LA MODERNITÀ CHE ARRIVA DALLA SPAGNA, ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA DELLA GUARDIA CIVIL (di Simone Sansoni)

martedì 02 ottobre 2007

1. PREMESSA

 

Proprio in questi giorni sta salendo in Italia il tono del dibattito per la riforma della vecchia legge sulla rappresentanza militare, che vede opposti da una parte i propugnatori del sindacato e dall’altra i fautori del mantenimento di una rappresentanza interna. Può essere di qualche interesse, perciò, andare a vedere cosa sta accadendo in Spagna, il paese dell’Unione europea che ormai da molti anni si distingue per capacità di innovazione e per una prorompente crescita sociale oltre che economica.

 

Ebbene, proprio in questi mesi nella grande nazione iberica si sta realizzando una riforma epocale per la Guardia Civil, corpo di polizia a struttura militare dagli innumerevoli compiti, con un organico di ben 70.000 uomini che dipendono per impiego dal ministero dell’interno e per missioni e carriera dal ministro della difesa. Insomma, un'istituzione  molto simile ai nostri Carabinieri e che infatti viene anch'essa chiamata la “Benemerita”.

 

La notizia è ancora freschissima, perché solo tre mesi fa, e cioè il 28 giugno scorso, il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato, con i voti della sola maggioranza e con la contrarietà del Partito Popolare, un progetto di legge di iniziativa governativa per un nuovo e più evoluto regime per i diritti e i doveri degli appartenenti al Corpo. Un progetto che quindi ha ottime possibilità di passare al Senato, considerati i limitati poteri e competenze attribuiti al secondo ramo del parlamento spagnolo.

 

 

2. CARATTERISTICHE DEL DOPPIO BINARIO SPAGNOLO

 

Per comprendere compiutamente la grande valenza innovativa della riforma spagnola, abbiamo tradotto il testo del progetto di legge (e ci scusiamo fin da ora per le inesattezze)  e lo pubblichiamo di seguito a questo articolo, limitandoci alle parti riguardante la nuova disciplina del diritto di associazione e dell'organismo unico della rappresentanza.

 

È bene precisare che l’articolato è stato modificato nel corso dell’esame parlamentare per soddisfare le istanze della sinistra governativa (soprattutto il partito Sinistra Unita, propenso più alla smilitarizzazione del Corpo) e che, dall’opposizione, il Partito Popolare ha presentato un testo alternativo, respinto dal Congresso, che prevedeva comunque la libertà d’associazione. Si noterà, inoltre, come il progetto entri molto nel dettaglio, intervenendo anche su questioni particolari e apparentemente minime allo scopo evidente di lasciare pochissimo spazio ai successivi regolamenti ministeriali.

 

Il nuovo sistema si basa su due pilastri: le associazioni e il Consiglio della Guardia Civil, organismo interno di rappresentanza mista.

 

 

3. I DUE TIPI DI ASSOCIAZIONI CONSENTITE

 

Per quanto riguarda il primo pilastro, nei principi generali viene riconosciuta la piena libertà di costituire associazioni, che potranno dividersi in due tipologie: 1) le associazioni professionali, che si occupano della difesa e promozione dei diritti e degli interessi professionali, economici e sociali dei lavoratori della Guardia Civil; 2) le associazioni non professionali, cioè di tipo socio-culturale. Viene negata, invece, la possibilità di costituire sindacati e di esercitare il diritto di sciopero.

 

Mentre le associazioni non professionali saranno regolate dalle norme generali previste per le associazioni di cittadini, quelle a carattere professionale potranno:

 

1)    presentare alle autorità competenti proposte e richieste relative ai loro obiettivi;

2)    prestare appoggio e assistenza ai soci e rappresentarli davanti agli organi competenti;

3)    tenere riunioni, esporre annunci o comunicazioni nelle caserme;

4)    presentare liste di candidati alle elezioni dell’organo di rappresentanza militare.

 

Di contro, per poter essere riconosciute come associazioni di tipo professionale i sodalizi dovranno ottenere l’iscrizione ad un registro ministeriale, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

 

a)    essere costituite esclusivamente da appartenenti alla Guardia Civil;

b)    avere estensione nazionale;

c)    funzionare sulla base di principi democratici;

d)    prevedere una serie di requisiti formali nell’atto costitutivo.

 

Le associazioni professionali saranno considerate “rappresentative” se avranno ottenuto alle elezioni del Consiglio almeno un rappresentante o il dieci per cento dei voti espressi  in due categorie.

 

Le associazioni rappresentative potranno godere di seguenti ulteriori riconoscimenti:

 

Ø    essere informate e consultate nel processo di elaborazione dei progetti normativi;

Ø    partecipare ai gruppi di lavoro costituiti per il trattamento degli aspetti professionali;

Ø    formulare reclami alle autorità competenti;

Ø    usufruire di permessi retribuiti per i loro rappresentanti.

 

 

4. L’ORGANO UNICO DELLA RAPPRESENTANZA

 

Accanto al sistema associativo esterno al Corpo sopra delineato, viene poi prevista la costituzione di un organo interno misto di rappresentanza: il Consiglio della Guardia Civil.

 

La peculiarità del Consiglio è che è costituito in egual numero da rappresentanti del personale, designati mediante apposite elezioni, e da rappresentati dell’amministrazione designati dal Ministro, tra i quali il Presidente.

 

Le elezioni avvengono, come già si è scritto, sulla base di liste per categoria presentate dalle associazioni professionali. È prevista anche la possibilità di presentare liste non collegate ad alcuna associazione qualora si raccolgano le firme necessarie tra i militari non associati.

 

Il principale compito del Consiglio è di tipo consultivo ed informativo in relazione ai principali aspetti lavorativi: stato professionale e regime disciplinare, condizioni di lavoro, retribuzioni, addestramento e formazione, permessi e licenze, previdenza sociale complementare; esso dovrà essere sentito prima che venga adottato qualsiasi provvedimento in relazione ai suddetti argomenti.

 

I suoi componenti avranno alcuni diritti tra cui la libera circolazione nelle caserme, la libera distribuzione di pubblicazioni e l’attribuzione di permessi. La legge inoltre prevede per tutti gli appartenenti la possibilità di riunirsi e manifestare pubblicamente, purché in borghese e disarmati, nonché di esprimere liberamente il proprio pensiero.

 

 

5. COME SI È ARRIVATI ALLA NUOVA LEGGE

 

Ma come si è arrivati a queste rilevanti innovazioni?

 

Tutti ricorderemo come il Partito Socialista spagnolo (PSOE) ha vinto tre anni fa le elezioni all’indomani delle gravissime stragi terroristiche alla metropolitana di Madrid, sovvertendo clamorosamente il pronostico che dava per sicura la riconferma del Partito Popolare.

 

Nel programma elettorale del PSOE era inserita una parte che riconosceva più ampi spazi di partecipazione democratica al personale della Guardia Civil elaborata a seguito di una serie di confronti con le associazioni degli appartenenti al Corpo, e in particolare con l’AUGC (Asociaciòn Unificada de Guardias Civiles) alla quale sono iscritti ben 25.000 militari.

 

Dopo l’affermazione elettorale del PSOE, le speranze dei militari della “Benemerita” spagnola sono rimaste frustrate per alcuni anni a causa di un palese atteggiamento di chiusura del nuovo ministro della difesa, José Bono, che ha cercato di frenare il processo riformatore annunciato prima delle elezioni.

 

L’AUGC è stata costretta, perciò, a promuovere una serie di iniziative di protesta per l’evidente inadempimento del governo Zapatero: dall’astensione nei pellegrinaggi militari, al boicottaggio dell’organo di rappresentanza del personale con le dimissioni in massa degli associati, culminate con la manifestazione di Madrid del 20 gennaio 2007 con oltre tremila militari scesi in piazza con l’uniforme dal caratteristico tricorno, sfidando il regolamento che non lo permette.

 

La prima reazione è stata una dura repressione interna, con misure disciplinari gravi contro diciotto agenti organizzatori della manifestazione ai quali, come ricorderemo, il Cocer della Guardia di Finanza ha espresso solidarietà con un comunicato dello scorso 7 febbraio.

 

Ma da quel momento in poi le cose sono cambiate e il governo Zapatero ha cominciato ad essere fortemente pressato dal crescente interesse dei media alle difficili condizioni di vita del personale della Guardia Civil. Così, a marzo, dopo le dimissioni del ministro Bono, il Ministro dell’Interno Pérez Rubalcaba  ha presentato il progetto di riforma.

 

 

6. UNA SOLUZIONE REPLICABILE IN ITALIA?

 

Il Governo spagnolo ha quindi scelto una via intermedia tra la libertà sindacale tout court ed un sistema interno; pur negando esplicitamente la possibilità di costituire sindacati, è riconosciuta un’ampia libertà associativa di tipo professionale con facoltà e poteri in parte simile ai sindacati veri e propri. Tuttavia, probabilmente per mantenere una rappresentanza “istituzionale” ed unitaria, è previsto anche l’organismo interno al Corpo la cui composizione mista, associazioni ed amministrazione, lo rende forse meno soggetto ad ipotetiche strumentalizzazioni esterne.

 

La Spagna  e l’Italia sono nazioni simili per storia, cronaca politica, cultura e religione. Hanno avuto entrambe un passato dittatoriale, una recente esperienza governativa di centrodestra e una maggioranza attuale di centrosinistra. Tuttavia, nonostante queste analogie, è curioso notare come completamente diversi siano gli approcci e le soluzioni che le forze politiche stanno riservando al tema dei diritti dei militari.

 

Una volta reso pubblico il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Difesa del Senato, del quale sono nel frattempo circolate anticipazioni molto poco confortanti, sarà interessante paragonare le due filosofie in materia di politica militare e diritti del personale.

  

SIMONE SANSONI

Comitato precongressuale Sezione Ficiesse di Torino

  

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SENATO DI SPAGNA

PROGETTO di LEGGE 621/000111

Regolamento organico dei diritti e dei doveri dei membri della Guardia Civil.

(testo trasmesso dal Congresso dei Deputati)

 

(Traduzione curata da Simone Sansoni, del Comitato di coordinamento precongressuale della Sezione Ficiesse di Torino)

 

TITOLO I. Disposizioni generali

 

Articolo 1 Oggetto e portata della legge

1- La presente legge statutaria regola i diritti che spettano ed i doveri esigibili dai membri della Guardia Civil per lo sviluppo del regime dei diritti e delle libertà pubbliche stabilite dalla Costituzione e dai principi dello Stato sociale e democratico di Diritto, con le particolarità derivate dal suo carattere dell'istituto avente natura militare...(omissis)

 

TITOLO II. Dell'esercizio dei diritti fondamentali

e delle libertà pubbliche

 

Articolo 2. Titolarità

Le Guardie Civil sono titolari dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche riconosciute nella Costituzione, senza altri limiti nel loro esercizio che quelli stabiliti in questa legge, e nelle disposizioni che sviluppino la presente legge statutaria.

 

Articolo 7. Libertà d'espressione ed informazioni.

1. - Le Guardie Civil hanno diritto alla libertà d'espressione e comunicare e ricevere liberamente le informazioni nei termini stabiliti dalla Costituzione, con i limiti che il loro regime disciplinare stabilisce, il segreto professionale ed il rispetto della dignità delle persone, delle istituzioni e dei poteri pubblici.

2. – Nelle questioni di servizio o relativi all'istituzione l'esercizio di questo diritto sarà conforme ai limiti derivati dal rispetto della disciplina, come pure ai doveri di neutralità politica e sindacale e della riserva.

 

Articolo 8. Diritto di riunione e manifestazione.

1. - Le Guardie Civil non potranno organizzare manifestazioni o riunioni dal carattere sindacale o politico.

2. - Le riunioni delle Guardie Civil nelle strutture ufficiali dovranno essere comunicate precedentemente al comandante dell'unità, del centro o dell'organo corrispondente, che potranno non autorizzarle a causa del funzionamento del servizio.

3. - In tutto i casi non potranno presenziare alle manifestazioni o alle riunioni vestendo l'uniforme prescritta, né trasportando armi e dovranno rispettare le esigenze di neutralità proprie dello status della Guardia Civil.

 

Articolo 9. Diritto d'associazione.

1. - Le Guardie Civil hanno il diritto di associarsi liberamente e costituire associazioni in conformità con quanto previsto negli articoli 22 e 104.2 della Costituzione ed di questa legge statutaria, per difesa e promozione dei loro diritti ed interessi professionali, economici e sociali.

2. - Le associazioni delle Guardie Civil che non hanno obiettivi professionali, saranno regolati da quanto disposto in questo articolo e dalle norme generali regolate dal diritto di associazione.

3. - Le associazioni delle Guardie Civil create con obiettivi professionali saranno regolate secondo quanto disposto in questa legge, essendo in applicazione ausiliaria alle norme generali regolanti il diritto d'associazione.

4. – Le Guardie Civil membri di un'associazione hanno diritto di partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi di questa, senza limitazioni che quelle stabilite nella legge attuale.

5. - Le associazioni delle Guardie Civil non possono effettuare le attività del sindacato o politiche, né essere membro dei partiti politici o dei sindacati.

 

Articolo 11. Diritto sindacale.

Le Guardie Civil non potranno avere il diritto di costituire sindacati.

 

Articolo 12. Diritto di sciopero.

Le Guardie Civil non potranno impiegare il diritto di sciopero nè realizzare azioni sostitutive o simile agli stessi, nè altre azioni organizzate allo scopo di alterare il normale funzionamento dei servizi.

 

Articolo 14. Accesso al Difensore Civico.

Le Guardie Civil potranno rivolgersi direttamente ed individualmente al Difensore Civico, in accordo con quanto previsto nella legislazione regolante il Difensore Civico.

 

TITOLO VI. Delle associazioni professionali.

 

Articolo 36 Portata, durata e scopo dell'associazione.

Le associazioni professionali delle Guardie Civil devono avere ambito nazionale, saranno costituite a tempo indefinito ed avranno come scopo principale la soddisfazione degli interessi sociali economici e professionali dei loro soci e la realizzazione di attività associative che favoriscano l'efficienza nell'esercizio della professione e la deontología professionale dei loro membri.

In nessun caso queste associazioni professionali avranno carattere lucrativo.

 

Articolo 37 Regime economico

1. - Le associazioni professionali potranno finanziarsi con le quote dei loro affiliati o altre risorse economiche previste dai loro statuti. In nessun caso potranno percepire donazioni private.

2. - La percezione, nel caso, di sovvenzioni pubbliche sarà fatto a carico dei bilanci generali dello Stato.

3. - Il regime economico delle associazioni professionali sarà sottoposto ai principi di trasparenza e pubblicità.

 

Articolo 38 Diritti delle associazioni

1. - Le associazioni professionali costituite legalmente avranno il diritto di presentare le proposte e inoltrare richieste relative ai loro obiettivi verso le autorità competenti nei termini che regolarmente sono determinati.

2. - Le associazioni professionali potranno assicurare e prestare appoggio e assistenza ai loro soci, così come rappresentarli legittimamente davanti agli organi competenti delle pubbliche amministrazioni negli argomenti che interessano la portata professionale della Guardia Civil, salvo in quei casi in cui questa rappresentazione è esclusa.

3. - Le associazioni professionali delle Guardie Civil potranno promuovere le candidature per l'elezione dei membri del Consiglio della Guardia Civil e di tutti gli altri organi di partecipazione o della rappresentazione che si stabilisca, come pure per l'elezione dei membri degli organi di rappresentanza, di governo e direzione delle mutue, delle associazioni e degli altri enti di protezione sociale e di benessere ufficialmente costituiti per i membri della Guardia Civil, quando così prevede la norma specifica.

 

Articolo 39. Composizione.

1. - Per poter affiliarsi con associazioni professionali, i membri del corpo del Guardia Civil dovranno essere nella situazione amministrativa per la quale, in accordo con la normativa regolamentare del regime di detto personale, abbiano diritti e obblighi inerenti la loro condizione di Guardia Civil. Con le limitazioni stabilite in questa legge, le Guardie Civil che appartengono ad una di queste associazioni, potranno, dopo il congedo, rimanere affiliate a quella, ogni volta che lo concedono gli statuti corrispondenti.

2. - I membri della Guardia Civil potranno essere affiliati soltanto con le associazioni professionali formate esclusivamente dai membri del loro Corpo. Queste associazioni non potranno essere raggruppato con altre che non siano pure composte esclusivamente dai membri del Corpo. Tuttavia, potranno partecipare ad organizzazioni internazionali del loro stesso carattere.

3. - Gli allievi delle istituzioni d'istruzione del Guardia Civil che non abbiano lo stato di Guardia Civil non potranno essere associati.

4. - Sarà soltanto possibile essere affiliati con una associazione professionale.

 

Articolo 40. Esercizio.

L'esercizio del diritto d'associazione professionale sarà fatto in modo che, comunque, siano garantiti i principi di base delle prestazioni delle Forze e dei Corpi di sicurezza dello Stato e l'adempimento delle funzioni che sono affidate per proteggere l'esercizio libero dei diritti e delle libertà delle persone e per garantire la sicurezza del cittadino.

 

Articolo 41. Esclusioni.

Sono escluse dall’ambito di attività delle associazioni professionali l'esercizio del diritto di sciopero, le azioni sostitutive ad esso, la negoziazione collettiva e l'approvazione delle mediazioni di conflitto collettivo, così come la realizzazione delle azioni che eccedono l'esercizio dei diritti riconosciuti nella presente legge statutaria ai membri della Guardia Civil,  specialmente quelli regolati negli articoli 7 e 8.

 

Articolo 42. Rappresentanti dell'associazione.

Avranno lo status di rappresentanti delle associazioni professionali quelle Guardie Civili in servizio attivo che, avendo la condizione di affiliato, sono state designate a questo secondo la procedura stabilita nei relativi statuti. Gli effetti di questa indicazione avverranno a partire dal giorno seguente a quello della relativa iscrizione nel Registro delle Associazioni Professionali istituito al Ministero dell’Interno.

 

Articolo 43. Associazioni rappresentative.

Saranno considerate associazioni professionali rappresentative quelle che avranno ottenuto alle elezioni al Consiglio della Guardia Civil, almeno, un rappresentante o, in due categorie, il dieci per cento dei voti espressi in ciascuna di loro.

 

Articolo 44. Diritti delle associazioni professionali rappresentative

1. - Le associazioni professionali rappresentative dovranno essere informate e consultate nel processo di elaborazione dei progetti normativi che interessano la condizione professionale dei membri dell’Istituzione.

2. - Inoltre, parteciperanno, in ogni caso, nei gruppi di lavoro o commissioni che sono costituiti per il trattamento degli aspetti professionali.

3. - Inoltre, potranno formulare le proposte, dare informazioni, inoltrare richieste e formulare reclami alle autorità competenti.

 

Articolo 45. Diritti dei rappresentanti delle associazioni professionali rappresentative.

1. – Regolarmente sarà regolato l'accesso dei membri delle associazioni che fanno parte del Consiglio della Guardia Civil e di un rappresentante indicato dalle associazioni professionali rappresentative che non fanno parte di questo consiglio, il loro alloggiamento e le facilitazioni per partecipare alle loro attività dell’associazionismo professionale, che, comunque, richiederà comunicazione preventiva al comandante dell'unità, del centro o dell'organo, non potendo tali attività interrompere o ridurre il normale funzionamento dei servizi.

2. - Inoltre, sarà regolato il diritto dei rappresentanti delle associazioni con membri nel Consiglio della Guardia Civil a disporre del tempo, delle ore mensili e dei permessi per lo sviluppo delle attività relative al loro incarico.

 

Articolo 46. Media per le associazioni.

In tutte le unità, i centri o gli organi saranno previsti i posti adeguati per l’esposizione di annunci o comunicazioni delle associazioni professionali.

 

Articolo 47. Altri diritti.

1. - Le associazioni professionali delle Guardie Civili avranno il diritto di radunare e tenere le riunioni nei centri ufficiali della Guardia Civil come parte dell’esercizio del diritto d'associazione professionale. Queste riunioni saranno fatte oltre l’orario lavorativo e senza disturbare il procedere dei servizi. La loro celebrazione richiederà la richiesta precedente al comandante dell'unità, del centro o dell'organo, che potrà  negarla, quando considera che il servizio può essere danneggiato.

2. - L'autorizzazione dovrà essere chiesta per iscritto, con un preavviso minimo di settantadue ore e sarà precisato la data, l'ora ed il posto della riunione ed i dati dei firmatari che accreditano la rappresentanza dell'associazione secondo  i relativi statuti per radunare la riunione. Se prima di 24 ore precedenti alla data della celebrazione della riunione l'autorità competente non ha formulato obiezioni per mezzo di risoluzione espressa, potrà essere celebrata senza un altro requisito successivo.

3. – Chi convoca la riunione sarà responsabile del suo normale sviluppo.

 

Articolo 48. Costituzione ed iscrizione dell'associazione professionale.

1. - Le associazioni professionali delle Guardie Civili saranno validamente costituiti qualora si registrino nel Registro delle Associazioni Professionali istituito appositamente al Ministero dell’Interno.

2. - L'iscrizione si eserciterà su richiesta di chiunque dei promotori, alla quale sarà accompagnata il testo degli statuti e dell'atto originale, indicante chi di questi opera come rappresentanti.

3. - L'iscrizione potrà negarsi soltanto quando la composizione dell'associazione non è secondo il disposto dell’articolo 39 o quando gli Statuti non soddisfano le condizioni stabilite in questa legge statutaria o negli altri presupposti previsti nelle norme regolatorie del diritti d'associazione generalmente.

4. - Il termine per l'iscrizione nel Registro delle Associazioni Professionali istituito al Ministero dell’Interno sarà di tre mesi dalla ricezione della richiesta nell'organo competente. Passato questo termine senza notifica della risoluzione espressa, potrà essere considerata accettata la richiesta dell'iscrizione.

5. - Quando sono accertati difetti formali nella richiesta o nella documentazione che la accompagna, si sospenderà il termine per procedere all'iscrizione e inizierà quello corrispondente per la regolarizzazione dei difetti notati.

 

Articolo 49. Statuti.

Gli statuti dovranno contenere i seguenti dati:

a) - la denominazione.

b) - l'indirizzo e la portata nazionale della sua attività.

c) - gli obiettivi e le attività dell'associazione, descritti nella forma precisa.

d) - i requisiti e le modalità dell'ammissione, sanzione ed espulsione del socio e, in questo caso, la categoria di questi. Potranno anche includere conseguenze del mancato pagamento delle quote da parte del socio.

e) - i diritti e gli obblighi del socio e, nel relativo caso, ogni modalità.

f) - i criteri che garantiscono il funzionamento democratico dell'associazione.

g) - i sistemi di controllo e di rappresentanza, sua composizione, regole e procedura per l'elezione e sostituzione dei relativi membri, le loro attribuzioni, la durata delle posizioni, cause di cessazione, forme di deliberazioni, per adottare ed eseguire le decisioni e le persone o le posizioni per certificarle, come pure i requisiti affinché gli organi accennati siano validamente costituiti, ed il numero necessario di soci per potere radunare le sessioni o proporre gli ordini del giorno.

h) - il regime della gestione, contabilità e documentazione, così come la data di chiusura dell'esercizio associativo.

i) - patrimonio iniziale e le risorse economiche di cui potrà fare uso.

j) - cause di dissoluzione e destinazione del patrimonio nel cui caso, non potrà inficiare il carattere non lucrativo dell'organizzazione.

 

Articolo 50. Responsabilità.

Le associazioni professionali saranno responsabili di atti o accordi adottati dai relativi organi statutari nella sfera delle loro competenze.

Inoltre saranno responsabili degli atti degli affiliati, quando avvengono nel normale esercizio delle funzioni rappresentative o quando questi si sono comportati in nome delle rispettive associazioni professionisti.

 

Articolo 51. Sospensione e scioglimento .

La sospensione o lo scioglimento delle associazioni professionali delle Guardie Civili sarà sottoposto al regime legale stabilito per il diritto destra di associazione.

 

TITOLO VII. Del Consiglio della Guardia Civil


Articolo 52. Consiglio della Guardia Civil.

Sotto la presidenza del Ministro dell'interno, o persona da lui delegata, è istituto il Consiglio della Guardia Civil come organo collegiale a cui parteciperanno i rappresentanti dei membri del Corpo della Guardia Civil e del Ministro dell’Interno e della Difesa, allo scopo di migliorare le condizioni professionali dei suoi membri, così come il funzionamento dell'istituto.

 

Articolo 53. Composizione del Consiglio.

1. – Compongono il Consiglio della Guardia Civil:

a) – in rappresentanza dei membri della Guardia Civil: i delegati eletti dai membri dell'istituto per mezzo di suffragio personale, libero, diretto e segreto. Il numero di questi rappresentanti sarà determinato per categoria, corrispondendo per ognuna di queste un delegato del Consiglio ed uno in più per ogni 6.000 Guardie Civili che sono in attività in questa categoria. b) – in rappresentanza della Amministrazione Generale dello Stato: i delegati nominati dai ministri dell'interno e della difesa fino a raggiungere uguale numero di rappresentanti di quelli che erano stati scelto dai membri dell'istituto.

2. – Fungerà da segretario il rappresentante dell’Amministrazione Generale che indica il Presidente

 

Articolo 54. Funzioni del Consiglio.

Il Consiglio della Guardia Civil avrà le seguenti facoltà:

1. – prendere conoscenza ed essere precedentemente sentito in merito alle seguenti questioni:

a) - istituzione o modifica dello stato professionale e del regime disciplinare della Guardia Civil.

b) - determinazione delle condizioni di lavoro.

c) – regime retributivo.

d) - programmi di addestramento e piani di formazione della Guardia Civil.

e) - regime dei permessi, delle ferie e delle licenze.

f) – piani di previdenza sociale complementare.

g) – questioni che interessano altri aspetti sociali, professionali ed economici delle Guardie Civil.
2. – essere informato, preventivamente, delle disposizioni legislative o regolamentari che si emanano circa gli argomenti citati.

3. - Conoscere trimestralmente le statistiche circa l’indice di assenteismo e le relative cause, sugli incidenti in attività di servizio e sulle malattie professionali e le relative conseguenze, sugli indici di incidenti, così come sugli studi periodici o specifici che sono fatti sulle condizioni di lavoro.

4. - Analizzare e valutare le proposte ed i suggerimenti avanzate per le Guardie Civili sul regime del personale, sui relativi diritti e doveri, sull’esercizio del diritto d’associazione e sugli aspetti sociali che li interessano.

5. - Collaborare con l’Amministrazione per scegliere quali misure ottengano i


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