PRIVACY: GARANTE VARA LINEE GUIDA PER PUBBLICO IMPIEGO. PIU' PROTEZIONE PER DATI SANITARI, SU WEB SOLO SE INDISPENSABILI

sabato 14 luglio 2007

PRIVACY: GARANTE VARA LINEE GUIDA PER PUBBLICO IMPIEGO

PIU' PROTEZIONE PER DATI SANITARI, SU WEB SOLO SE INDISPENSABILI

 

   (ANSA) - ROMA, 10 LUG - Dati sanitari dei lavoratori pubblici piu' protetti; raccolta delle impronte digitali per l'accesso al luogo di lavoro solo in casi eccezionali; su Internet, come su documenti cartacei, solo dati indispensabili. La tutela della riservatezza puo' essere garantita senza venire meno al principio di trasparenza della pubblica amministrazione. Sono queste alcune misure che il Garante ha individuato con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico. Il provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (relatore Mauro Paissan), oltre a fornire orientamenti per cittadini e amministrazioni pubbliche risponde anche a segnalazioni e quesiti rivolti al Garante. Le Linee guida (sul sito www.garanteprivacy.it) seguono quelle gia' adottate di recente per i lavoratori privati.

          Questi in sintesi alcuni dei punti principali del provvedimento:

   - Assenze per malattia, certificati e visite mediche. In caso di assenza per malattia all'amministrazione vanno consegnati certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermita'. Se il lavoratore produce documentazione in cui e' presente anche la diagnosi, l'ufficio deve astenersi dall'utilizzare queste informazioni e deve invitare il personale a non produrre altri certificati con le stesse caratteristiche. Particolari cautele devono essere adottate dall'ente pubblico quando tratta dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all'Inail, abilitazioni al porto d'armi e alla guida.

   - Diffusione dei dati in Internet. Le amministrazioni devono assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire il 'diritto all'oblio' (trascorso un certo periodo dalla pubblicazione e' opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove non siano piu' rintracciabili dai motori di ricerca esterni). Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti (no a recapiti telefonici, codice fiscale ecc.). E' sempre vietata la diffusione di informazioni sulla salute del lavoratore o dei familiari.

    - Dati biometrici dei lavoratori pubblici. Non e' consentito un uso generalizzato dei dati biometrici dei dipendenti (impronte digitali, iride) per controllare le presenze o gli accessi sul luogo di lavoro. Il Garante puo' autorizzare l'attivazione solo in presenza di particolari esigenze (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo, conservazione di oggetti di particolare valore) e con precise garanzie (verifica preliminare dell'Autorita', no ad archivi centralizzati, codice cifrato dell'impronta memorizzato solo nel badge del dipendente).

   - Comunicazioni tra amministrazione e lavoratore. Per prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di persone non autorizzate, l'amministrazione deve adottare forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate: inoltrando le note in busta chiusa, inviandole all'e-mail personale o invitandolo a ritirare personalmente la documentazione. (ANSA).


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