INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULLA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO PER GLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA EX R.T.O.

lunedì 04 febbraio 2008

 

Pubblichiamo una interrogazione dell’On. Ceroni (Forza Italia) relativa ad una disparità di trattamento giuridico degli ufficiali della Guardia di Finanza appartenenti all'ex ruolo tecnico operativo. L’interrogazione ad oggi non ha avuto risposta da parte del Ministro.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05486
presentata da
REMIGIO CERONI
lunedì 5 novembre 2007 nella seduta n.235


CERONI. -

 

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

- Per sapere - premesso che:

una attenta lettura dell'articolo 51 del decreto legislativo 21 marzo 2001, n. 69 ha effettuato il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
Guardia di Finanza a norma dell'articolo 4 della legge delega 31 marzo 2000, n. 78 emerge con chiarezza una disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che penalizza, in misura rilevante gli ufficiali del soppresso Ruolo Tecnico Operativo;

infatti i suddetti ufficiali, immessi ope legis nel ruolo speciale, con il grado di tenente non hanno un medesimo stato giuridico rispetto a quelli del ruolo normale transitati in base ad una scelta personale nello stesso ruolo speciale, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In particolare, questi ultimi non solo hanno beneficiato di un bonus di due anni rispetto ai parigrado provenienti dal soppresso ruolo tecnico operativo, come detto in precedenza ma, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 43, comma 4, del citato decreto legislativo, si sono visti attribuire il grado superiore (da capitano a maggiore) non già dopo i previsti 13 anni di permanenza dalla nomina ad ufficiale, ma soltanto dopo 11 anni;

nella realtà si sono verificate, infatti, delle discrepanze relative a casi di ufficiali del ruolo normale che hanno avuto la promozione a tenente in data successiva ai parigrado del ruolo tecnico operativo;

in particolare l'interrogante evidenzia: 1) che gli ufficiali suddetti del soppresso ruolo tecnico operativo, saranno valutati per l'avanzamento al grado di maggiore a partire dall'anno 2010 dopo, quindi, il decorso di 13 anni dalla nomina ad ufficiale e non già nel 2009, come sarebbe giuridicamente corretto. Tutto ciò evidentemente comporta un conseguente ritardo nella fruizione economica dell'assegno funzionale previsto; 2) in secondo luogo si realizzerebbe, quello svantaggio economico legato alla cosiddetta «mini dirigenza» che potrà essere solo al raggiungimento dei 15 anni dalla nomina ad ufficiale;

a tutt'oggi è evidente la disparità di trattamento esistente tra gli ufficiali già appartenenti al soppresso ruolo tecnico operativo e quelli già appartenenti al ruolo normale, oggi tutti transitati nel ruolo speciale. Tale disparità evidenzia, danni economici e di carriera notevoli -:

quali siano le valutazioni dell'amministrazione competente riguardo a questa vicenda che penalizza legislativamente, in modo evidente e certo, soggetti che hanno gli stessi diritti;

se non sia necessario, intervenire, con urgenza, per sanare questa iniquità che viola palesemente l'articolo 3 della Costituzione attraverso apposita norma che «superi», in modo definitivo, la disparità di trattamento giuridico degli ufficiali appartenenti all'ex ruolo tecnico operativo.
(4-05486)

 


Tua email:   Invia a: