Pubblicato in G.U. nr 24 del 30/1/2004 il Decreto che attribuisce un assegno di valorizzazione dirigenziale per i funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle F

lunedì 02 febbraio 2004

DECRETO 23

dicembre 2003

Determinazione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale per i funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (GU n. 24 del 30-1-2004)

                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELL'INTERNO, DELLA DIFESA,
       DELLA GIUSTIZIA E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
  Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha  stanziato 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005,  al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale
dei  trattamenti  economici dei funzionari del ruolo dei commissari e
qualifiche  o  gradi  corrispondenti  della  stessa Polizia di Stato,
delle altre Forze di polizia e delle Forze armate;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 maggio 2003, n. 193, recante il
sistema  dei  parametri  stipendiali  per  il personale non dirigente
delle  Forze  di  polizia  e  delle Forze armate, a norma dell'art. 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86;
  Considerato  che  il  predetto art. 33, comma 2, della legge n. 289
del  2002,  prevede  che la ripartizione delle risorse possa avvenire
anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi al fine di
realizzare  una valorizzazione graduale dei trattamenti economici del
personale  direttivo  sopra  richiamato  Â«fino  a  quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale
delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e agli ufficiali di
grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle  Forze  armate,  in  armonia  con i trattamenti economici della
dirigenza  pubblica  e  tenuto  conto  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...»;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  valorizzazione  dirigenziale  dei
trattamenti  economici  del personale interessato con gradualita', in
relazione:
    a) alla  rilevanza  delle  funzioni  in  rapporto all'ordinamento
gerarchico dei ruoli;
    b) alla necessita' di assicurare un rilievo economico adeguato in
rapporto   alle   risorse   disponibili,  tenuto  anche  conto  degli
incrementi  conseguenti  all'introduzione  del  sistema dei parametri
stipendiali  di  cui  al  decreto  legislativo n. 193 del 2003, sopra
richiamato;
  Ritenuto  pertanto necessario, in relazione alle risorse stanziate,
attuare  la prevista graduale valorizzazione dei predetti trattamenti
economici  con riguardo al personale che riveste la qualifica di vice
questore aggiunto o qualifica corrispondente della Polizia di Stato e
le  qualifiche  e gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia e
delle  Forze  armate,  in  relazione  alle  funzioni  di piu' elevato
livello,  alla  maggiore  contiguita'  dello  stesso  personale con i
dirigenti  delle  medesime  Forze  di polizia e delle Forze armate ed
alla  prevista  sostituzione  degli  stessi dirigenti, con precedenza
rispetto al personale con qualifica di commissario capo e qualifica o
grado corrispondente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Fino   a   quando  non  saranno  approvate  le  norme  per  il
riordinamento  della dirigenza del personale delle Forze di polizia e
delle   Forze   armate,   ai  vice  questori  aggiunti  e  qualifiche
corrispondenti  della  Polizia  di  Stato,  al  personale che riveste
qualifiche corrispondenti delle altre Forze di polizia ad ordinamento
civile,  nonche'  ai  tenenti  colonnelli  e  maggiori delle Forze di
polizia  ad  ordinamento  militare e gradi corrispondenti delle Forze
armate  e' attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un assegno di
valorizzazione  dirigenziale  di  1.752  euro annui lordi per tredici
mensilita',  utilizzando per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 lo
stanziamento  di  35  milioni  di  euro, di cui all'art. 33, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.  A  decorrere  dall'anno  2006,  con decreto del Ministro per la
funzione  pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  il  Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati,
l'assegno di cui al comma 1 e' rideterminato ogni triennio sulla base
dell'entita'  dei  destinatari, fermo restando lo stanziamento di cui
all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3.  L'assegno  di  valorizzazione  dirigenziale  di cui al presente
articolo  e' pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 503, e non produce effetti ai fini
della     determinazione     dell'indennita'    di    ausiliaria    e
dell'attribuzione   di   qualsiasi   altro  beneficio  economico  per
promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione
dal servizio.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
 
    Roma, 23 dicembre 2003
 
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Mazzella
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti
 
                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu
 
                      Il Ministro della difesa
                               Martino
 
                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli
 
          Il Ministro delle politiche agricole e forestali
                              Alemanno
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministeri  istituzionali,
registro n. 1, foglio n. 134

 


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