LETTERA A FICIESSE DEL M.LLO LAURINO: “LE SORPRENDENTI DECISIONI CHE HANNO PORTATO ALL’ARCHIVIAZIONE DELLE MIE DENUNCE”

mercoledì 14 novembre 2007

Abbiamo ricevuto dal maresciallo in congedo della Guardia di finanza Antonio Laurino la lettera che appresso riportiamo.

 

L’ispettore, come ricorderanno i nostri lettori, è stato protagonista di una lunga e travagliata vicenda giudiziaria che lo ha opposto alle gerarchie locali e nazionali del Corpo (si veda in merito “Il caso Laurino” nel menù di sinistra di questo sito internet).

 

 

LETTERA DEL MARESCIALLO LAURINO

ALL’ASSOCIAZIONE FICIESSE

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

 

 

 

Catania, 8 novembre 2007

 

Come è noto, a fronte di numerose vicende vessatorie tutte analiticamente rappresentate nel “memoriale” pubblicato su questo sito (e su altri) il 20 dicembre 2005 (Cfr., http://www.ficiesse.it/news.asp?sezione=29#) ho rivendicato i miei diritti nelle varie sedi giurisdizionali amministrative e penali.

Nell’articolo pubblicato il 4 aprile 2007, ho rappresentato tutta una serie di sviluppi sorprendenti, fra cui l’astensione in massa da parte di tutti i magistrati militari della sede di Palermo dalla trattazione dei procedimenti penali militari in cui sono, rispettivamente, persona offesa per tutta una serie di reati, e imputato di “disobbedienza”.

Purtroppo, come è da attendersi in queste vicende alquanto strane, le anomalie si sono susseguite anche dopo.

Vi rappresento quindi il resoconto aggiornato di tutta una serie di incredibili e veramente grottesche e surreali vicende giudiziarie.

1) Per far capire bene lo sviluppo di tutta la vicenda, con particolare riferimento al procedimento penale militare in cui sono persona offesa, si deve premettere che ho presentato in data 30 gennaio 2006 un memoriale / denuncia, che riproduceva esattamente il “memoriale” pubblicato precedentemente su questo sito (e su altri), composto da nr. 76 pagine dattiloscritte, insieme con una prima memoria difensiva, nelle quali evidenziavo con il massimo risalto possibile:

A) i numerosissimi fatti accaduti nell’ambito dello svolgimento del proprio pregresso rapporto di servizio nella Guardia di Finanza, ora concluso;

B) la normativa legislativa e regolamentare generale e la normativa legislativa e regolamentare speciale appartenente all’ordinamento di settore del pubblico impiego interessato da queste vicende (e quindi, alla Guardia di Finanza ed all’ordinamento militare), ed ovviamente pertinente a quei fatti denunziati;

C) le analitiche ragioni della manifesta fondatezza delle accuse ivi svolte, riguardo alla macroscopica illiceità penale di tutte quante le vicende denunziate;

sia considerate da sole, sia ed ancor di più una volta considerate nel loro insieme ed in una visione unitaria

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 195 co. 1 e 2 C.p.m.p.; art. 572 co. 1 e 2  C.p., così come interpretato da Cass. Pen. Sez. VI con sentenze 29.8.2007 nr. 33.624 - integralmente consultabile in www.litis.it ed in www.altalex.com - e 10.090 / 2001 anch’essa integralmente in www.altalex.com, ed anche in relazione ai criteri di valutazione delle prove stabilito dall’ art. 192 co. 1 e 2  C.p.p.);

D) le ragioni della macroscopica infondatezza degli assunti contenuti nelle due ordinanze di archiviazione 1 marzo 2005 nn. rr. 519 – 520 / 2005, rese dal G.I.P. per le Indagini Preliminari del Tribunale Militare di Palermo, e nella correlata richiesta di archiviazione del procedimento penale nn. rr. 434 / 434 / 435 / 2004 R.G.N.R. a carico di tre appartenenti al Corpo, formulata dal Procuratore Militare della Repubblica di Palermo;

ragioni sintetizzabili nelle seguenti tre constatazioni di fatto:

i. radicale omessa considerazione della stragrande maggior parte dei fatti denunziati nell’ambito del cennato precedente procedimento penale nr. 434 / 434 / 435 / 2004 R.G.N.R.; la dimostrazione che l’omissione de quo sia stata radicale e che riguardi la stragrande maggior parte dei fatti allora denunziati, sta nella mera e sola comparazione fra testo della denunzia del proc. pen. 432 / 434 / 435 / 2004 R.G.N.R. e fatti considerati dal Procuratore e dal G.I.P. Militare nei loro rispettivi atti; sebbene lo scrivente abbia reiterato la sottoposizione alla loro attenzione delle prove logiche e documentali, di numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità rese proprio con riferimento alle ipotesi di reato militare allora denunziate, e financo della stessa normativa generale e speciale dell’ordinamento militare, la cui patente violazione da parte degli Ufficiali della G.D.F. allora denunziati è stata reiteratamente allegata documentalmente provata, ma ignorata dai due menzionati magistrati militari;

ii. presa in considerazione, da parte dei menzionati Procuratore e G.I.P. Militare, della solo più piccola minor parte dei numerosissimi fatti denunziati nell’ambito del proc. pen. 432 / 434 / 453 / 2004 R.G.N.R., con la proposizione, in relazione a detti pochi fatti, di affermazioni in fatto ed in diritto completamente dissociate e inconferenti rispetto alle prove logiche e documentali, alle numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità rese proprio con riferimento alle ipotesi di reato militare allora denunziate, e financo alla stessa normativa generale e speciale dell’ordinamento militare e della stessa Guardia di Finanza, come appena detto reiteratamente evidenziata dall’odierno denunziante;

2) premesso di aver successivamente inviato, con numerose comunicazioni di posta elettronica, sia delle memorie difensive in formato world, sia le copie conformi all’originale di numerosi provvedimenti amministrativi e relazioni tecniche medico / legali, tutti pienamente confermativi delle tesi più volte esposte;

3) ricevevo in data 11 aprile 2006 una certificazione ex art.335 C.p.p. che, in data 29 marzo 2006, la Procura Militare della Repubblica di Palermo, con riferimento proprio alla documentazione sub. 1) e 2), aveva iscritto un ulteriore procedimento penale nr.95 / 2006 R.G.N.R.; tale seconda iscrizione sul registro generale delle notizie di reato prova, quindi, che la Procura Militare della Repubblica di Palermo ha ritenuto tutti i fatti denunziati con il memoriale 30 gennaio 2006, con le memorie difensive e con la documentazione inviata telematicamente in formato world e PDF diversi e non sovrapponibili con i pochissimi fatti presi in considerazione dai già citati Procuratore e G.I.P. militari, nell’ambito del già cennato procedimento penale nr.432 / 434 / 435 / 2004 R.G.N.R.; perché altrimenti, se la Procura Militare li avesse considerati gli stessi di prima, non poteva iscrivere un nuovo procedimento penale, ma doveva – come è noto - tutt’al più richiedere ed ottenere dal G.I.P. l’emissione del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, così come previsto notoriamente dall’art. 414 C.p.p.; ma ciò non ha fatto;

4) prendevo conoscenza della certificazione sub. 4) e, contestualmente, acquisivo altresì copia sia del provvedimento di iscrizione, sia del provvedimento stralcio con cui la ridetta Procura Militare trasmetteva, sempre in data 29 marzo 2006, copia del fascicolo nr.95 / 2006 R.G.N.R. alla Procura Distrettuale della Repubblica di Palermo e per quanto di competenza in ordine ai reati comuni, anch’essi iscritti dall’A. G. Militare (abuso in atti d’ufficio continuato; tentato abuso in atti d’ufficio continuato; omissione in atti d’ufficio continuata; calunnia continuata; falsa testimonianza ed abuso in atti d’ufficio a carico di soggetti ignoti);

5) depositavo, in data 16 maggio 2006 sia presso la Segreteria Penale della Procura Militare della Repubblica di Palermo, sia presso quella della Procura Distrettuale Ordinaria di Palermo, una ennesima e corposa memoria difensiva, composta da nr. 65 pagine dattiloscritte e da 128 documenti probatori allegati; nella quale ennesimamente ribadivo tutti gli argomenti di fatto e di diritto, le prove logiche e le prove documentali già rappresentate alla superiore punto 1), con particolare riferimento alle conclamate emergenze probatorie in punto di dolo sicuramente intenzionale, da parte di tutti i soggetti della Guardia di Finanza denunziati il 30.1.2006;

6) inviavo, successivamente e sempre a mezzo telematico, diversi files recanti le ulteriori novità giurisprudenziali (ovviamente attinenti con le accuse mosse e con i fatti denunziati, con particolare riferimento ad assolutamente dirimenti e perentorie sentenze della Corte di Cassazione in materia di abuso d’autorità mediante maltrattamenti e lesioni personali, e diffamazione militare in note caratteristiche, ex artt.43, 195 co.1 e 2, 227 co.1 e 2 C.p.m.p.);

7) riscontravo anche la prova documentale della ricezione di tali invii telematici, così come la prova della ricezione dei precedenti, nel corpo del fascicolo nr.95 / 2006 R.G.N.R.;

8) alle ore 15:55 del 15 dicembre 2006, inviavo con posta elettronica a numerose Autorità Giudiziarie, Giurisdizionali ed Istituzionali un memoriale / denunzia telematica di tutta una serie di abusi, omissioni di valutazione di fatti e prove documentali conclamate, violazioni conclamate della legge sostanziale e processuale, riscontrabili nell’operato di tutta una serie di magistrati penali militari in servizio presso il Tribunale Militare di Palermo, che si erano a vario titolo occupati dei procedimenti penali in cui, a seconda dei casi, assumevo la qualità di persona offesa ovvero di indagato;

9) il 20 dicembre 2006, del tutto inaspettatamente rispetto al profluvio di atti, documenti, prove riversati, ricevevo la notifica della richiesta di archiviazione del proc. pen. 95 / 2006 R.G.N.R., formulata dal Sostituto Procuratore Militare di Palermo;

10) il 27 dicembre 2006 depositavo presso la Segreteria Penale della Procura Militare della Repubblica di Palermo una motivata opposizione ex art. 410 C.p.p. alla richiesta di archiviazione, composta da nr. 165 pagine dattiloscritte e da nr. 76 documenti allegati;

11) in questa ennesima memoria esplicativa, ponevo nel massimo risalto la più radicale e manifesta improponibilità degli assunti resi dal P.M. Militare.


Con particolare dettaglio e puntigliose critiche, lo scrivente avversava indignato;

A. la rinnegazione, reiterata per la terza volta dopo le prime due concernenti il Procuratore Militare, della stragrande maggior parte dei fatti denunziati con l’originaria denunzia telematica del 30 gennaio 2006 e con le memorie difensive e produzioni documentali successive, sopra tutte citate e ignorate dal Sostituto Procuratore Militare;

B. lo stravolgimento ed il travisamento persino della normativa generale e speciale militare e della pertinente giurisprudenza penale di legittimità, citata dallo scrivente in maniera più che dettagliata nel citato contesto documentale, e confortata da plurime allegazioni cartolari – circolari, direttive gerarchiche, regolamenti militari, giurisprudenza varia in copia fotostatica integrale;

C. l’affermazione, resa con riferimento all’ipotesi di reato militare di violenza ad inferiore mediante maltrattamenti e lesioni personali gravi, secondo la quale (pag. 7 della richiesta di archiviazione) i soggetti denunziati “non avrebbero avuto un ruolo doloso nella insorgenza delle patologie denunziate”, che il menzionato P.M. Militare ha fatto surrettiziamente discendere non già dall’esito di indagini preliminari nei confronti degli Ufficiali indagati, ma soltanto dalla mera risposta data dall’allora Consulente Tecnico della Procura Militare ad un quesito commissionato dal ripetuto P.M. Militare, a tenore del quale il perito avrebbe dovuto riferire al P.M. Militare se tali soggetti denunziati avessero avuto la consapevolezza e la volontà di cagionare una lesione alla salute dell’odierna persona offesa, desumendo il C.T.P. – e non il P.M. - tale consapevolezza e volontà dei soggetti indagati dall’esame clinico dell’odierna persona offesa, ma non da indagini preliminari svolte nei confronti dei soggetti indagati il cui dolo si doveva verificare!!!!

E che dire dell’esame medico, a sua volta concretizzatosi in un mero e solo colloquio verbale, senza alcun altro riscontro.

Ma soprattutto, l’allora C.T.P. della Procura Militare ha risposto con l’assunto – l’unico e solo assunto poi posto a base della richiesta di archiviazione per difetto del dolo del reato di maltrattamenti e lesioni personali gravi, formulata dal P.M. Militare – secondo cui i soggetti indagati non avrebbero asseritamente avuto un ruolo doloso nella genesi della patologia contratta dalla persona offesa che vi scrive, senza minimamente sentire neanche lui – il perito - i soggetti indagati artefici delle lesioni personali gravi.

Indagati che, per l’appunto, non sono stati minimamente sentiti né dal P.M. Militare, né tantomeno dallo specialista perito!!!!


D. la prova degli elementi di fatto e di diritto posti dall’odierno denunziante a base delle proprie motivate e documentalmente provate accuse, è più che pacificamente provata dalla lettura, intellettualmente e giuridicamente onesta, del contenuto dell’intero fascicolo sia del procedimento penale 95 / 2006, sia di quello nr. 432 / 434 / 435 / 2004 R.G.N.R.;

12) successivamente, lo scrivente acquisiva copia delle dichiarazioni di astensione di tutti i magistrati militari accusati nella denunzia telematica inviata il 20 dicembre 2006 di cui al precedente punto 8), nelle quali gli stessi dichiaravano di astenersi dalla trattazione dei procedimenti penali ancora pendenti e riguardanti ovviamente lo scrivente, ed al contempo affermavano esplicitamente e per iscritto di voler valutare l’esperimento delle vie legali contro lo scrivente;

13) quest’ultimo, successivamente, rinveniva, a seguito di una successiva ricerca nel proprio archivio personale, ulteriori nr. 74 prove documentali amministrative, ed ennesimi nr. 68 precedenti giurisprudenziali, per un totale di nr. 142 documenti probatori che lo scrivente, in vista dell’udienza in camera di consiglio celebrata in data 5 giugno 2007 dal G.I.P. del Tribunale Militare di Napoli, applicato a Palermo a seguito dell’astensione di tutti quanti i magistrati giudicanti in servizio al Tribunale Militare di Palermo e dopo che questi ultimi, all’unisono, si erano all’uopo dichiarati non sereni nel giudizio una volta appreso il contenuto della denunzia telematica inoltrata dallo stesso scrivente a Codeste Autorità Giudiziarie ed Istituzionali alle ore 15.55 del 15 dicembre 2006, depositava ex art. 127 co. 2 C.p.p. ed in data 30 maggio 2007, insieme con l’ennesima memoria difensiva esplicativa delle ragioni e finalità probatorie della produzione documentale delle appena citate ennesime nr.142 prove documentali;

14) a seguito della celebrazione dell’udienza camerale del 5 giugno 2007, il predetto G.I.P. di Napoli disponeva l’espletamento di una consulenza medico – legale sulla persona dell’odierno esponente, tralasciando immotivatamente anche lui ogni ulteriore approfondimento investigativo così come ripetutamente richiesto nell’opposizione, e perciò inducendo il difensore di fiducia dello scrivente a depositare in data 12 luglio 2007 una ancora ennesima memoria difensiva, con cui criticava tale inerzia - questa volta del G.I.P. -, ma anche la mancata presa di posizione sugli altri temi investigativi sollecitatigli;

15) consapevole del contenuto delle dichiarazioni di astensione prodotte dai vari magistrati militari della sede di Palermo rappresentate al precedente punto 12) e dagli stessi asseritamente causate dalle pesanti (e motivatissime, in fatto ed in diritto) accuse di cui alla denunzia telematica menzionata al precedente punto 8), nelle quali i vari magistrati militari si proponevano di adire le vie legali contro lo scrivente per i “gravissimi giudizi negativi” espressi sul loro operato giurisdizionale, lo scrivente richiedeva alla Procura della Repubblica di Palermo certificato di procedimenti penali pendenti, ai sensi dell’art. 335 del Codice di Procedura Penale;

16) il Cancelliere della Procura Distrettuale di Palermo certificava in data 23 luglio 2007, ben oltre i 90 giorni concessi dalla legge ai vari magistrati militari che si erano proposti (come si è ora detto) di adire le vie legali, per proporre formale querela contro lo scrivente in relazione a del tutto immaginari e del tutto denegati reati di diffamazione a mezzo internet per il contenuto di critica della denunzia telematica inoltrata il 15 dicembre 2006 di cui al precedente punto 8), che alla data del 23 luglio 2007 non vi era alcuna pendenza in qualità di indagato; da sottolineare che il tipo di reato paventato dai vari magistrati astenuti di cui al punto 12), non fa sicuramente parte di quel novero di reati per i quali il Pubblico Ministero ha il potere di secretare le iscrizioni, a norma del comma 3 e 3 Bis dell’art. 335 del Codice di Procedura Penale; ragione per cui lo scrivente non ha motivo di dubitare dell’insussistenza, al termine dei 90 giorni concessi dalla legge, di qualsiasi denuncia / querela per l’asserita ipotesi delittuosa di diffamazione a mezzo internet; e quindi, deve concludere da tutto ciò che gli stessi magistrati militari che si erano astenuti hanno indirettamente dimostrato, per comportamento concludente, la fondatezza e la legittimità delle critiche rivolte dallo scrivente sul loro operato giudiziario e giurisdizionale;

17) con riferimento al procedimento penale militare nr.95 / 2006 R.G.N.R. ancora pendente in qualità di persona offesa lo scrivente, una volta rinvenuti gli ulteriori nr. 74 documenti comprovanti il dolo intenzionale dei soggetti gerarchici denunziati, si determinava a copiare in formato PDF le sopra citate 74 prove documentali dimostrative del più conclamato dolo intenzionale, ed a richiedere l’avocazione delle indagini preliminari con istanza inviata il 1 agosto 2007 al Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello – Sezione Staccata di Napoli;

18) in data 20 settembre 2007 e con comunicazione di posta elettronica inoltrata dalla Segreteria Penale della Procura Generale Militare Sezione Staccata di Napoli, riceveva il provvedimento di rigetto dell’istanza di avocazione nel quale, dopo aver ripercorso sommariamente le tappe della vicenda procedimentale sopra illustrate nella loro vera completezza, il citato Procuratore Generale Militare giungeva, alla seconda pagina, ad affermare che l’avversata richiesta di archiviazione di cui sopra, a firma del P.M. Militare di Palermo più volte criticato, sarebbe “… analiticamente motivata e non censurabile sul piano logico”;

19) Con tale ultima affermazione, il Procuratore Generale Militare ha anche lui dimostrato di non voler entrare nel vivo delle varie e numerose vicende penali; per tutte quante le numerose ragioni sopra esposte, ed analiticamente argomentate sia nella denunzia introduttiva del 30 gennaio 2006 e successive memorie difensive, sia nell’opposizione alla richiesta di archiviazione depositata il 27 dicembre 2007 con ulteriori nr. 142 documenti allegati, sia con la quarta produzione documentale depositata il 30 maggio 2007 ex art. 127 co. 2 C.p.p.; che il P.G., poteva avocare ex art. 412 c. 2 Cpp;

CONCLUSIONI

Il compito principale del magistrato, sia esso penale militare o civile o amministrativo, è, come si sa senza per forza aver conseguito una laurea in giurisprudenza, l’applicazione della legge e dei regolamenti ad un fatto.

Nell’applicare la normativa pertinente a quel fatto o a quei fatti, il magistrato non è libero di storpiare il contenuto letterale innanzitutto, e logico – sintattico poi della norma pertinente al fatto, ma deve dare a quella pertinente normativa riguardante specificamente quel fatto o quei fatti il significato che il senso comune dei consociati attribuisce alla successione letterale – sintattica di quella norma di legge o di regolamento.

E nel fare ciò, è costretto, dal principio costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, a seguire la giurisprudenza formatasi su quel fatto e / o su quella normativa pertinente a quel fatto denunziato.

Se non lo fa e, soprattutto, se non lo fa e non dice quali sono i motivi, di fatto e di diritto, che consentono alla propria valutazione di discostarsi da quella normativa e da quella giurisprudenza, allora si causa una violazione del principio di eguaglianza costituzionale dei cittadini di fronte alla legge.

Lo si ripete; queste sono considerazioni assolutamente priva di qualsivoglia incertezza, nell’ambito di un discorso che, intellettualmente prima e solo poi giuridicamente, sia serio e moralmente corretto.


Ebbene, lo scrivente può pubblicamente denunziare, in questa sede, che tutto ciò è accaduto nella trattazione dei procedimenti penali che lo hanno riguardato, soprattutto di quelli nei quali ha assunto la qualità di persona offesa.

Assistere, come purtroppo ha dovuto fare lo scrivente, alla rinnegazione di ciò che costituisce la materia prima della valutazione giurisdizionale (il fatto realmente denunziato; il diritto pertinente a quel fatto; la giurisprudenza pertinente a quel fatto), significa assistere al crollo dello stesso Stato di Diritto, al nichilismo dei valori sociali fondanti i valori giuridici, all’affermazione della prepotenza del ruolo e del potere pubblico rispetto all’area dei diritti inviolabili che rendono la persona umana intangibile dall’Autorità, alla distruzione della base teorico – dogmatica del costituzionalismo e del liberalismo.

Gli ennesimi sviluppi sopra esposti fanno oramai parte di una vicenda esistenziale e giudiziaria che, già da tempo, ha oltrepassato di molto i limiti della normalità.

La conclusione da cogliere è desolante e drammatica.

Il cittadino militare non ha alcuna tutela seria ed effettiva da parte della giustizia penale militare e il resoconto di cui sopra dimostra la validità - quantomeno con riferimento al caso di specie - del luogo comune che vuole che la giustizia militare sia una giustizia di casta.

Mi chiedo e vi chiedo; se le cose stanno veramente così e chi vi scrive ve lo può ampiamente confermare con riferimento alle proprie vicende, che cosa ci sta a fare la magistratura militare, visto che i cittadini senza raccomandazioni non possono difendere i propri diritti nei confronti degli abusi più sfacciati, che si badi bene sono perpetrati dai superiori gerarchici di turno proprio nella consapevolezza del vuoto di tutela che l’eventuale subordinato poi denunciante andrà a subire.

Lo scrivente si assume ogni e qualsiasi responsabilità del contenuto delle sopra trascritte dichiarazioni e della loro piena e documentalmente immediatamente dimostrabile corrispondenza alla verità.


ANTONIO LAURINO



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