevolazioni organiche sono state previste, in un periodo transitorio di venti anni, per il ruolo marescialli delle Forze armate.

Risulta quindi chiaro che sfruttando l’elasticità concessa dalla legge delega, le Forze armate e di Polizia hanno diversamente disegnato l’assetto dei ruoli e le regole di avanzamento, in funzione delle reciproche, diverse, esigenze e gli altrettanto diversi e non più sovrapponibili assetti organizzativi.

Quello che si pretende disallineamento da parte dei Marescialli delle FF.AA., è in realtà l’effetto di diverse esigenze organizzative.

Sarebbe allora opportuno modificare l’art. 1 delle proposte in esame, prevedendo due separati comparti per FF.AA. e FF.PP.. Non è infatti ulteriormente utile continuare a concertare con esigenze ormai profondamente diverse, che si traducono in una defatigante “mediazione interna” per conciliare esigenze differenti, con evidenti rallentamenti dell’attività contrattuale e soluzioni spesso di mediocre profilo.

Appare anzi plausibile, coerente e conseguente alle proposte di legge in esame, disciplinare il trattamento nell’ambito di due comparti distinti, che, comunque, inizino e sviluppino la negoziazione con carattere di contestualità, stante l’esigenza di assicurare sostanziale omogeneità a categorie affatto peculiari nel panorama del pubblico impiego e di mantenere identità di regolamentazione per alcuni istituti giuridici ed economici comuni a tutte le Amministrazioni.

A questo punto, si potrebbe introdurre all’art. 2 delle proposte in esame, un criterio direttivo secondo il quale la legge finanziaria provveda, in occasione delle tornate di negoziazione, a stanziare risorse da destinare separatamente al trattamento economico principale, che per evidenti ragioni deve mantenersi uguale nell’ambito dei due comparti ed al trattamento accessorio, da calibrare – nella sede negoziale – in relazione alle peculiarità operative ed ordinative delle FF.AA e delle FF.PP..

Del resto, tale separazione è ormai maturata nei fatti.

Il 29 ottobre u.s., il Co.Ce.R. Interforze è stato ricevuto dal Ministro della difesa. Il Presidente dell’organismo, ha indicato fra i problemi in agenda la necessità del c.d. “riallineamento”. Il presidente del Co.Ce.R. Carabinieri ha allora precisato l’improponibilità dell’esigenza, in quanto di taglio corporativo e foriera di malcontento nell’Arma,  richiamando invece l’esigenza  un nuovo, generale, riordino dei ruoli delle FF.AA. e di Polizia.  Dagli interventi che sono seguiti, risulta la insanabile “spaccatura” del  Co.Ce.R. interforze e la non ulteriore  utilità dell’organismo  sulle questioni oggetto di concertazione.

Il 4 c.m.,  è stato siglato l'accordo per l'attribuzione delle somme previste a favore del personale delle Forze Armate e di Polizia, a titolo di recupero della differenza tra inflazione reale e programmata. Il Co.Ce.R. che presiedo ha accettato una soluzione di compromesso che consente di mantenere l'unità delle rappresentanze militari e sindacali di Polizia.

Di fronte alle divergenti esigenze delle FF.AA. (che non hanno siglato l’accordo), è stata presentata una dichiarazione congiunta con le rappresentanze del S.I.U.L.P., S.A.P., SILP–CGIL/UILPS, S.P.I., CONSAP/Rinnovamento Sindacale per UGL e F.S.P., concernente l'impegno a sostenere la richiesta di separazione dei Comparti difesa e sicurezza, già ai fini delle prossime tornate per il rinnovo del contratto relativo al biennio economico 2004-2005.

Non è in discussione la fondatezza delle rivendicazioni delle FF.AA.: solo che esse risultano incompatibili con quelle concorrenti delle Forze di polizia. Una separazione dei comparti, non può che semplificare il sistema.

La separazione dei comparti di contrattazione, tuttavia, dovrebbe accompagnarsi  alla valorizzazione dell’autonomia delle rappresentanze militari, nel segno della sentenza n. 449 del 17 dicembre 1999, con cui la Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di adeguarle all’esercizio compiuto del diritto di tutela dei rappresentati, pur nel rispetto delle esigenze funzionali e delle peculiarità dell’ordinamento militare.

Come è noto, la procedura negoziale attraverso la quale viene regolato il rapporto d’impiego delle Forze di polizia ad ordinamento militare., è quella della “concertazione”.

Quest’ultima, è stata prevista con gli artt. 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (che ha convertito, all’art. 1, il D.L. 7 gennaio 1992, n. 5), attribuendo agli organi rappresentativi delle FF.PP. ad ordinamento militare e delle FF.AA., un ruolo consultivo del Governo e, ancor più significativamente, un ruolo di partecipazione alla fase di definizione del contratto, entrambi fortemente innovativi dell’istituto della rappresentanza, come fino a quel punto delineata dal legislatore.

Il principio è stato attuato col D.Lgs 12 maggio 1995, n. 195 (come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129), che ha disciplinato le procedure relative al rapporto di impiego del personale delle FF.AA. e di Polizia. In particolare, all’art. 2, comma 1, lettera B) e comma 3, viene sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare, all’interno della delegazione composta dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze (già del tesoro), nonché dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, alla fase di concertazione, tra i Ministri citati e gli altri indicati nell’articolo in questione, sotto la presidenza del Ministro della Funzione pubblica.

Nel D.Lgs n. 195/95, inoltre, sono indicate le materie di oggetto di concertazione per il personale delle FF.PP. ad ordinamento militare (art. 4) e per il personale delle FF.AA. ( art. 5).

La “concertazione”, dovrebbe quindi significare che Amministrazioni militari e Consigli di rappresentanza si dovrebbero trovare dalla stessa parte del tavolo, dopo aver convenuto sulle necessità e le richieste conseguenti. La “concertazione”, evoca quindi la non autonomia delle parti che si confrontano. L’ipotesi alternativa è quella dell’accordo sindacale, che è invece previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

Nei fatti, Palazzo Chigi e Funzione Pubblica usano convocare i Consigli insieme alle rappresentanze sindacali per contrattare direttamente (come è avvenuto per il recente provvedimento di revisione dell’assegno di funzione), in posizione nettamente separata dalle delegazioni ministeriali di riferimento e senza previ contatti. In altre parole, secondo una procedura simile a quella disegnata dal citato art. 2, comma 1, lettera A) del D.Lgs 12 maggio 1995, n. 195 per le FF.PP. ad ordinamento civile. Non ultima considerazione, è che i Co.Ce.R. vengono chiamati a firmare i contratti, secondo il modello tipico della “contrattazione”.

Lo stesso On. Frattini, Ministro pro-tempore della Funzione Pubblica, ebbe a sostenere quanto sopra il 23 luglio 2002, in occasione di una audizione presso la Commissione difesa della Camera. In particolare, egli ebbe a disegnare uno schema che pare adeguato alla bisogna: prevedere che la delegazione del Governo comprenda i Ministri o loro delegati, mentre la parte rappresentativa sia costituita dal solo Co.Ce.R., collocando i Comandi generali in una posizione di “terzietà tecnica”, non parte del contratto ma garanti del non superamento delle regole sotto il profilo tecnico - militare.

Si otterrebbe un sistema più chiaro ed efficiente dell’attuale, oltre che in linea con la giurisprudenza costituzionale[1]  e che sanzionerebbe il ruolo dialettico della rappresentanza militare nella definizione del contratto, senza stravolgere l’attuale impianto normativo (basato sulla legge 382/78), che non riconosce alle rappresentanze militari  quella autonomia che è presupposto della “contrattazione” e dello “accordo sindacale”.

Nella sostanza, si dovrebbe riconoscere alla rappresentanza militare ruolo e dignità di “parte” nella fase concertativa, alla stregua degli altri soggetti pubblici che vi partecipano, modificando:

-                l’art. 2, comma 1., lett. B), del D.Lgs 12 maggio 1995, n. 195 nel modo seguente:

Testo attuale

Testo proposto

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER -Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

 

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano i rappresentati del consiglio centrale di rappresentanza (COCER – Sezioni carabinieri e Guardia di finanza). Le delegazioni dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze,  sono integrate dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o i loro delegati.

-                l’art. 2, comma 3., del D.Lgs 12 maggio 1995, n. 195 nel modo seguente:

Testo attuale

Testo proposto

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera B), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Le rappresentanze militari partecipano alle procedure di cui al comma 1, lettera B) e al comma 2, con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

 

La proposta suddetta, è stilata unicamente in riferimento alle Forze di polizia  ad ordinamento militare.

Nulla toglie che, in caso di accordo, sia estesa anche alle Forze Armate, modificando in forma analoga, l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195.

Il Consiglio ha approvato la presente missiva.

 

Il Presidente del COCER

 Gen.B. Paolo Poletti

 

 



[1] Si fa riferimento alla sentenza n. 449 del 17 dicembre 1999, con cui la Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di adeguare le rappresentanze all’esercizio compiuto del diritto di tutela dei rappresentati, pur nel rispetto delle esigenze funzionali e delle peculiarità dell’ordinamento militare.

 


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