INIZIATO ALLA CAMERA L'ESAME DEL DDL NR.2098 DELL'ON. PINOTTI (ULIVO): RIFORMA DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE
CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
II (Giustizia) e IV (Difesa)
Resoconto di mercoledì 17 ottobre 2007
Mercoledì 17 ottobre 2007. - Presidenza del presidente della IV Commissione Roberta PINOTTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti.
La seduta comincia alle 9.35.
Riforma del codice penale militare di pace.
C. 2098 Pinotti.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in titolo.
La presente proposta di legge, alla luce di tale esigenza, conferisce al Governo la delega per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, abrogando quello attualmente vigente.
Nel soffermarsi sui principi fondamentali che ispirano la proposta di legge, sottolinea come essa operi un intervento sistematico, razionalizzando la legge penale militare, senza ampliare la nozione di reato militare e mantenendone immutato l'ambito soggettivo di applicazione, in linea con la previsione dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, secondo cui i Tribunali militari «in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate». In particolare, viene confermata la disposizione del vigente codice penale militare di pace per la quale costituisce reato militare qualunque violazione della legge penale militare e qualunque reato qualificato come tale dalla legge, fermo restando che la determinazione delle fattispecie di reato militare da mantenere nel nuovo codice è stata effettuata previa individuazione degli interessi definibili come militari e ritenuti meritevoli di tutela penale, rispettando il canone della ragionevolezza secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale.
Sottolinea come le novità più significative introdotte dalla proposta di legge possano essere riassunte in nove punti fondamentali.
Il primo si riferisce alle condizioni di procedibilità , con l'introduzione della querela, in aggiunta alla richiesta del comandante di corpo, per alcuni reati contro la persona e il patrimonio, quali ad esempio la minaccia, l'ingiuria, le lesioni personali lievissime, il furto d'uso di cose di tenue valore e l'appropriazione indebita di cose smarrite, al fine di realizzare un adeguato bilanciamento dei diritti della parte offesa con l'interesse dell'amministrazione militare.
Il secondo riguarda le pene principali e accessorie, per le quali si introduce, rispettivamente, la previsione della multa e l'abrogazione delle pene militari accessorie, che vengono così ricondotte alla disciplina della legge penale comune. Per quanto riguarda i limiti di pena sono state eliminate disarmonie tra i limiti edittali per i reati previsti dalla legge penale militare, e quelli previsti per analoghe fattispecie dal codice penale e dalle leggi speciali, curandone il coordinamento (in particolare per i delitti contro la personalità dello Stato e contro la persona, ma anche per i reati commessi nel corso delle operazioni all'estero).
Il terzo concerne l'armonizzazione dei delitti contro la persona e l'amministrazione militare con gli analoghi istituti disciplinati dal codice penale. Ad esempio le condotte illecite riconducibili a vicende di natura privata occorse tra militari volontari fuori delle strutture militari e per cause estranee al servizio, mancando un interesse militare meritevole di tutela innanzi al giudice militare, vengono devolute alla giurisdizione ordinaria.
Il quarto riguarda l'abrogazione delle fattispecie non più attuali, ritenute incostituzionali o tacitamente abrogate ovvero sprovviste di offensività sufficiente a giustificarne la rilevanza sul piano penale, come le disposizioni in materia di duello, attività sediziosa, domanda o reclamo collettivo eccetera.
Il quinto si riferisce all'introduzione di specifiche fattispecie autonome che offendono interessi militari o circostanze aggravanti, come quelle del furto di armi, del cosiddetto «nonnismo», di reati commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero ovvero in operazioni condotte in caso di pubblica calamità e dell'omicidio tra pari grado commesso in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina ovvero in luogo militare. Nel caso dell'omicidio, in tali circostanze, invece, secondo la disciplina vigente costituisce reato militare soltanto l'omicidio tra militari di grado diverso.
Il sesto concerne la revisione e razionalizzazione dei reati contro la disciplina militare, che delimitano l'ambito dei reati militari ai soli fatti effettivamente lesivi di interessi militari. Ad esempio, per il reato di disobbedienza viene esclusa la punibilità del militare che, avendo dichiarato di non voler eseguire l'ordine, lo esegue comunque dopo la reiterazione da parte del superiore.
Il settimo riguarda la procedura penale militare, per la quale si conferma l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, salva diversa disposizione di legge, mantenendo soltanto le disposizioni necessarie, previa opportuna modifica.
L'ottavo si riferisce alle missioni internazionali, per le quali si prevedono norme penali sostanziali per perseguire gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, come nel caso di cattura di ostaggi, tortura, violenza arbitraria contro civili che non prendono parte alle operazioni militari e norme in materia di arresto, fermo e misure cautelari personali e adempimenti connessi, riprendendo e aggiornando istituti già applicati nelle missioni internazionali ma inseriti in molteplici testi normativi.
Il nono riguarda l'inserimento nella legge n. 180 del
La seduta termina alle 9.45.