FISCO:TESSERA TRENO-METRO-BUS SI DETRAE - ENTRATE, VALIDE FINO A 31 MAGGIO CARTELLE SENZA NOME - DETRAZIONI, COMUNICAZIONE A DATORE O SCATTA RECUPERO - CUMULABILI ECOINCENTIVI AUTO METANO, GPL, IDROGENO
FISCO:TESSERA TRENO-METRO-BUS SI DETRAE,BONUS FINO 47,5 EURO
(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Parte la detrazione Irpef per gli abbonamenti a treni, autobus e metropolitane varata con l'ultima Finanziaria. Le regole messe a punto dall'Agenzia delle entrate prevedono che la detrazione Irpef sulle tessere acquistate nel 2008, fino a un massimo di 47,50 euro, scatti anche nel caso in cui i titoli di viaggio scadono nel 2009.
E' comunque importante, ricorda l'Agenzia delle entrate, conservare le ricevute ai fini dei controlli fiscali, mentre sono escluse dalla detrazione le spese per trasporti deducibili dal reddito di lavoro autonomo o d'impresa.
Possono usufruire della detrazione, pari al 19 per cento dei costi sostenuti per gli abbonamenti ai servizi pubblici fino ad una spesa massima di 250 euro, solo i titoli di viaggio che implicano un uso non episodico del mezzo pubblico, consentendo di effettuare un numero illimitato di spostamenti, per piu' giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Restano invece esclusi dall'agevolazione i titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come ad esempio i biglietti a tempo che scadono dopo 72 ore dalla convalida e le carte turistiche integrate che includono altri servizi oltre a quelli di trasporto, come l'ingresso a musei o spettacoli.
La circolare ribadisce che il tetto massimo di detrazione di 250 euro fissato dalla Finanziaria e' riferito cumulativamente alle somme pagate dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Inoltre la detrazione e' possibile entro i limiti di capienza delle imposte dovute.
Per fruire della detrazione il contribuente e' tenuto a conservare i titoli di viaggio, che devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'impresa che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione. Se il contribuente non dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento e' stato effettuato nel 2008, fara' fede la data di inizio della validita' dell'abbonamento. Infine, se il biglietto non e' nominativo, le detrazione e' comunque possibile purche' il contribuente autocertifichi che il titolo e' stato acquistato per se' o per un familiare a carico. (ANSA).
FISCO: ENTRATE, VALIDE FINO A 31 MAGGIO CARTELLE SENZA NOME
(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Le cartelle esattoriali che saranno emesse fino al prossimo 31 maggio saranno valide anche se non contengono l'indicazione del responsabile del procedimento. La mancanza del nome non pregiudica la legittimita' per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1 giugno 2008, mentre a partire da questa data le stesse condizioni determinano la nullita' dell'atto.
A stabilirlo e' l'Agenzia delle Entrate in una circolare che illustra quanto stabilito dal decreto Milleproroghe. L'Agenzia fornisce cosi' chiarimenti sulla gestione delle liti fiscali riguardanti la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione antecedentemente al 1 giugno 2008. (ANSA).
FISCO: DETRAZIONI, COMUNICAZIONE A DATORE O SCATTA RECUPERO
(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Il dipendente dovra' comunicare al proprio datore di lavoro i familiari a carico per il calcolo delle detrazioni Irpef: se non lo fara' entro il termine stabilito dall'azienda, il datore di lavoro potra' dal mese successivo recuperare gli importi gia' scontati per versarli al fisco. A stabilirlo, con una circolare finalizzata a chiarire alcuni adempimenti dei sostituti d'imposta rendendo loro piu' semplice la gestione delle detrazioni fiscali, e' l'Agenzia delle Entrate. Per il datore di lavoro che riconosce le detrazioni d'imposta anche in assenza della dichiarazione del lavoratore non ci sara' nessuna sanzione, a patto che dal mese successivo interrompa l'erogazione delle detrazioni concesse e recuperi quelle gia' erogate.
DETRAZIONI FAMILIARI: Se il dipendente o collaboratore non effettua la comunicazione annuale necessaria al riconoscimento delle detrazioni, come previsto dalla Finanziaria 2008, entro il termine stabilito dal sostituto, questo a partire dal mese successivo E'' tenuto ad interrompere l'erogazione delle detrazioni concesse e recuperare quelle corrisposte precedentemente. In questo modo il datore di lavoro non sara' sanzionato per aver riconosciuto le detrazioni anche in assenza della dichiarazione del proprio dipendente che riporta i codici fiscali dei familiari a carico.
COMUNICAZIONE ANCHE PER EXTRACOMUNITARI: Nessuna eccezione e' prevista per questo meccanismo di dichiarazione dei familiari a carico. Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire delle detrazioni dovranno presentare la comunicazione al sostituto d'imposta. Pertanto dovranno richiedere il codice fiscale delle persone a carico agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.
770 SENZA CODICE FISCALE FAMILIARI: Non e' obbligatorio indicare nel 770/2008 i codici fiscali dei familiari a carico. I sostituti d'imposta non subiranno sanzioni in caso di mancata indicazione e non avranno cosi' problemi nella compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni. L'obbligo, infatti, pur essendo in vigore dal primo gennaio di quest'anno, scattera' effettivamente con la dichiarazione 2009 per i redditi 2008.
IRPEF COMUNALE E REGIONALE: Per calcolare correttamente le addizionali comunali e regionali da applicare ai rapporti di lavoro che cessano nel corso del periodo d'imposta, il sostituto deve fare riferimento alle aliquote disponibili nell'area fiscalità locale del sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali - www.finanze.it - tenendo conto della data di cessazione. In caso di modifiche delle aliquote, sul sito è indicata la data di pubblicazione della delibera. Pertanto il sostituto non dovra' provare la correttezza del proprio operato facendo fede quanto riportato sul sito Internet.(ANSA).
FISCO: CUMULABILI ECOINCENTIVI AUTO METANO, GPL, IDROGENO
(ANSA) - ROMA, 6 MAR - E' possibile cumulare il contributo di 1.500 o 2.000 euro per l'acquisto, senza rottamazione, di autovetture ed autocarri, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, Gpl, elettrica o idrogeno, con l'incentivo previsto in caso di acquisto, con contestuale demolizione, di autovetture o autocarri di categoria 'euro 4' o 'euro 5'.
Lo specifica il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia in una risoluzione appena pubblicata.
''In mancanza di una disposizione che esplicitamente escluda una tale possibilita' (di cumulo) - spiega il capo dipartimento Fabrizio Carotti - non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi in esame, qualora si realizzino le due diverse condizioni prescritte dalla legge, che sono, da un lato l'acquisto di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o Gpl, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, dall'altro la dismissione di veicoli aventi un negativo impatto ambientale''.(ANSA).