PERCHE' APPARE IRREALISTICA L'IPOTESI DI UN RICORSO COLLETTIVO CONTRO LA LEGGE DINI

lunedì 17 marzo 2008

 

Nelle settimane scorse sono pervenute a soci e simpatizzanti di Ficiesse in servizio presso la Guardia di finanza una serie di e-mail con il seguente oggetto: “RICORSO SISTEMA PENSIONISTICO”.
 
Le comunicazioni, diffuse a macchia d’olio, sollecitano l’adesione a una grande iniziativa legale collettiva nella quale i promotori contano di coinvolgere numerosi finanzieri con costi pro-capite variabili, a seconda del numero di partecipanti, ma comunque d’un certo rilievo.
 
Fine dichiarato è chiedere la disapplicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta “LEGGE DINI”) e di giungere per via giudiziale al riconoscimento del “sistema retributivo” (in luogo del “misto” e del “contributivo”) anche dei dipendenti pubblici che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato i previsti 18 anni di contributi, sulla base della considerazione che per il comparto pubblico non è stata ancora attuata alcuna forma di PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
 
Pubblichiamo di seguito l’approfondimento che abbiamo chiesto in merito a “La Rete Legale”.
 
 
 
L'OPINIONE DE "LA RETE LEGALE" IN MERITO A UN RICORSO COLLETTIVO PER LA DISAPPLICAZIONE DI PARTE DELLA C.D. "LEGGE DINI"
 
Attivati dall’associazione Ficiesse, forniamo la nostra opinione in merito all'ipotesi di un ricorso collettivo per ottenere l'estensione del sistema retributivo al personale delle Forze armate e di polizia che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato i diciotto anni di contributi pensionistici.
 
Come noto, la legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosidetta "legge Dini") ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo, per quello che in questa sede interessa, il passaggio (più esattamente, il ritorno) dal sistema retributivo di calcolo delle pensioni (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi) al sistema contributivo (basato sull’ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa) e, parallelamente, dando l’avvio alla costituzione di forme di previdenza complementare (cc.dd. fondi pensione), “allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale”.
 
Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria liquidate con il nuovo sistema di calcolo contributivo saranno, presumibilmente, di importo sensibilmente inferiore rispetto a quelle liquidate con il vecchio sistema di calcolo retributivo.
 
Il mantenimento del livello di copertura previdenziale è, dunque, chiaramente legato all’attivazione ed al funzionamento, accanto al c.d. “primo pilastro” (ossia, al trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria), del c.d. “secondo pilastro” (cioè, di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, erogati da fondi pensione, ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria).
 
Una delle principali forme di finanziamento della previdenza complementare è costituita dal trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
 
In ragione di ciò, la legge n.335/1995 ha coerentemente previsto l’estensione ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del regime del T.F.R. dei lavoratori privati, demandando alla contrattazione collettiva di definire le modalità  attuative, con riguardo ai necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva.
 
QUESTO PASSAGGIO ERA ED àˆ FONDAMENTALE, ai fini di cui sopra, in quanto il T.F.R. ha natura di retribuzione differita, mentre invece il trattamento di fine servizio (T.F.S.), che spetta al personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni, ha natura previdenziale.
 
Ad oggi, sebbene siano trascorsi ormai tredici anni dalla riforma Dini, l’attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare per il personale del pubblico impiego non può, tuttavia, dirsi completata.
 
Infatti, la legge n.335/1995 aveva demandato alla contrattazione collettiva di definire le modalità  con le quali realizzare il passaggio dal T.F.S. al T.F.R., individuando i necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva.
 
La contrattazione collettiva ha definito i passaggi di cui sopra, ma il termine ultimo per esercitare quella opzione sulla destinazione del T.F.R. (che i lavoratori del settore privato hanno dovuto esercitare entro il 30 giugno 2007 e che segna il momento di reale avvio della generale operatività  del c.d. secondo pilastro) è stato rinviato, per i lavoratori del settore pubblico (in servizio al 31.12.2000), AL 31 DICEMBRE 2010.
 
Ancora più complessa è la situazione per il PERSONALE DEL PUBBLICO IMPIEGO C.D. NON CONTRATTUALIZZATO e, quindi, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione delle forme pensionistiche complementari del quale erano stati demandati alle procedure di concertazione e negoziazione di cui al D.Lgs. n.195/1998, le quali, tuttavia, non sono state ancora concretamente attivate.
 
Sicchà©, pur essendo stato il personale in parola interessato, come tutto quello del pubblico impiego, dal passaggio dal metodo di calcolo della pensione con il sistema retributivo a quello con il sistema contributivo, resta, tuttavia, per esso ancora di là  venire la predisposizione dei necessari passaggi per quello che avrebbe dovuto essere il parallelo avvio della previdenza complementare.
 
L’iniziativa giudiziale sollecitata con le e-mail pervenute nelle settimane scorse a iscritti o simpatizzanti di Ficiesse è dichiaratamente finalizzata ad ottenere che il trattamento pensionistico obbligatorio di Forze Armate e Forze di Polizia torni ad essere calcolato con il sistema retributivo, finchà© non sarà  dato concreto avvio alla previdenza complementare. Questo, attraverso un’azione che porti ad investire la Corte Costituzionale del giudizio in ordine alla legittimità  costituzionale della c.d. riforma Dini, sotto il profilo, pare di capire, della irragionevolezza e della violazione dell’art.38 Cost., laddove è stato previsto l’immediato passaggio al sistema contributivo (per il personale avente al 1° gennaio 1996 una anzianità  contributiva inferiore ai 18 anni) in difetto della contestuale immediata attivazione della previdenza complementare.
 
Ora, pur emotivamente comprendendosi le ragioni che, a fronte del quadro sopra assai sinteticamente delineato, muovono l’iniziativa in discorso, SEMBRA DAVVERO MOLTO IMPROBABILE che possa pervenirsi ad un qualche risultato concreto con un’azione come quella di cui sopra e, più in generale, con un approccio di tipo giudiziale.
 
àˆ vero, infatti, che la Corte Costituzionale ha già  avuto modo di valutare e di evidenziare il ruolo ed il rilievo della previdenza complementare, affermando che:
 
la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall'assicurazione generale obbligatoria) si colloca nell'alveo dell'art. 38 Cost., secondo comma, secondo la scelta legislativa di istituire un collegamento funzionale tra la prima e la previdenza obbligatoria, quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare funzionalità  ed equilibrio all'intero sistema pensionistico” (cfr. sentenza n.393/2000 e ordinanza n.319/2001).
 
Ma è anche vero, però, che il Giudice delle leggi ha già  rilevato e chiarito che la legge n.335/1995 si inserisce in un “processo riformatore”, rinveniente "ragionevole giustificazione nella necessità  di influire sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale, al fine di stabilizzare il rapporto tra la stessa ed il prodotto interno lordo” (cfr. ordinanza n.319/2001).
 
Inoltre, pare, a dir poco, irrealistico immaginare che sia possibile un ritorno, anche solo di una parte del personale del pubblico impiego, al sistema retributivo, in un momento in cui permane, come e forse ancor più che tredici anni fa, l’esigenza di “stabilizzare” il sistema pensionistico pubblico e gli interventi posti in essere dal legislatore hanno conservato e conservano, dunque, intera quella “ragionevole giustificazione”, che la Corte Costituzionale ha già  avuto modo di constatare e dichiarare.
 
Le disposizioni della legge n.335/1995 “costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica” (art.1, comma 2°) e, così come rispetto ad altre riforme (assai meno epocali), è da ritenere che il Giudice delle leggi ben difficilmente si arrischierebbe a porre in essere un intervento destabilizzante e ad altissimo impatto finanziario per la collettività  qual è quello richiestogli con l’azione di cui sopra.
 
Nella più rosea delle ipotesi, si può pensare, invece, che la Corte Costituzionale potrebbe pronunciare una sentenza additiva di principio o una sentenza monito, ossia una di quelle sentenze che rigettano la questione proposta, indicando al legislatore i profili di criticità  individuati e invitandolo ad attivarsi per rimuoverli.
 
Il fatto è, tuttavia, che il legislatore ha già  individuato la strada attraverso la quale pervenire all’attivazione della previdenza complementare, sicchà© sarebbe ed è ben più logico, utile e fruttuoso, tenuto conto anche dell’occasione offerta dalla fissazione del non lontano termine del 31 dicembre 2010 per il personale del pubblico impiego c.d. privatizzato, insistere in un’azione “politica”, piuttosto che avviare un’incerta azione giudiziale, al fine di pervenire, attraverso gli strumenti della concertazione (per le Forze Armate) e di negoziazione (per le Forze di Polizia), alla concreta determinazione delle modalità  e dei tempi per l’avvio della previdenza complementare anche per il personale del pubblico impiego non privatizzato.
 
LA RETE LEGALE
 

Tua email:   Invia a: