QUESITO A PENSIONILEX.IT: “QUALE PENSIONE PER UN FINANZIERE MALATO”
Pubblichiamo il quesito inviato da un pensionato della Guardia di finanza congedato per motivi di salute al sito www.pensionilexkataweb.it e la relativa risposta.
QUESITO
Grazie per il servizio che fornite agli utenti, sopratutto a quelli del mondo militare a cui appartengo che non hanno sindacati di riferimento con cui interloquire.
Vi espongo sinteticamente la mia questione.
A causa di una patologia cardiaca, dopo il giudizio di inidoneità totale emesso dalla CMO e dopo il giudizio di revisione della CMO di 2a istanza, oggi rientro in servizio dopo 6 mesi di aspettativa per infermità.
Non mi dilungo a raccontandovi il disagio emotivo e psicologico che sono stato costretto a vivere in tutto questo periodo. Voglio invece evidenziare il fatto che all'interno della mia amministrazione abbiamo difficoltà ad avere certezza sul diritto a pensione e sul rendimento pensionistico maturato dal dipendente.
Nella precaria condizione di salute nella quale mi trovo a vivere, tale dato è di estrema importanza per il futuro mio e della mia famiglia, ed è per questo che vi scrivo fornendovi al contempo i miei dati.
Sono nato a novembre 1964; arruolato nella GdF a ottobre 1984; a novembre
Sono sufficienti tali dati per determinare la percentuale di rendimento pensionistico che maturerò al 31 dicembre 2008?
Inoltre, in quale data raggiungerò la percentuale dell'80%? (04 marzo 2008)
(Lettera firmata)
RISPOSTA DI PENSIONILEX
Alla data del 31 dicembre 1995 Lei aveva soltanto 11 anni e 3 mesi di servizio. Pur aggiungendoci le maggiorazioni non raggiunge i previsti 18 anni di anzianità contributiva per mantenere il sistema di calcolo retributivo come stabilisce l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335/1995. Pertanto l'importo della Sua pensione sarà determinato con il c.d. "calcolo misto":
- per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 (denominata "quota A") sarà utilizzato il sistema di calcolo retributivo prendendo a riferimento la retribuzione spettante alla data di cessazione dal servizio;
- per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1995 (denominata "quota B") sarà utilizzato il sistema di calcolo retributivo prendendo a riferimento le retribuzione spettanti nel periodo dal 1° gennaio 1993 fino alla data di cessazione dal servizio (opportunamente rivalutate);
- per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 fino alla data di cessazione dal servizio (denominata "quota C") sarà utilizzato il sistema di calcolo contributivo prendendo a riferimento le retribuzione spettanti nel periodo dal 1° gennaio 1996 fino alla data di cessazione dal servizio (V. l'articolo 1, comma 12, della legge 335/1995).
Come può rilevare i dati necessari per determinare l'importo della Sua pensione sono molti e il calcolo è complesso.
Può rivolgersi alla locale sede di un Istituto di Patronato quale, ad esempio, l'INCA il cui indirizzo può rilevarlo dal sito www.inca.it, con i dati necessari.
Precisiamo che nel sistema di calcolo contributivo non vi è un'aliquota massima non superabile. Se la richiesta relativa alla data nella quale maturerà l’aliquota dell’80 per cento è riferita al diritto alla pensione di cui all’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 165/1997, tenga presente che occorre anche l’età di almeno 53 anni che Lei compirà tra 10 anni. Se, per motivi di salute, ha l’esigenza di cessare l’attività lavorativa con diritto alla pensione, può richiedere il licenziamento per inidoneità acquisendo il diritto alla pensione di invalidità.