RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE, IL COCER GDF STRONCA IL TESTO UNIFICATO: “NON C’È NULLA DI QUELLO CHE AVEVAMO RICHIESTO”

mercoledì 17 ottobre 2007

Pubblichiamo di seguito il parere reso dal Cocer della Guardia di finanza sul testo unificato licenziato il 3 ottobre scorso dalla Comitato ristretto della Commissione Difesa del Senato.

 

Ed è una bocciatura senza appello.

 

La soluzione prospettata – si legge nel parere - si pone in modo radicalmente antitetico rispetto alla posizione da tempo assunta da questo Consiglio”. Insomma, NON C’È NULLA DI QUANTO PROPOSTO E RICHIESTO DAL COCER.

 

Ma cos’è che non va in concreto, per l'organo centrale di rappresentanza delle Fiamme Gialle? Una marea di cose. E tutte sostanziali.

 

Innanzitutto, non possono andare bene organismi esclusivamente interni, come sono quelli che vengono riproposti: ci vuole pluralismo, autonomia giuridica organizzativa ed economica. Mancano criteri e principi direttivi ai quali vincolare il regolamento chiamato a disciplinare nel concreto le procedure di concertazione. Non si consente alcuna forma di controllo sull’effettiva attuazione del contratto. Non c’è nessuna innovazione dei vecchi e completamente inadeguati meccanismi elettorali, senza liste e con Coir e Cocer che continuano a non essere eletti dalla base, come democrazia impone. Una volta eletti, i delegati sfuggono ad ogni forma di controllo degli elettori e non possono essere sfiduciati. Non sono presenti forme di partecipazione diverse dalla mera presentazione di istanze, proposte e pareri. Non c’è la via interna della tutela individuale di conciliazione.

 

In più, scrive il Cocer, manca il riconoscimento della specificità della Guardia di finanza rispetto alle forze armate con la necessaria previsione di forme di autonomia dal Cocer interforze.

 

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 Comando Generale della Guardia di Finanza

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

 

Oggetto: Osservazioni in merito alla bozza di disegno di legge di riforma della rappresentanza militare, predisposta dal Comitato ristretto della Commissione Difesa del Senato.

 

La riforma dello strumento di rappresentanza nell’ordinamento militare costituisce il punto nevralgico del mandato del X Consiglio Centrale di Rappresentanza della Guardia di Finanza.

Attesa, pertanto, la distanza dell’articolato predisposto dal Comitato ristretto della Commissione Difesa del Senato rispetto all’impostazione che questo Consiglio ha auspicato, si esprime parere negativo alla bozza di riforma, per le osservazioni di seguito riportate.

La soluzione prospettata ripropone una forma di tutela strutturata all’interno dell’Amministrazione e, quindi, si pone in modo radicalmente antitetico rispetto alla posizione da tempo assunta da questo Consiglio. Esso ha sostenuto, a suo tempo, , invece, la costituzione di un organismo esterno che abbia i fondamentali caratteri del pluralismo, dell’autonomia giuridica, organizzativa ed economica, nell’ottica di pervenire ad un reale bilanciamento fra l’esigenza di contemperare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei cittadini militari con la peculiarità dell’ordinamento in cui operano.

Tale fondamentale nodo non è certamente sciolto dalla previsione dell’articolo 5, comma 9, il quale rimanda addirittura ad una successiva e non meglio definita “procedura di negoziazione” tra le rappresentanze ed i Ministri competenti, la fissazione dei criteri e delle modalità  per la loro autonomia economica e gestionale stabilite dal d.d.l..

Al di là della considerazione circa l’inadeguatezza della previsione in esame, è di tutta evidenza che questo aspetto non può essere demandato alla negoziazione tra la R.M. e le Amministrazioni, ma deve essere necessariamente disciplinato dalla legge, costituendo il punto centrale sul quale dovrebbe basarsi ogni ipotesi di riforma.

Non è ben specificata, inoltre, il concetto di capacità negoziale dell’Organismo centrale sui tavoli della Funzione Pubblica. Infatti, quand’anche si dovesse giungere ad ottenere una vera e propria capacità di contrattazione, già nei fatti esercitata dai Co.Ce.R., essa rimarrebbe comunque priva di reale significato se non accompagnata dalla capacità di vigilanza sull’applicazione del contratto.

La rappresentatività degli Organismi non viene in alcun modo valorizzata rispetto al passato in quanto non vi sono innovative previsioni normative che valorizzino il mandato dei delegati attraverso:

-        la presentazione di liste elettorali;

-        l’elezione dei delegati dei Consigli intermedi e centrali da parte di tutta la base elettorale;

-        l’introduzione di strumenti per manifestare forme di dissenso nei confronti dell’operato dei delegati o anche di interi Consigli ritenuti non aderenti al mandato conferito sulla base di programmi elettorali.

Non è stata assolutamente valorizzata la competenza degli organismi intermedi e di base che rappresentano la vera anima ed la sostanziale struttura di funzionamento dell’istituto della rappresentanza.

Quest’ultima, inoltre, nelle materie di competenza, continua ad operare esclusivamente attraverso la proposizione di istanze, proposte e pareri mentre si sarebbe dovuto delineare un quadro equilibrato che avesse previsto la possibilità di applicare, a seconda delle materie, taluni dei seguenti istituti, peraltro già previsti dalle norme che regolano il rapporto di lavoro nel pubblico impiego o delle rappresentanze militari degli altri Paesi europei:

-        la consultazione obbligatoria. Deve essere espletata non solo in relazione ai disegni di legge (come già previsto), ma anche su altre materie che prevedono accordi siglati fra le parti sociali;

-        l’informazione obbligatoria. L’amministrazione deve dare congrua informazione sugli atti relativi al rapporto di lavoro, sia in modo preventivo che successivo (ampliando le previsioni contenute nell’art. 6 della bozza);

-        l’osservazione. Deve essere prevista la possibilità di monitoraggio da parte del Co.Ce.R. sulle problematiche di maggior rilievo, da svolgersi anche mediante commissioni paritetiche, con la possibilità, quindi, di richiedere all’Amministrazione dati e notizie su fenomeni di interesse specifico;

-        la co-determinazione. Deve essere prevista nei casi prefissati e, laddove esiste un disaccordo tra l’Organismo e l’Amministrazione, ci deve essere la possibilità di affidare la soluzione ad un terzo (es. Autorità ministeriale) prima di adire, successivamente, il Giudice;

-        la conciliazione. Essa è indispensabile per evitare il costante ricorso da parte del personale rappresentato al Giudice, anche per questioni che potrebbero essere risolte con un accordo tra le parti.

Non può non evidenziarsi, infine, la mancanza di una previsione normativa che attesti la diversità del Corpo della Guardia di Finanza rispetto alle Forze Armate.

Oltre che nell’appartenenza al Dicastero dell’Economia, è di tutta evidenza una diversa formazione, cultura, aspettative, obiettivi degli appartenenti alla Guardia di Finanza. Tutto ciò avrebbe dovuto portare a prevedere una forma di autonomia del Co.Ce.R della Guardia di Finanza, rispetto a quello Interforze.

 

Roma, 17 ottobre 2007

 

IL CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA DELLA GUARDIA DI FINANZA 


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